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            NOTIZIARIO SINDACALE IN BREVE

A cura della rete di Quadri Sindacali


 Senza_titolo 
 

NOTIZIARIO SINDACALE
_______________________________________________ 

Postato in data 26 agosto 2023


FA.Q.(*)
ATTIVITÀ COLLEGIALI DOCENTI
40+ 40 ORE
COLLEGI DEI DOCENTI E CONSIGLI DI CLASSE
(art. 29 del CCNL/2007)
ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO: OCCORRE FARE CHIAREZZA - flp scuola  foggia

D. Quante ore sono dedicate alla partecipazione degli organi collegiali?
R. Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:
- 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa
l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie
sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;
- altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
D. I cosiddetti incontri per “dipartimenti” rientrano nelle 40 ore dei collegi dei docenti?
R. Sì.
Fanno capo al collegio dei docenti dei gruppi di lavoro o commissioni di studio, cosiddetti
dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, che hanno la funzione di formulare delle
proposte che poi sono rese definitive in sede di collegio dei docenti costituendo un
indirizzo per tutti i consigli di classe.
D. Gli incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti?
R. Sì.
Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha
deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) dedicato ai collegi dei docenti.
Pertanto, nel momento in cui si calendarizzano colloqui periodici con le famiglie per
informarle sull’andamento delle attività didattiche, essi in quanto collegiali e
programmati, e quindi non più individuali, rientrano chiaramente tra le attività collegiali.
D. I corsi obbligatori sulla sicurezza rientrano nelle 40 + 40 ore?
R. L’art. 37 comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che la formazione deve avvenire
durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.
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I corsi sono obbligatori solo se svolti durante l’orario di servizio, altrimenti le ore
impegnate dal personale docente devono rientrare nelle 40 + 40 ore delle attività
funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL/2007.
D. Le attività collegiali che si svolgono prima o dopo l’inizio delle lezioni rientrano nelle 40 + 40 ore?
R. Sì.
Le uniche prestazioni che possono essere richieste prima che inizino le lezioni o comunque nel periodo di sospensione delle stesse o quando queste sono terminate sono
esclusivamente le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano
approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.
I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione (dal 1 settembre all’inizio della scuola e dal termine delle lezioni al 30/6) ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
- Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
- A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
- Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee”
all’insegnamento;
- Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato
autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.
L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami per i quali è previsto di rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
D. Cosa rientra invece tra gli adempimenti dovuti?
R. Rientrano:
- la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- la correzione degli elaborati;
- i rapporti individuali con le famiglie.
- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi
alla valutazione.
- l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. In questo caso gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli
alunni medesimi.
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D. Per chi è in servizio in più scuole le 40 + 40 ore devono essere proporzionate?
R. Sì.
I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali
programmati dal collegio dei docenti (40 + 40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.
Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.
Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli  impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda).
D. E quando c’è coincidenza tra le attività collegiali?
R. Se nell’elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a “parità” (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all’uno o all’altro incontro, oppure si dovrà dare una “priorità” ad una delle due attività da svolgere:
- Es. l’incontro con le famiglie nella scuola A potrà sicuramente avere priorità rispetto
ad un collegio docenti o ad un consiglio di classe (solo se non sia riunito per lo
scrutinio) che si svolge nello stesso giorno nella scuola B.
La presenza all’incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell’assenza nella scuola B.
Si ritiene invece prevalente in ogni caso la partecipazione al consiglio di classe quando è convocato per le operazioni di scrutinio intermedio e finale.
D. Cosa succede se si superano le 40 ore dedicate ai collegi dei docenti?
R. Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione.
D. E per i consigli di classe?
R. Il Contratto non prevede esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore dei consigli di classe.
Per queste ultime, quindi, spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che
soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
D. L’eventuale assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti deve essere giustificata?
R. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti.
L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno
definito va giustificata.
D. Esiste la possibilità di utilizzare i permessi brevi?
R. Ai sensi dell’art.16 del CCNL del 29.11.2007 il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Tali permessi debbono essere recuperati con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
L’ARAN ha a tal proposito specificato che nulla dice il contratto nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL/2007, non fungibili con le attività di insegnamento.
D. Esiste un numero minimo/massimo di incontri collegiali che possono essere convocati in un anno?
R. Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti.
Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti.
Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze.
Pertanto, non esiste un numero minimo o massimo oltre il quale non è possibile
deliberare (fermo restando il raggiungimento delle ore previste da ciascun docente).
D. Esiste un tempo minimo/massimo di preavviso per la convocazione di un organo collegiale?
R. La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto.
Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente.
Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non
inferiore ai 5 giorni.
Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975, che all’art.1 prescrive:
“La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo
collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”.
Pertanto, se il regolamento non prevede in tal senso nessun preavviso, questo dev’essere di almeno 5 giorni.
D. Cosa deve contenere la convocazione?
R. Deve indicare la data, l’ora d’inizio e l’ora di chiusura della seduta, nonché l’ordine del giorno.
D. È possible la votazione su un argomento non previsto nell’ordine del giorno?
R. Di norma possano essere votati solo gli argomenti fissati nell’ordine del giorno dell’atto di convocazione.
Tuttavia il Consiglio di Stato ha previsto la legittima deliberazione solo se risulti per certo che tutti i componenti del collegio erano preparati per discutere l’argomento e lo hanno discusso, deliberando all’unanimità.
D. La riunione collegiale può durare oltre l’orario inizialmente stabilito e deliberato? In questi casi quante ore dovrà conteggiare il docente?
R. Ogni riunione collegiale deve concludersi entro l’ora indicata nella convocazione.
Può però accadere che non si riesca ad esaurire l’ordine del giorno previsto nel tempo
originariamente stabilito.
In questo caso il presidente può proporre l’aggiornamento della seduta oppure, su delibera del collegio, la possibilità di proseguire la riunione fino all’esaurimento dei lavori all’ordine del giorno.
Non vi è comunque dubbio che in entrambi i casi il docente dovrà conteggiare l’orario
effettivo della durata della seduta:
- es. durata del collegio dei docenti stabilita per 2 ore il cui tempo però effettivo
risulterà di 3 ore.
Il docente avrà partecipato al collegio per 3 ore e non 2. Le 3 ore, quindi, e non le 2
originariamente stabilite, contribuiranno al raggiungimento del monte ore previsto per
collegi docenti (fino a 40 ore).
D. Nelle 40 + 40 ore rientrano anche i collegi e i consigli straordinari?
R. Sono collegi e consigli straordinari quelli che non sono stati previsti nel monte ore
stabilito dal Piano delle Attività deliberato ad inizio anno ma il cui svolgimento si rende
necessario per problematiche sopraggiunte in corso d’anno (es. Consiglio di classe riunito  eccezionalmente per sanzionare un allievo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non
inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore: Ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto dalla norma.
D. È dovuta la partecipazione ad un incontro collegiale nel giorno “libero”?
R. Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se svolti nel giorno “libero”.
Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non
anche dalle altre attività non di insegnamento. Gli eventuali impegni collegiali non
comportano alcun diritto a recuperare il “giorno libero” con un riposo compensativo.
D. Il collegio dei docenti può essere convocato anche su richiesta dei docenti?
R. Sì.
Quando almeno un terzo dei docenti ne faccia richiesta.
D. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti quanti docenti devono essere
presenti?
R. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
D. E per la validità di una votazione?
R. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
D. E in caso di parità?
R. In caso di parità prevale il voto del presidente.
D. Come avviene il computo dei voti validamente espressi? Si conta anche chi si astiene
dalla votazione?
R. Non si conta chi si astiene il quale comunque è componente della seduta ai fini della
© OrizzonteScuola.it Paolo Pizzo
validità della stessa, ma rimane valida, ai fini dell’approvazione della deliberazione, solo la maggioranza dei voti validamente espressi.
Pertanto, rimane del tutto irrilevante il comportamento di coloro che, pur essendo
presenti, e concorrendo, quindi, a fornire la validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto.
Sono anche irrilevanti ai fini della dichiarazione del quorum in esame i voti nulli e le schede bianche in quanto entrambi non possono ritenersi voti validamente espressi, i primi perché invalidi e i secondi perché non contengono una precisa indicazione di volontà.
D. Un docente può rinunciare alla votazione?
R. Sì.
Il docente può dichiarare la sua non partecipazione alla votazione e allontanarsi dall’aula.
Ovviamente questa fattispecie dovrà essere verbalizzata. In questi casi non viene meno il “quorum strutturale” originariamente garantito, ma si calcolerà un componente in meno per la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi che comporterà l’approvazione della proposta (al pari di ciò che accade con gli astenuti).
D. Cosa è previsto per il consiglio di classe?
R. La norma non specifica nulla in merito.
Pertanto, l’adunanza sarà valida anche se non si raggiunge il “quorum strutturale” del 50% più uno.
D. Ciò vale anche per la partecipazione agli scrutini?
R. No.
Per la riunione dello scrutinio intermedio e finale è obbligatoria la presenza di tutti i
docenti del consiglio di classe e non è ammessa l’astensione dal voto in caso di decisioni da assumere a maggioranza. Nel caso in cui un docente dovesse risultare assente è altresì obbligatorio sostituirlo con altro docente della stessa materia.
D. I cosiddetti “prescrutini” rientrano nelle 40 ore dei consigli di classe o sono attività
dovute?
R. I cosiddetti “prescrutini” non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi
equiparati agli scrutini. Quest’ultimi, infatti, sono gli unici che richiedono il “collegio
perfetto” e quindi la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e l’obbligo da parte del Dirigente di sostituire l’eventuale docente assente. Ciò non può invece valere per i “prescrutini”.
© OrizzonteScuola.it Paolo Pizzo
Per tali motivi i prescrutini sono considerati come “normali” attività funzionali
all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano inseriti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratti

(*) da OrizzonteScuola.it di Paolo Pizzo


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Postato in data 09.05.2023
 MAD PER SOSTITUZIONE COMMISSARI ESAMI DI STATO

              AL DIRIGENTE DELL’ UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BARI

Re David n. 178/F, Bari

usp.ba@istruzione.it 

  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            uspba@postacert.istruzione.it


OGGETTO: Domanda di messa a disposizione per la nomina in sostituzione del Commissario    Esterno
                       agli esami di Stato scuola secondaria II grado per l’a. s.  2022/2023.

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                                      

Nato/a il      a                                              prov.               , residente a                                                                                     

Via                                                                                                  domiciliato/a a                                                                                     

Recapiti telefonici: fisso                                                                cell.                                                                                                  

Indirizzo e-mail                                                                                                                                                                                            

COMUNICA

di essere disponibile per la eventuale nomina in sostituzione di commissario esterno nelle commissioni     degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado.

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000, art.46, di essere in possesso dei seguenti titoli:
  • laurea vecchio ordinamento (ex lege 341/90)
  • laurea specialistica/ magistrale conseguita ai sensi dei DD.MM 509/99 e 270/04

conseguita il                                          con voto                          Università di                                                                                     

Classi di concorso: _________________________________________________________________________________
  • di non essere in possesso di abilitazione (allegare fotocopia del certificato di laurea con l’indicazione degli esami sostenuti)
  • di essere in possesso dell'abilitazione per le seguenti classi di concorso                                                                                 
  •  Di essere inserito/a nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) di ______________________________________
  • I Fascia
  • II Fascia
Relativamente agli ultimi due anni scolastici, di aver prestato servizio in funzione di commissario negli esami di Stato:

a.s. 20         /        sede esami                                                                                             classe di concorso                                      

a.s. 20         /        sede esami                                                                                             classe di concorso                                      

Relativamente agli ultimi tre anni scolastici, compreso l’anno in corso, di aver prestato servizio nelle sottoelencate istituzioni scolastiche:

a.s. 20           /              Classe di concorso                          presso                                                                                                       

a.s. 20           /              Classe di concorso                          presso                                                                                                       

a.s. 20           /              Classe di concorso                          presso                                                                                                       

Data                                                                                                                      firma                                                                              

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….., dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data                                                                                                                      firma                                                                              

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO



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OTTIMIZZAZIONE DELLE COE , IL MODELLO
Di seguito il modello da utilizzare per la richiesta di ottimizzazione delle Cattedre Orario Esterne (COE), previsto dal CCNI e CIR -Contratto integrativo Regionale sulleRelazioni Sindacali.


RICHIESTA MIGLIORAMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLA CATTEDRA ORARIA ESTERNA  INERENTE L’A.S. 2023/2024


Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale
di Bari-USR Puglia
usp.ba@istruzione.it
c.a. Funzionario responsabile organici e movimenti
docenti 2° grado scuola secondaria superiore
angelina.dipinto.ba@istruzione.it
diletta.milo@istruzione.it
 • giuseppe.dimichino@posta.istruzione.it


Il/La sottoscritt___ _____________________________________________________________ nat___________
A____________________________________________, il________________________________, residente in _____________________________________________, via_________________________________ nr.________
c.a.p.____________________, tel.________________________________________________________________
Docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento ___________________________________________________________________________________________
Titolare presso la Scuola/Istituto _________________________________________________________________
Di_____________________________________________ con completamento presso_____________________________________________________________________________________

CHIEDE

Ai sensi del CCNI per la mobilità sottoscritto il 8 luglio 2020 per il triennio 2019/20-2021-22, il miglioramento della cattedra oraria esterna attribuita, per l ‘insegnamento di ___________________________________________________ (classe di concorso_______________________________________ ) per l’a.s. 2023/2024  alla Scuola/Istituto predetto.
A tal fine si indicano in ordine di preferenza le seguenti sedi della scuola di completamento:

1 CODICE DENOMINAZIONE UFFICIALE DESCRIZIONE IN CHIARO
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Data______________ lì______________


                                                                                                                                                 FIRMA
                                                                                                                          ______________________________




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Postato il 6/4/2023

Anticipiamo l’Informativa del M.I.M. (Ministero dell’Istruzione e del Merito) sulla Bozza del D.M.ancora da pubblicare  alla data odierna.

. Serve abilitazione o specializzazione su sostegno, non i 24 CFU

Descrizione: Proroga gps 2021: la decisione del Miur – Scuola & Concorsi

Elenchi aggiuntivi GPS per abilitati e specializzati che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2023: le domande ad aprile, lo scioglimento della riserva entro il 4 luglio



Il Ministero anticipa i tempi per avere graduatorie pronte già a luglio: le domande si faranno dal 12 al 27 aprile. Lo scioglimento della riserva per il titolo effettivamente conseguito entro il 4 luglio.


Il Ministero dell’Istruzione e Merito ha dato l’informativa sulla bozza di Decreto Ministeriale relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Soggetti coinvolti
Docenti che conseguono la specializzazione nel sostegno, l’abilitazione o la specializzazione per i metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi entro il 30 giugno 2023.
Utilizzo degli elenchi aggiuntivi
Agli elenchi si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia.
Elenchi aggiuntivi e scelta della provincia/scuole
Docenti che si abilitano entro il 30 giugno
  • Aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia delle medesime classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione: è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI delle scuole richieste nel 2022.
  • Aspirante non inserito nelle specifiche GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione ma collocato in altra GPS: è inserito nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda di iscrizione in GPS nel 2022.
  • Aspirante non inserito in alcuna GPS: procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.
Docenti che si specializzano entro il 30 giugno
  • Aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia di sostegno per il relativo grado: è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia delle scuole richieste nel 2022.
  • Aspirante non inserito nelle GPS di seconda fascia di sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS: è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell’articolo 7 dell’OM 112/2022.
  • Aspirante non inserito in alcuna GPS: procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.
Quali titoli culturali o servizi potranno essere dichiarati
Quelli conseguiti entro il 31 maggio 2022 (termine per l’aggiornamento delle GPS 2022).
Si possono dichiarare titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma sempre conseguiti entro il 31 maggio 2022. Detti titoli saranno validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi.
I titoli già dichiarati all’atto dell’inserimento in GPS potranno essere importati nella TAB corrispondente agli elenchi aggiuntivi in cui ci si iscrive.

Quando presentare la domanda
Le funzioni telematiche per l’apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra il 12 aprile 2023 (h. 9:00) ed il 27 aprile 2023 (h. 14:00. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno entro il giorno 4 luglio 2023 il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data comunicazione dell’avvenuto conseguimento entro il 4 luglio 2023.
Non è consentito chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell’elenco aggiuntivo di una diversa provincia.
Confermato da parte del M.I.M.:
  • chi si iscrive con riserva in 1 fascia per conseguimento titolo estero non sarà depennato dalla 2 fascia.
  • gli  abilitati che hanno un titolo conseguito in passato e non si sono iscritti lo scorso anno in GPS 1 fascia potranno farlo.

Cfr. https://m.flcgil.it/scuola/precari/elenchi-aggiuntivi-gps-per-abilitati-e-specializzati-che-conseguono-il-titolo-entro-il-30-giugno-2023-le-domande-ad-aprile-lo-scioglimento-della-riserva-entro-il-4-luglio.flc
Vedi anche https://www.miuristruzione.com/2023/03/02/apertura-finestra-gps-2023-dal-12-al-27-aprile-serve-abilitazione-o-specializzazione-su-sostegno-non-i-24-cfu/

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Postato il 13/03/2022

RECUPERO STIPENDIO ANNO 2013
COSA FARE?
È necessario iniziare l'iter legale, inviando una PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno al DS ed al MIM. Al fine di agevolare l'operazione, allego un modello già predisposto da compilare. Ricordo che, una volta compilato e firmato, dovrà essere inviato unicamente in formato PDF o cartaceo. Inviare una scansione del documento fatta con il cellulare potrebbe comportare il rifiuto di accoglimento dell'istanza.

AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Viale Trastevere 76/a
                                                                       00153 Roma

dpit@postacert.istruzione.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Comunicazione via pec – raccomandata a/r



Oggetto: invito e diffida ad adempiere -  Domanda di riconoscimento anno 2013, ai fini della ricostruzione di carriera e adeguamento stipendiale – interruzione termini di prescrizione
Il sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a ______________________
c.f. ___________________________, residente a ______________________________ prov.____________ in via _________________________________ n ______, attualmente in servizio presso l’istituto scolastico _________________________in qualità di __________________________, con la presente intende contestare il mancato riconoscimento dell’anno scolastico 2013 ai fini giuridici ed economici e, pertanto, con il presente atto diffida la S.V. ad assumere tutti i provvedimenti necessari per garantire tale riconoscimento con conseguente adeguamento della posizione retributiva e il pagamento delle differenze retributive maturate e maturande.
Il mancato riconoscimento di quanto richiesto è  lesivo dell’ art. 3 Cost., in tema di tutela del principio di uguaglianza; dell’art. 36 Cost., in tema di tutela del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e dell’art.- 39 Cost. in tema del diritto di stipulare contratti collettivi da parte dell'art. 9, commi 1° e 23° del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 e dall’art. 1, comma 1 lett. b) del d.p.r. n.122/2013 nonché dall'art. 16, comma 1°, lett.b) e c) del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, laddove hanno previsto il congelamento dell’anno 2013 delle maturazioni stipendiali e dei relativi miglioramenti economici in violazione dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr.178/2015 e delle norme e dei Trattati dell’Unione Europea.
La presente deve valere anche quale atto interruttivo dei termini di prescrizione.
Luogo __________ data ____________
                                                                                                          Firma ________________


______________________________________________

il 05/12/2022




Sostegno, cambia la procedura di reclutamento
Docenti di Sostegno: prof o "tappabuchi"? - Oggi Scuola

E’ quanto prevede il DM 259 del 30 settembre 2022 (*),  . disposto dal Il Ministero dell’Istruzione e del Merito .

Salta la prima fascia GPS Sostegno

In base alla nuova normativa, a partire dal prossimo anno scolastico non ci saranno più assunzioni nel sostegno dalle GPS di prima fascia. Le nomine avverranno sulla base di nuove graduatorie regionali per il sostegno, con validità biennale, formulate sulla base di un concorso nazionale. Per la conferma in ruolo gli insegnanti dovranno superare il percorso di formazione e prova per i docenti previsto anche per le immissioni in ruolo su posto comune, e il relativo test finale.
La nuova procedura recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, su emendamento dell’Onorevole Vittoria Cassa (M5S). Vediamo nel dettaglio le principali regole introdotte dal nuovo decreto sul reclutamento degli insegnanti di sostegno e i requisiti per partecipare al nuovo concorso per insegnanti di sostegno.
Una graduatoria su base regionale, contratto a tempo determinato al 31 agosto, percorso di formazione e prova disciplinare al termine del percorso con commissione esterna.
La nostra soddisfazione per la procedura semplificata che porterà in breve tempo alla stabilizzazione dei posti di lavoro dei docenti di soastegno.

La procedura
È il frutto di una misura introdotta nella Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020 art. 1 c. 980), su emendamento di Vittoria Casa (M5S).
Il concorso
Sarà nazionale ma articolato su base regionale. Potrà essere utilizzato per assegnare i posti di sostegno dei diversi ordini e gradi di scuola che residuano in caso di esaurimento di tutte le altre graduatorie utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato (tra cui GAE e graduatorie dei concorsi). Per la scuola secondaria questa procedura potrà restare in piedi fino al 31 dicembre 2025.
Chi potrà partecipare
I docenti in possesso della specializzazione sul relativo grado.
Chi ha conseguito il titolo estero potrà partecipare a pieno titolo se ha ottenuto il riconoscimento. Per chi è in attesa di riconoscimento è prevista la possibilità di partecipare con riserva, per cui l’individuazione potrà avvenire dopo il riconoscimento.
Come partecipare e quando
Sarà emanato il bando con l’indicazione dei tempi per presentare l’istanza. Già ora sappiamo che si potrà fare domanda per una sola regione e per tutti i posti per cui si ha il titolo. La graduatoria verrà aggiornata ogni due anni.
Graduatoria per titoli
I partecipanti saranno inseriti in una graduatoria regionale per titoli. Per la valutazione dei titoli si fa riferimento alla tabella A/7 allegata all’ordinanza ministeriale 112 del 2022. Inoltre sono acquisiti i titoli eventualmente presentati in occasione della costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e validati.
Assegnazione incarico a tempo determinato
I docenti collocati in posizione utile saranno individuati e, con procedura informatizzata, assegnati ad una scuola dove otterranno un contratto di supplenza annuale (31 agosto). È previsto che i docenti svolgano il percorso di formazione e prova con test finale previsto dal decreto ministeriale 226/2022. Chi supera positivamente il percorso sarà ammesso alla prova disciplinare di idoneità con una commissione esterna (sul modello della prova prevista per i docenti da GPS 1 fascia).
Assunzione a tempo indeterminato
I docenti che supereranno l’anno di formazione e prova e la prova disciplinare saranno assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello dell’incarico e confermati in ruolo nella medesima scuola in cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
Chi non supera il percorso di formazione e periodo annuale di prova può ripeterlo una volta (articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107), secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 3 e seguenti, del DM 226 del 2022.

Chi rinvia il percorso di formazione e periodo annuale di prova per giustificati motivi mantiene il contratto a tempo determinato nell’istituzione scolastica in cui ha svolto l’incarico e reitera il percorso.
Chi non supera la prova disciplinare decade dalla procedura e non viene assunto a tempo indeterminato. In questo caso si viene esclusi dalla graduatoria non vi si può accedere più neanche in diversa regione. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
La prova disciplinare
Consiste in un colloquio di idoneità che verifica, in relazione ai programmi vigenti dei concorsi ordinari relativi ai posti di sostegno, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata. Verifica la capacità di elaborare una progettazione educativa che rispetti ritmi e stili di apprendimento ed esigenze di ciascun alunno. Verifica la capacità di elaborare, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione. La prova valuta, altresì, la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Sedi e orario di svolgimento della prova
Saranno comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali almeno dieci giorni prima della data di svolgimento, tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

TEMPISTICHE

Sarà emanato un apposito decreto dal ministero che definirà il bando e i tempi per presentare l’istanza. 


(*) Vedi  (copia e incolla nel browser):  https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2023/11/decreto-miur-259-del-30-settembre-2022.pdf

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Postato il 20/11/2022
(dalla sede Cisal Scuola di TA)



Avvicinarsi alla maturità con la scuola serale | PG Magazine

Conseguire un diploma di maturita' da privatista, come e perchè.

Cari colleghi,

come ogni anno, è giunto il momento in cui consiglio di acquisire un altro diploma di maturità, sostenendo gli esami in qualità di candidato privatista presso un istituto statale di propria scelta.

I diplomi di maturità tecnica e professionali consentono l'accesso ad ulteriori classi di concorso, aumentando le possibilità di impiego nella scuola.

Per accedere agli esami di Stato, è sufficiente presentare un'istanza all'USR entro il 30 novembre.

Preciso che per conseguire il diploma non è necessario frequentare alcuna lezione, si accede direttamente agli esami di Stato.

Le materie da portare agli esami, saranno soltanto quelle di indirizzo del corso scelto, dunque non si dovranno sostenere prove per quelle materie già presenti nel proprio titolo di studio a suo tempo conseguito (es.: Italiano, matematica, fisica, ecc.)

Non ci sono spese da sostenere, fatta salva la tassa di € 12,06 prevista dal MIUR.

A seguito di lunga e accurata indagine, comunico che le classi di concorso che consentono maggiori possibilità di ricevere incarichi di docenza in provincia di Taranto, per l'anno in corso sono le seguenti:

B-01 - Attività pratiche speciali

Titoli di accesso: Diploma di geometra; perito aeronautico, perito
agrario, perito industriale, perito nautico (1) Maturità tecnica femminile (1)
Maturità professionale del settore industriale o del settore agrario con esclusione di qualsiasi diploma equipollente (1) Diploma di maturità professionale del settore femminile con esclusione di qualsiasi equipollenza(1)
(1) purché congiunti a Specializzazione conseguita a norma dell'art. 67 del T.U. 207/1994 o dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 970/1975
Diploma di Agrotecnico, Aspirante al comando di navi mercantili, Aspirante alla professione di costruttore navale, Aspirante direzione di macchine di navi mercantili, Attività sociali, Perito industriale capotecnico – specializzazione industria navalmeccanica (1) Qualsiasi Diploma di istruzione tecnica - settore tecnologico (1) Qualsiasi Diploma di istruzione professionale -
settore Industria e Artigianato (1)

B-05 - Laboratorio di logistica

Titoli di accesso: Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico
indirizzo Trasporti e Logistica articolazione Logistica. Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore Area Mobilità sostenibile Ambito Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche. Figura professionale Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche.

B-06 - Laboratorio di odontotecnica

Titoli di accesso: Diploma di maturità professionale di odontotecnico (1)

(1) congiunto a diploma di qualifica (rilasciata da istituto professionale) di: odontotecnico; operatore meccanico del settore odontotecnico Diploma di istruzione professionale - settore Servizi indirizzo Servizi socio-sanitari
articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico.

B-07 - Laboratorio di ottica

Titoli di accesso: Diploma di maturità professionale per ottico (1)
Diploma di perito industriale per l’industria ottica congiunto a diploma di qualifica (rilasciato da istituto professionale) di ottico (2) conseguito entro l’a.s. 1993/1994 e congiunto a diploma di qualifica (rilasciato da istituto
professionale) di ottico Diploma di istruzione professionale - settore Servizi
indirizzo Servizi socio-sanitari articolazione Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, Ottico.

B-08 - Laboratori di produzioni industriali ed artigianali della ceramica

Diploma di tecnico delle lavorazioni ceramiche. Diploma di chimico delle industrie ceramiche. Diploma di maturità professionale di tecnico dei
processi ceramici Diploma di istruzione professionale - settore Industria
e Artigianato. indirizzo Produzioni industriali e artigianali articolazione Artigianato purché congiunto a certificazione delle competenze per la ceramica acquisite nel secondo biennio e ultimo anno del percorso formativo indirizzo Produzioni industriali e artigianali articolazione Artigianato opzione Produzioni artigianali del territorio purché congiunto a certificazione delle competenze
per la ceramica acquisite nel secondo biennio e ultimo anno del percorso formativo.

B-09 - Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche

Titoli di accesso: Diploma di perito aeronautico aspirante al comando di aeromobili o aspirante all'assistenza e al controllo della navigazione aerea
Ufficiale o sottufficiale pilota dell'Aeronautica o Marina Militare o ufficiale o sottufficiale dell'Aeronautica militare controllore della navigazione aerea già, o in atto, in servizio permanente effettivo Diploma di Perito aeronautico specializzazione assistenza navigazione aerea Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico indirizzo Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del mezzo purché congiunto a certificazione delle competenze sul mezzo aereo acquisite nel secondo biennio e ultimo anno del percorso formativo indirizzo Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del mezzo opzione Conduzione del mezzo aereo Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore Area Mobilità sostenibile Ambito Mobilità delle persone e delle merci.

B10- Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche 

Qualsiasi Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado (Purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore Area Mobilità sostenibile Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture Figura professionale Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture settore aeronautico).

Diploma di Istruzione tecnica - settore Tecnologico - indirizzo Trasporti e Logistica - articolazione Costruzione del mezzo - opzione Costruzioni aeronautiche. Qualsiasi Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado (Purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore Area Mobilità sostenibile Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture Figura professionale Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture settore aeronautico). Diploma di Istruzione tecnica - settore Tecnologico - indirizzo Trasporti e Logistica - articolazione Costruzione del mezzo. Diploma di Istruzione tecnica - settore Tecnologico - indirizzo Trasporti e Logistica - articolazione Costruzione del mezzo - opzione Costruzioni aeronautiche. Diploma di Perito industriale per le costruzioni aeronautiche

B013 - Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda

Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico indirizzo Sistema moda
articolazione Calzature e moda Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore
Area Nuove tecnologie per il Made in Italy Ambito Sistema moda Figure professionali - Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda
- Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore calzature e moda

Ricordo che le notizie qui riportate sono da considerarsi assolutamente riservate e non divulgabili. La compilazione della presente informativa ha richiesto mesi di osservazione delle varie classi di concorso e dei relativi posti disponibili.

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Postato il 16 ottobre 2022

Riforma reclutamento e formazione docenti. Tutte le novità

https://anief.org/formazione/news-formazione/40756-riforma-reclutamento-e-formazione-docenti-tutte-le-novit%C3%A0
 

Riforma reclutamento docenti: tutte le novità
Le Commissioni riunite 1a e 7a (Commissioni Affari costituzionali e Istruzione pubblica, beni culturali) hanno approvato un maxiemendamento che contiene diverse misure relative alla scuola.

Il testo passa adesso all’esame dell’aula del Senato. Ricordiamo che il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 29 giugno pena la sua decadenza. Pertanto, dopo l’approvazione del senato, il testo passerà alla camera molto velocemente senza che sia possibile apportare ulteriori modifiche.

Gli emendamenti approvati confermano l’impalcatura iniziale sebbene con alcune significative modifiche frutto dell’accordo fra i vari partiti di maggioranza.

In sintesi alcune novità eclatanti:

TFA SOSTEGNO: chi ha svolto 3 anni di servizio specifico (negli ultimi 5 anni) e sia in possesso anche di abilitazione all'insegnamento potrà accedervi direttamente (fino 31 dicembre 2024).

I 24 cfu saranno considerati validi ai fini dell'acquisizione dei 60 CFU

Fino al 31 dicembre 2024 chi è in possesso dei 24 CFU (conseguiti entro ottobre 2022) potrà accedere ai concorsi senza "abilitazione".

Si può partecipare ai concorsi anche avendo 3 annualità di servizio di cui almeno 1 specifica (viene specificato il requisito dell'annualità di servizio specifico).

Fino al 2025, solo per i posti di sostegno, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari, si attingerà alle GPS I fascia. e graduatorie di merito dei concorsi ordinari (secondaria, infanzia/primaria, STEM) sono integrate con i candidati idonei. In realtà la novità riguarda solo il concorso per la scuola secondaria.

Di seguito ci soffermiamo sulle principali modifiche rispetto al testo iniziale.

PROVE CONCORSUALI
La selezione dei docenti di ruolo avverrà sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.

Le prove concorsuali consisteranno in una prova scritta con più quesiti a risposta aperta, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’in­formatica e sulla lingua inglese.

Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicem­bre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.

La prova orale accerterà, oltre alle conoscenze disciplinari, le compe­tenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifi­co.

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Per accedere al concorso è necessario aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento che si consegue mediante un percorso universitario e accademico di almeno 60 CFU/CFA e il superamento della prova finale prevista al termine del percorso. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.

La prova scritta è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effet­tuato durante il percorso di formazione iniziale.

I percorsi in questione saranno a numero chiuso. Infatti, il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’uni­versità e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istru­zione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omoge­nea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selet­tività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche clas­si di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

FASE TRANSITORIA
Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-prati­co coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. I vincitori di concorso dovranno poi conseguire gli ulteriori CFU successivamente.

I vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i 30 CFU, sottoscrivono un con­tratto annuale di supplenza con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accade­mico di formazione con oneri, a carico dei partecipanti.

Con il superamento della prova finale del percorso universitario e acca­demico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’inse­gnamento e sono conseguentemente assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui posi­tivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

PARTECIPAZIONE CON I 24 CFU (CONSEGUITI FINO AL 31 OTTOBRE 2022)
Sino al 31 dicembre 2024, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO
Per la copertura dei posti comuni e di insegnante tecnico pratico, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il posses­so del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, han­no svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cin­que anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abi­litazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale con le 3 annualità di servizio, sottoscrivono un contratto annuale di sup­plenza con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compon­gono il percorso universitario di formazione iniziale con oneri a carico dei partecipanti. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione.

RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU
Ai fini di cui dell’acquisizione dei 60 CFU, fermo restando il consegui­mento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, viene riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al con­corso secondo il previgente ordinamento.

ABILITATI\SPECIALIZZATI SU ALTRE CDC
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilita­zione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione ini­ziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didatti­che applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

ACCESSO DIRETTO AL TFA SOSTEGNO
Fino al 31 dicembre 2024, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istru­zione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cin­que su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professio­nale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

I percorsi sono svolti con moda­lità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusiva­mente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

REQUISITI DI ACCESSO ALLE CDC A-26 E A-28
Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concor­so A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.

ASSUNZIONE DALLE GPS I FASCIA PER POSTO DI SOSTEGNO
In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo dopo le assunzioni ordinarie e la c.d. “call veloce”, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimen­to delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) costituite e aggiornate con cadenza biennale.

CONCORSO RISERVATO PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Accanto al concorso ordinario che sarà utilizzato per la copertura del 50% dei posti, il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a bandire, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell’idoneità rilasciata dall’ordinario dio­cesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di ser­vizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla pre­sente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponi­bili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.

INSERIMENTO IDONEI NELLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA

Le graduatorie dei concorsi ordinari (anche per la scuola secondaria), sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.

I nostri suggerimenti:

I 24 cfu vengono riconosciuti purche’ conseguiti entro il 31 ottobre 2022 per cui per quanti  ne fossero privi si suggerisce la loro acquisizione entro tale data

Le nostre osservazioni

il sistema così delineato prevede troppe prove che si ripetono inutilmente; un “percorso di guerra” inutile che renderà sempre più difficile la stabilizzazione dei precari :

  • prove di accesso e uscita dei percorsi abilitanti
  • prove concorsuali
  • test finale dell’anno di prova


  •                                                          _______________________________________________________
                                                                              Postato il 31 marzo 2022

LE FERIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

SCHEDA DI SINTESI

(CCNL Comparto Scuola del 29-07.2007, tutt’ora vigente)

Le ferie costituiscano un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del

CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

Numero di giorni di Ferie e di Festività spettanti

Artt.13, commi 1-6 e 19 comma 2 CCNL 29.11.2007

- Personale assunto a tempo indeterminato

Ha diritto:

▪ a 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;

▪ a 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato. Nell’anno di assunzione o dicessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.

La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

- Personale assunto a tempo determinato

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Per il personale ATA che presta servizio su 5 giorni (c.d. settimana corta) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie.

Per il solo personale in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali):

▪ Es. personale in part time verticale 3 giorni a settimana: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.

In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo

Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Tipologie di assenza che non riducono il periodo di ferie spettante

Art. 13 comma 14 CCNL 29.11.2007

Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche

se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico (es. i periodi di malattia retribuiti anche al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%).

Periodi in cui è possibile fruire delle ferie

Artt. 13, 15 e 54 CCNL 29.11.2007 - Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18

Personale docente

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli

destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

In sintesi:

▪ dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;

▪ durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;

▪ durante una eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;

▪ dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno

ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento;

▪ dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8).

Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato possono fruire di 6 gg. ferie (del totale spettante annualmente) che sono subordinati alla possibilità di sostituire il docente che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e,

comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

Per i soli docenti assunti a tempo indeterminato: i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari,

previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, e fruiti alle stesse condizioni e con le stesse modalità.

Personale A.T.A.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può fruire delle ferie durante tutto l’anno

scolastico anche frazionandole in più periodi.

La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31

agosto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 54 del CCNL del 29.11.2007 e nel rispetto della contrattazione integrativa di istituto:

▪ Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze

organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.

▪ Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono

maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

▪ Anche per il personale ATA il periodo di fruizione delle ferie non può subire limitazioni di sorta.

Eventuali modifiche del Piano delle Attività devono prevedere la riconvocazione del personale ai sensi dell’art. 41 comma 3 del CCNL 2016/18 e la successiva informazione alla RSU di scuola e alle

Organizzazioni Sindacali provinciali.

Interruzione o sospensione delle ferie

Artt. 13 commi 12 e 13 CCNL 29.11.2007 e 47 comma 4 D.Lgs 151/01

- Il dipendente può interrompere il periodo di ferie:

▪ In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;

▪ In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);

▪ se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni idi età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

- Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente

Solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di

interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.

In questi casi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al

rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Attribuzione delle ferie d’ufficio o limitazioni nel diritto di fruizione

Risulta illegittima l’imposizione delle ferie, così come un loro spostamento, con atto unilaterale del dirigente scolastico, specie se non si è proceduti ad un tentativo di concordare il periodo temporale di

fruizione con il dipendente, e, nel caso specifico del personale docente, se non si sono pianificati impegni collegiali nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche ovvero nei periodi in cui è possibile fruire delle ferie.

Su quest’ultimo punto è importante ricordare come il CCNL del 29.11.2007, all’art. 28, dispone che prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli

organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni

di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove

esigenze.

Resta quindi inteso che qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale

A.T.A. o a quanto deliberato dal Collegio dei docenti in materia di impegni dei docenti nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporti una riduzione o uno spostamento

dell’arco temporale del periodo di ferie richiesta, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.

Ferie per chi è di ruolo e svolge un incarico a tempo determinato

(Artt. 36 e 59 del CCNL 2006-09)

(omissis)








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Postato il 13 febbraio 2022

GUIDA - OBBLIGO FORMAZIONE INCLUSIONE

(Legge di Bilancio 2021, comma 961)

La norma che ha introdotto l’obbligo della formazione sull’inclusione non impone che sia fatta fuori dal servizio, ma limita il suo svolgimento fuori dalle ore di insegnamento. Ma ricordo che il servizio del docente non è solo insegnamento, ma è anche un numero di 80ore funzionali, suddivise in 40 e altre 40, di attività collegiali e di programmazione.

Con la legge di bilancio 2021, al comma 961, si introduce la formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità: “Tale formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.”

CHI RIGUARDA?

Tutto il personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, sia precario (con contratto annuale) che di ruolo, ivi compresi i docenti neo assunti, per i quali però non è specificato se le 25 di formazione saranno incluse nelle 50 ore complessive previste per l’anno di prova.

L’art. 2 del D.M 188/2021 prevede “Inoltre, in ragione della precipua finalità della norma, ossia per favorire l'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e per garantire il principio di contitolarità dei predetti docenti nella presa in carico dell'alunno stesso, tale attività formativa è estesa ai docenti a tempo determinato, con contratto annuale, laddove impegnati nelle classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo nella progettazione educativo-didattica e nelle attività collegiali. In tali casi l’attività formativa è svolta in costanza di rapporto di lavoro e non determina oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti.”

La formazione obbligatoria di 25 ore: a quali condizioni?

Contratto Istituto e inclusione

Il contratto integrativo di Istituto può, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti attualmente in vigore, introdurre la garanzia dello svolgimento delle 25 ore di formazione obbligatoria all’interno delle 40 ore delle attività collegiali riservate alla programmazione, colloqui con le famiglie e ai collegi docenti. Nessuna legge impone lo svolgimento delle 25 fuori dalle ore di servizio, anzi, tale formazione dovrebbe essere svolta in servizio ma senza esonero dall’insegnamento.

Il corso previsto dal D.M 188/2021 è considerato un intervento di «formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità e prevede un impegno complessivo di 25 ore.

La formazione dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale, era già prevista dalla Legge 107/2015 al comma 124. Ma la norma prevede che tutti i progetti formativi rientrino nel “Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione” dell’Istituto, dietro delibera del Collegio dei Docenti.

Cosa dice la legge in materia di formazione obbligatoria? Secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, questa va sempre collocata in orario di servizio. E deve essere retribuita. La corte rimarca le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo», specificando che si escludono reciprocamente. Il tempo di formazione professionale di un lavoratore deve, dunque, essere qualificato o come «orario di lavoro» o come «periodo di riposo». In entrambi i casi deve essere retribuito, dunque prima che un docente possa decidere se iscriversi o meno al corso, le scuole devono chiarire in quale categoria intendano collocare tali prestazioni lavorative.

Lo stesso Ministro Bianchi nella Nota MI n. 27622 del 6.9.2021 aveva scritto:

“il personale docente, per l’a.s. 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, per complessive 25 ore annuali“.

LE ATTIVITA’ LABORATORIALI

è bene sottolineare che “Per “attività laboratoriale/collegiale/progettuale”, si intendono momenti formativi che il docente interessato può svolgere in autonomia, partecipando a webinar, convegni, seminari proposti dal territorio scolastico viciniore ovvero dall’istituzione scolastica sede di servizio ovvero dalla scuola-polo per la formazione, Università, Istituti di ricerca o dall’Amministrazione da lui scelti, attinenti alle tematiche del corso e certificabili (sia su piattaforma e-learning che in presenza). Si intendono, inoltre, esperienze condotte anche con la presenza di un esperto ovvero in collaborazione con i docenti di sostegno individuati con funzioni di colleghi esperti con ruolo di “senior” per l’inclusione (funzioni strumentali, docenti di ruolo specializzati, docenti incardinati su posti di potenziamento…).

Rientrano in queste ore anche le attività svolte in orario di servizio, durante la

programmazione didattica nelle scuole primarie, o con l’accompagnamento di insegnanti di sostegno. Fino a 2 ore possono essere conteggiate per la formazione sui nuovi modelli di PEI, sempre da svolgere durante la programmazione e in collaborazione con i docenti di sostegno. Inoltre, sono valide le esperienze dirette (svolte a scuola, con certificazione delle attività da parte del Dirigente scolastico) e/o tirocinio con tutor presso CTS o Scuole-polo ovvero le esperienze dirette, a carattere laboratoriale con studi di caso, e/o tirocinio osservativo presso Centri specializzati (ad esempio Centri tiflodidattici o particolari enti/associazioni operanti nel settore della disabilità etc.).”

Conclusioni e chiarimenti

COSA PREVEDE IL MIUR

Secondo il MIUR la formazione sull’inclusione di 25 ore è obbligatoria per tutti i docenti e non deve essere retribuita.

COSA PREVEDE IL CCNL SCUOLA

- “…il personale sarà invitato…” e dunque l’invito non costituisce obbligo

- Il contratto prevede l’assolvimento di tale obbligo tramite 2 strade: o all’interno del

Piano annuale delle attività (in servizio) o mediante la remunerazione economica.

- la formazione non ha vincoli di ore (nota MIUR n. 25134 del 01/06/2017); il DS può sanzionare solo se la formazione è stata deliberata dal Collegio dei Docenti

- è da svolgere in orario di servizio in modo che non rappresenti un aggravio alla

funzione docente

- è libera, purché coerente con il PTOF

- i docenti possono anche formarsi in autonomia autocertificandosi le ore, richiedendo però che tale riconoscimento sia inserito nel PTOF

- tutti i docenti (in ruolo e non in ruolo) possono usufruire dei 5 giorni all’anno retribuiti, previsti per partecipare ai corsi con esonero totale dal servizio (comma 5, art 64 del

- CCNL 2006 /2009) senza presentare un piano sostitutivo, poiché tali permessi non

sono a discrezione della Dirigenza

- il CCNI 2016/18 (ultimo aggiornamento del Contratto) non ha apportato nessuna

modifica in merito alla formazione dei docenti.

- i docenti con titolo di specializzazione non sono tenuti a partecipare

- i docenti curricolari che all’interno delle proprie classi non hanno alunni con disabilità non sono tenuti a partecipare.

Cisal Scuola, a cura di Loredana Ferrantino


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Postato il 6 febbraio 2022
  Bici e mobilità dolce: nasce l'Ufficio Smart Mobility | Comune di Genova |  Sito Istituzionale

GUIDA – MOBILITA’ DOCENTI N2EO ASSUNTI IN RUOLO E GIA’ DI RUOLO

Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20

4. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all’articolo13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione

in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Pertanto, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, ha già assolto l’obbligo di permanenza presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato.”

Pertanto, possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.

Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21

6. Ai sensi dell’articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. n. 106 del 23.7.2021, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo

indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione

scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi

concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del decreto

le islativo 16 aprile 1994, n. 297.

Ai fini della maturazione del triennio, in caso di esubero o sovrannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

7. Considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024- 25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica

mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo.

Fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l’anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021.”

I docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21 sono stati considerati su sede provvisoria e potranno presentare domanda di mobilità. Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non saranno stati soddisfatti quest’anno.

Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22

Per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia

presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.

La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023- 24.”

I docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22 potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento

o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.”

Se il docente non presenta domanda di mobilità

Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella

domanda di mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.

I posti assegnati all’atto dell’immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.

MOBILITA’ 2022 DOCENTI E ATA GIA’ DI RUOLO

Docenti vincolati

Possiamo indicare due gruppi di docenti sono due: docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018 e poi il vincolo degli insegnanti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, qualunque

sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione, come esplicitato nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019.

Vincoli che il Decreto Legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis) ha modificato, riducendo

a cinque anni a tre anni. E per i quali i docenti interessati chiedono di poter ripristinare la

p ssibilità di chiedere assegnazione provvisoria, nonché eliminazione totale del vincolo e possibilità di poter richiedere trasferimento in base alle esigenze personali e professionali contingenti.

Vincolo DSGA

Il bando dell’ultimo concorso DSGA prevede che gli aventi titolo all’assunzione devono permanere nella sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell’immissione in ruolo.

Vincolo per i docenti che otterranno trasferimento

Un nuovo vincolo è stato inserito dal Decreto Sostegni bis e riguarderà tutti i docenti che otterranno il trasferimento richiesto.

Così leggiamo nell’articolo 58, comma 2 – lettera f (secondo periodo), del predetto DL:

[…] Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.

Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.

Alla luce della nuova disposizione normativa, il vincolo di permanenza nella scuola in cui si è traferiti:

• è di tre anni scolastici;

• si applica a tutti i docenti trasferiti, a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati soddisfatti [quindi mentre prima operava per le sole preferenze analitiche (scuole) e nel comune di titolarità, adesso anche per quelle sintetiche (comuni e distretti)];

• non si applica ai docenti soprannumerari che non presentano domanda volontaria ma condizionata (infatti nel testo di parla solo di mobilità volontaria; questo aspetto comunque andrà chiarito nel prossimo CCNI sulla mobilità).

Evidenziamo che, stando al tenore letterale del testo, il vincolo di permanenza si applica anche ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNL 2019/22

(emodializzati e non vedenti, personale con disabilità, personale che assiste soggetti con disabilità …).

Considerate le necessità del predetto personale, molto probabilmente in fase di stesura del CCNI i sindacati chiederanno un apposito intervento.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità a.s 2022/23. Ciò vuol dire che i docenti trasferiti per il 2022/23, saranno soggetti al succitato vincolo e quindi l’applicazione parte con le prossime domande di mobilità. E, secondo le notizie a nostra

disposizione, è stato recepito nel testo messo a punto dal Ministero.

Assegnazioni e utilizzazioni provvisorie

N.B. Il vincolo triennale su scuola ottenuta con il trasferimento dal 2022/23 riguarda la sola mobilità, ossia i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra, ma non le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni che non vengono citate nel testo del DL.

N.B. Naturalmente tutto il discorso relativo ai vincoli previsti dalla normativa è agli esordi, bisognerà attendere gli esiti della contrattazione al Ministero.

Quando sarà possibile presentare domanda

Probabilmente a febbraio – marzo. Questo assicurerà di poter avere gli esiti a inizi giugno, di poter approntare in tempo le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria e avviare il nuovo anno scolastico.

Contributo esplicativo a cura della prof.ssa Loredana Ferra








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Postato il 30 ottobre 2021

GUIDA – PERMESSI RETRIBUITI DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)
Borse di studio studenti Umbria, proroga domande all'11 marzo - Orizzonte  Scuola Notizie

COSA SONO?
Dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno è possibile usufruire dei permessi per diritto allo studio assegnati dall’Ufficio Scolastico. Alcune graduatorie sono già state pubblicate, analizziamo quali sono i meccanismi per la fruizione.
Decorrenza dei permessi: dal 1° gennaio al 31 dicembre
Ottenuto il permesso, cosa deve fare il docente o ATA?
E’ dovere del docente e ATA comunicare al Dirigente Scolastico della sede di servizio il piano annuale (anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo, specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede.
Il personale in servizio in più scuole avrà cura di presentare lo stesso piano ai Dirigenti Scolastici delle due (o 3) sedi.
Il personale beneficiario dei permessi ha infatti diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni o articolazioni diverse dell’orario di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi o la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
La presentazione del piano annuale di fruizione dei permessi, seppure non obbligatoria e spesso non richiesta, è auspicabile (laddove possibile) per una migliore organizzazione della didattica.
In ogni caso, anche se ha presentato il piano annuale, tutte le volte che il docente ha bisogno di usufruire di un permesso, deve presentare al Dirigente Scolastico apposita domanda. Il permesso è attribuito e non concesso (cioè non può essere negato).
Come utilizzare i permessi?
La fruizione dei permessi può essere così articolata:
• permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio cumulo di permessi giornalieri
E’ possibile usufruire dei permessi per corsi da svolgersi in modalità on line?
La Funzione Pubblica è intervenuta recentemente sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile
• presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
• l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
E’ possibile usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami?
Finora molti contratti regionali hanno previsto questa possibilità. La circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica invece lo esclude, affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN” . A tale sentenza si è adeguata la regione Campania (vedi nota di integrazione al contratto), ma non altre regioni.
E’ quindi da vedere in quale misura i contratti regionali recepiscono questa indicazione.
Il docente che usufruisce del permesso studio può essere sostituito tramite supplenza?
Il Dirigente scolastico individua prioritariamente idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio (cambio turni, riassetto dell’orario, ecc.), quindi procede alla sostituzione del personale assente utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, attraverso la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo strettamente necessario, secondo le disposizioni vigenti in proposito. Per quali corsi possono essere richiesti i permessi? ▪ Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza ▪ Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico) ▪ Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria ▪ Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario In base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.
I permessi per diritto allo studio valgono per il computo dei giorni ai fini dell’anno di prova?
No, se vengono fruiti a giorni interi. Non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore.
Qualora i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l’intero ammontare delle ore, le ore residuate possono essere impiegate per altra tipologia di corsi?
In linea generale no, a meno che non ci sia una specifica autorizzazione in tal senso da parte dell’Ufficio Scolastico
Si può usufruire anche di altri permessi?
Sì, il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi previsti dalle altre disposizioni normative e contrattuali. In particolare il CCNL 2006 2009 art.15
“Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio”
Questi ultimi permessi sono fruibili anche dai docenti a tempo determinato, ma interrompono l’anzianità di servizio (perchè non sono retribuiti).
Vi è anche l’aspettativa senza assegni per motivi di studio, disciplinata dall’art. 18, comma 2, del CCNL2006 2009
La giustificazione dei permessi fruiti
Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione. Se il permesso non viene giustificato con idonea certificazione, esso verrà trasformato in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore. Solo nei casi in cui il contratto regionale preveda che i permessi sono fruibili anche per la preparazione degli esami, per l’effettuazione di ricerche, e per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami e della frequenza, o comunque autocertificabile.
Come vanno suddivise le ore di permesso per i docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno?
Alla stipula di un nuovo contratto, deve essere verificato il monte ore residuo (anche se il docente si troverà in provincia diversa da quella in cui è stato concesso il permesso) ed esso può essere fruito in relazione alla durata del nuovo contratto, non oltre dicembre 2012.
I contratti regionali
Va comunque tenuto presente che la contrattazione regionale può stabilire norme leggermente diverse, per cui è bene consultarli per avere una visione più ampia della problematica.
SEGRETERIA PROVINCIALE CISAL SCUOLA TARANTO

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postato 09 settembre 2021

 

in breve

RINUNCIA E/O ASSENZE CONVOCAZIONI GPS/GAE: LE SANZIONI

( cfr. O.M. n. 60/2020, art. 14, in particolare)

GPS: sanzioni, risoluzione anticipata dei contratti di supplenza, controlli  e rettifica dei punteggi

La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento. Ciò vuol dire che rimane la possibilità di:

  • Rinunciare al posto comune GAE e mantenere il diritto di essere convocati sempre da
    GAE posto comune per diverso insegnamento e per il sostegno.
  • Rinunciare al posto di sostegno GAE (anche se per incrocio graduatorie) e mantenere il
    diritto di essere convocati sempre da GAE posto comune.
  • Rinunciare al posto comune GPS e mantenere il diritto di essere convocati sempre da GPS
    posto comune per diverso insegnamento e per il sostegno
  • Rinunciare al posto di sostegno GPS (anche se per incrocio graduatorie) e mantenere il
    diritto di essere convocati sempre da GPS posto comune.
  • Rinunciare al posto comune GAE e mantenere il diritto di essere convocati da posto
    comune GPS (anche se si tratta dello stesso insegnamento per cui si è rifiutata la nomina
    da GAE) e da posto di sostegno GPS.
  • Rinunciare al posto di sostegno GAE e mantenere il diritto di essere convocati da posto di
    sostegno e posto comune GPS.

Rimane invece fermo che l’accettazione di una qualsiasi supplenza (da GAE o GPS), che sia posto comune o di sostegno, non permette l’abbandono della stessa per l’accettazione di un’altra supplenza da GAE o da GPS (indipendentemente dalla durata, 30/6 o 31/8, e dalla tipologia, comune o sostegno).

L’unica deroga è permessa durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni dalle GAE e dalle GPS ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti: è possibile la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al 30/6 per l’accettazione successiva di supplenza al 31/8 per il medesimo o diverso insegnamento.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

LA RINUNCIA ad una proposta contrattuale o alla sua PROROGA O CONFERMA nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia della medesima scuola per il medesimo insegnamento.

In particolare:

- La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.

- La sanzione si applica al primo rifiuto nella medesima scuola. - La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzione in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario o che abbia nel contempo fornito accettazione per altra supplenza.

La MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il MEDESIMO INSEGNAMENTO in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie. L’ABBANDONO DEL SERVIZIO comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per TUTTE LE GRADUATORIE DI INSEGNAMENTO.
N.B. Gli effetti delle sanzioni fanno riferimento solo all’anno scolastico in corso, pertanto si annullano con l’inizio dell’anno scolastico successi

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Postato il 26 agosto 2021

DOCENTI ABILITATI ALL’ESTERO ESCLUSI DALLE GPS 2021: UN FATTO INAUDITO!

I docenti di sostegno sono tenuti a rispettare l'orario o possono  rimodularlo? — Scarpellino.com

Sono tante le denunce pervenute a questa O.S. Regionale da parte dei docenti abilitati e specializzati all’estero esclusi ,con allarmante faciloneria, dalle graduatorie GPS 221, quasi si trattassero di pedine da spostare con leggerezza sul complicato scacchiere scuola, piuttosto che persone, alte professionalità costrette a rivolgersi all’istruzione europea per carenze strutturali (e baronali) nel nostro sistema formativo.

Un fatto inaudito e inacettabile per uno Stato che risulta essere tra i fondatori dell’UNIONE EUROPEA.

Conseguenza : Graduatorie provinciali nel caos con docenti ammessi e docenti esclusi, con evidente disparità di trattamento tra le diverse province. Un situazione ‘esplosiva’ che ha portato ad una valanga di ricorsi dinnanzi ai TAR.

Inquesta caotica situazione, tuttavia sembra prevalere la linea da parte della Magistratura di accoglimento dei ricorsi e re-inserimento in prima fascia dei ricorrenti.

Sotto accusa l’atteggiamento “gambero” del Ministero che con una propria circolare e tornando indietro sui suoi passi ha disconosciuto Il diritto dei docenti con titolo abilitante e di specializzazione sul sostegno a permanere sia negli elenchi aggiuntivi delle GPS, sia nelle stesse GPS.

Molti i casi di chi, con specializzazione estera sul sostegno, partecipazione al concorso riservato in Italia, superamento dello stesso e inclusione nella graduatoria di merito, a testimonianza della qualità del titolo acquisito; quindi depennati sbalorditivamente dall’USP di Bari. Una indecenza amministrativa.

COME SI STA MUOVENDO IL SINDACATO?

I nostri legali stanno provvedendo a diffidare i vari USP per reinserire in prima fascia i docenti esclusi , seppure con riserva, nell’attesa che la Magistratura si esprima sui singoli.

Sul piano sindacale l’invito a non porsi l’uno contro l’altro.; il vero problema è nella grave e insufficiente copertura degli organici da parte del MIUR e lo stesso numero chiuso o quantomeno fortemente insufficente rispetto al fabbisogno delle Istituzioni scosltiche e ai legittimi diritti espressi dai docenti ; diritti compressi dal pugno di posti messi a disposizione dalle Univesità.

Il Miur continua a disattendere una giurisprudenza, quella europea, ormai consolidatasi nel riconoscere i titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti in altri paesi europei.

Sono recenti le sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato che impongono al MIUR e quindi agli USR il riconoscimento dei predetti titoli conseguiti in stati esteri. E l’inserimento nelle rispettive graduatorie.

Sarebbe opportuno che intervenisse la politica a tutela dei diritti dei tanti docenti che, nell’abito di accordi tra gli Stati membri dell’UNIONE EUROPEA, hanno acquisito titoli esteri quali Specializzazioni per il sostegno e abilitazioni per l’insegnamento. L’EUROPA, LA CASA COMUNE .
 


La Segreteria Regional  
CISAL SCUOLA PUGLIA

Bari, lì 26 agosto 2021
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Postato il 10 agosto 2021

SUPPLENZE ANNUALI E IMMISSIONI NEI RUOLI DA GPS

L’istanza è unica sia per gli incarichi al 31/8 da GPS I fascia ed elenchi aggiuntivi finalizzati alla immissione in ruolo, sia per le supplenze da GAE e GPS I fascia, elenchi aggiuntivi e II fascia al 31/8 e 30/6 (anche per spezzoni orari superiori alle 6 ore).

La domanda va presentata esclusivamente in modalità online attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR dalle ore 9,00 del 10 agosto alle ore 23,59 del 21 agosto.

Potranno essere indicati, per entrambe le procedure, le precedenze di cui alla Legge 104/1992. Inoltre, si potranno visualizzare i titoli di riserva indicati nel/i modello/i di domanda presentato/i per l’inserimento in graduatoria nel 2020.

PROCEDURA PER LE SUPPLENZE ANNUALI FINALIZZATE ALLA NOMINA IN RUOLO

ATTENZIONE!!! L'elenco aggiornato dei posti disponibili sarà pubblicato il 13 agosto.

Sono attribuiti i posti che residuano dalle ordinarie immissioni in ruolo dalle GAE e dalle graduatorie di merito del concorso ordinario 2016, del concorso straordinario 2018 e del concorso straordinario 2020 per l’anno scolastico 2021/22, dopo aver accantonato i posti destinati ai concorsi ordinari le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 498 e D.D.499 del 2020).

Gli aspiranti attestano, nell’apposita sezione della piattaforma, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno.

Possono essere inserite fino a 150 preferenze (complessivamente espresse per tutte le graduatorie) attraverso i codici di scuola, comune e distretto riferiti alla provincia di inserimento.

Nel limite delle 150 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire nella domanda (possono essere espresse tutte scuole o tutti comuni o anche tutti distretti o una parte di scuole e i comuni per le restanti preferenze e così via).

L’attribuzione della sede (unica per tutte le graduatorie per le quali l’aspirante presenta la domanda) avverrà seguendo l’ordine delle preferenze indicate dall’aspirante sulla base della posizione in graduatoria.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:
Scuola Comune Distretto

Scuola primaria: si può indicare se partecipare per anche i posti speciali e metodi differenziati (per i quali si accede solo in possesso dello specifico titolo da dichiarare nella sezione “Insegnamenti”), in tal caso all’interno di ogni preferenza i posti verranno assegnati seguendo l’ordine indicato dall’aspirante.

Scuola secondaria di I e II grado: si può indicare se partecipare anche per le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune o tra comuni diversi. Qualora l’aspirante indichi tali opzioni, le preferenze verranno esaminate in stretto ordine sequenziale:

in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto):
a. le cattedre interne alle scuole;
b. le cattedre orario esterne stesso comune;
c. le cattedre orario esterne tra comuni diversi.

in caso di preferenza sintetica (comune, distretto):
a. le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica,
secondo l’ordine alfanumerico all’interno della preferenza sintetica;
b. le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine alfanumerico all’interno della preferenza sintetica;
c. le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine alfanumerico all’interno della preferenza sintetica.

Preferenze e tipologie sostegno: Il sistema, per i posti di sostegno, analizzerà le tipologie inserite (Psicofisico,
della vista o dell’udito) secondo l’ordine indicato dall’aspirante all’interno di ognuna delle preferenze.

In ogni singola preferenza sintetica (Comune o Distretto) si può indicare la disponibilità per le seguenti tipologie di scuole:
Ospedaliera Carceraria Serale Adulti

Nel caso non si indichi tale disponibilità l’aspirante non verrà assegnato per tali tipologie di scuole anche se presenti all’interno della preferenza sintetica indicata.

Resta la possibilità di indicare lo specifico codice degli istituti ospedalieri, Carcerari, Serali e per Adulti come preferenza puntuale di scuola.

SUPPLENZE ANNUALI (31/08) E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (30/06)

Partecipano tutti i docenti inseriti nelle GAE e nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia, elenchi aggiuntivi e seconda fascia.
Chi è inserito per le GAE e GPS in province diverse partecipa all’attribuzione in ognuna delle province di inserimento in graduatoria.

PREFERENZE
Possono essere inserite fino a 150 preferenze, (complessivamente espresse per tutte le graduatorie), attraverso i codici di scuola, comune e distretto per ogni provincia per la quale l’aspirante è inserito in graduatoria (es. se
un aspirante è inserito nelle GAE in una provincia e nelle GPS in diversa provincia, per ciascuna procedura ha a disposizione fino a 150 preferenze).

Nel limite delle 150 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire
nella domanda (possono essere espresse tutte scuole o tutti comuni o anche tutti distretti o una parte di scuole e i comuni per le restanti preferenze e così via).

L’attribuzione della sede (unica per tutte le graduatorie della provincia per la quale l’aspirante presenta la domanda) avverrà seguendo l’ordine delle preferenze indicate dall’aspirante sulla base della posizione in graduatoria.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:
Scuola Comune Distretto

Per le preferenze di codice sintetico (comune o distretto), l’assegnazione della scuola seguirà l’ordine alfanumerico delle scuole presenti all’interno del singolo codice.

All’interno di ogni preferenza (singola scuola o istituto) si possono indicare le tipologie di contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche o spezzone senza completamento o con completamento anche per altro insegnamento). Il sistema le analizzerà seguendo l’ordine indicato dall’aspirante all’interno ciascuna preferenza espressa;

Scuola primaria: si può indicare se partecipare per anche i posti speciali e metodi differenziati (per i quali si
accede solo in possesso dello specifico titolo da dichiarare nella sezione “Insegnamenti”), in tal caso all’interno di ogni preferenza i posti verranno assegnati seguendo l’ordine indicato dall’aspirante.

Scuola secondaria di I e II grado: si può indicare se partecipare anche per le cattedre orario esterne con
completamento all’interno del comune o tra comuni diversi. Qualora l’aspirante indichi tali opzioni, le preferenze verranno esaminate in stretto ordine sequenziale:

in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto):
d. le cattedre interne alle scuole;
e. le cattedre orario esterne stesso comune;
f. le cattedre orario esterne tra comuni diversi.

in caso di preferenza sintetica (comune,
a (comune, distretto):
d. le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine alfanumerico all’interno della preferenza sintetica;
e. le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine alfanumerico all’interno della preferenza sintetica;
f. le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine alfanumerico all’interno della preferenza sintetica.

Preferenze e tipologie sostegno: Il sistema, per i posti di sostegno, analizzerà le tipologie inserite (Psicofisico, della vista o dell’udito) secondo l’ordine indicato dall’aspirante all’interno di ognuna delle preferenze.
In ogni singola preferenza sintetica (Comune o Distretto) si può indicare la disponibilità per le seguenti tipologie di scuole:

Ospedaliera Carceraria Serale Adulti

Nel caso non si indichi tale disponibilità l’aspirante non verrà assegnato per tali tipologie di scuole anche se presenti all’interno della preferenza sintetica indicata.

Resta la possibilità di indicare lo specifico codice degli istituti ospedalieri, Carcerari, Serali e per Adulti come preferenza puntuale di scuola.

CONSIGLI:

1) attendete la pubblicazione dell'elenco definitivo dei posti disponibili prima di procedere

2) Non inserite i codici meccanografici delle scuole, ma limitatevi ad inserire soltanto il comune e poi cliccate sul pulsante "Cerca", in questo modo vi apparirà l'elenco di tutte le scuole di quel comune e dovrete soltanto selezionare quelle che vi interessano

Resto come sempre a disposizione per aiutarvi a compilare la domanda online (previo appuntamento)

Confermo che continuerò l'assistenza sindacale nei soliti orari senza pause estive.

Loredana

Postato il 23 marzo 2021
Comunicazioni telematiche con la Pubblica Amministrazione | Centro  Consulenza S.r.l. Fiumicino

GRADUATORIE A.T.A. DI TERZA FASCIA: NUOVO INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO aa.ss. 2021/2022 – 2023/2024.

Consulenza solo telematica

Cari colleghi,

Come già informato è stato pubblicato il bando ATA per le graduatorie d'istituto di 3 fascia.

È possibile effettuare nuovi inserimenti oppure aggiornare la propria posizione.

Ricordo che chi è già inserito ha l'obbligo di fare l'aggiornamento, pena il depennamento dalle graduatorie.
 

 La domanda, completamente telematica, si può presentare fino alle ore 23.59 del 22 aprile 2021, sette giorni su sette, 24 ore su 24
Per procedere occorre essere registrati su Istanze online. Per chi è già registrato basta accedere con le credenziali.

Per chi deve invece registrarsi è necessario essere in possesso dello SPID.

Sarò come al solito a disposizione per aiutare a compilare la domanda, questa volta per via telematica perché, su DISPOSIZIONI DELLA DIREZIONE NAZIONALE non è consentito l'accesso alla sede fisica, a tutela dei dirigenti sindacali, iscritti e personale tutto,p.v..

Per la compilazione della domanda è necessario presentarsi all'appuntamento telematico con i seguenti dati:

- elenco dettagliato di tutti i titoli posseduti (nome completo, data e sede di conseguimento, ente che lo ha rilasciato, eventuali voti riportati)

- credenziali d'accesso al portale Istanze Online

- Elenco delle 30 scuole che si vogliono indicare per il servizio

LINK DA CUI ATTINGERE PER LA SCELTA DELLE 30 SCUOLE PER LA PROVINCIA DI BARI:

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2021/02/R1-11-2-2021-1.pdf

PER LE ALTRE PROVINCE DELLA REGIONE PUGLIA:

https://www.pugliausr.gov.it/index.php/70-la-scuola-in-numeri/18821-anagrafe-scuole-ds-a-s-2019-2020

Invito tutti ad indicarmi almeno due appuntamenti possibili, in modo da accelerare l'organizzazione degli incontri. Invierò una conferma con il link su cui cliccare per entrare nella pagina internet privata dedicata ad ogni singolo incontro.

Inviare la richiesta di consulenza telematica sul numero di WhatsApp

Ricordo che TUTTI devono fare l'aggiornamento, anche se non hanno titoli da aggiungere, pena il depennamento dalle graduatorie di III fascia.

ASSISTENZA PER I NON TESSERATI CISAL

Molti colleghi mi hanno chiesto aiuto per parenti ed amici in difficoltà, dunque ho trovato questa soluzione per aiutare tutti, anche i non tesserati (compatibilmente con gli impegni in corso con gli iscritti):

sarà possibile ricevere aiuto partecipando ad un incontro telematico, sempre concordato, durante il quale si guideranno in tempo reale per:

- controllo dei titoli posseduti

- informazioni generali sulle modalità di partecipazione alle graduatorie

- compilazione della domanda

- indicazioni per il controllo delle graduatorie

- indicazioni su eventuali ricorsi da presentare, in caso di punteggio errato

- indicazioni utili ai fini delle convocazioni per le supplenze

La partecipazione all'incontro programmato non richiede alcuna installazione di software, sarà sufficiente cliccare sul link ricevuto da qualsiasi dispositivo, PC, tablet o smartphone.
ULTERIORI INFO:
Vedi USR Puglia  
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/ata/reclutamento/20563-7030-2021

 Vedi MIUR                                        https://graduatorie-ata.static.istruzione.it/index.html

IMPORTANTE:


PER INDIVIDUARE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI TUTT'ITALIA E' POSSIBILE UTILIZZARE L'APPLICAZIONE DEL MINISTERO:
https://bit.ly/3lpTz8J









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POSTATO IL 21 GENNAIO 2021

BREVE GUIDA AL BANDO GRADUATORIA ATA 3 FASCIA

2021-2024

È una procedura che si svolge per soli titoli, quindi senza nessuna prova d’esame e che consente ai candidati di potersi inserire nella suddetta Graduatoria oppure di aggiornare il proprio punteggio nel caso il candidato fosse già presente in Graduatoria, ovviamente possono partecipare a questo bando anche coloro che non hanno mai lavorato nella scuola, in questo caso si tratta quindi del primo inserimento

nelle Graduatorie.

Le Graduatorie di 3 Fascia del Personale ATA sono utilizzate dalle scuole per assegnare le supplenze a tempo determinato. Il prossimo bando verrà aperto nel 2021.

Requisiti Personale ATA 2021

Come abbiamo visto per lavorare come Personale ATA nelle scuole non ci sono esami da sostenere ma solo titoli che permettono l’inserimento all’interno delle Graduatorie, vediamo quindi di seguito quali sono i requisiti per i singoli profili che permettono l’inserimento all’interno delle Graduatorie per l’anno 2021:

AREA A Profilo: Collaboratori scolastici (CS).

Dove lavorano: presso tutte le scuole.

Requisiti: si richiede il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

▪ diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;

▪ diploma di maestro d’arte;

▪ diploma di scuola magistrale per l’infanzia;

▪ diploma di maturità;

▪ attestati e/o diplomi di qualifica professionale, della durata di 3 anni, rilasciati o

riconosciuti dalle Regioni.

AREA AS Profilo: Collaboratori scolastici addetti all’azienda

agraria (CR).

▪ Dove lavorano: presso gli istituti agrari.

▪ Requisiti: possesso del diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico o

operatore agro industriale o operatore agro ambientale.

AREA B Profilo: Assistenti Amministrativi (AA).

▪ Dove lavorano: presso tutte le scuole.

▪ Requisiti: possesso del diploma di maturità.

Area B Profilo: Assistenti Tecnici (AT).

▪ Dove lavorano: presso le scuole secondarie di secondo grado.

▪ Requisiti: possesso del diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di

laboratorio.

Aree tecniche di laboratorio

• A seconda della tipologia di diploma posseduto, è possibile inserirsi in una o più aree tecniche di laboratorio, i cui codici devono essere indicati nella domanda diinserimento/aggiornamento. Per sapere in quante e quali aree è possibile accedere,

i dati richiesti nella pagina del MIUR che trovate cliccando su questo link

Area B Profilo: Cuochi (CU).

▪ Dove lavorano: presso convitti ed educandati.

▪ Requisiti: possesso del diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di

ristorazione – settore cucina.

Area B Profilo: Infermieri (IF).

▪ Dove lavorano: impiegati presso convitti ed educandati.

▪ Requisiti: possesso della laurea in Scienze Infermieristiche o titoli validi per esercitare

la professione di Infermiere.

Area B Profilo: Guardarobieri (GU).

▪ Dove lavorano: presso convitti ed educandati.

▪ Requisiti: possesso del diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

AREA D Profilo: Direttori dei servizi generali ed

amministrativi (DSGA).

▪ Dove lavorano: impiegati presso tutte le scuole.

▪ Requisiti: possesso di laurea in Giurisprudenza oppure laurea in Scienze Politiche Sociali e Amministrative o Economia e Commercio, o titoli equipollenti.

Stipendio Personale ATA 2021

Abbiamo visto quali sono i bandi attesi nel 2021 per il Personale ATA, diamo ora uno agli stipendi del personale ATA, in maniera molto sintetica andiamo a vedere

lo stipendio per le varie figure professionali che rientrano nel Personale ATA:

▪ stipendio collaboratori scolastici – 1.294 euro;

▪ stipendio collaboratori dei servizi/addetti aziende agrarie – 1.327 euro;

▪ stipendio assistenti amministrativo e tecnici – 1.450 euro;

▪ stipendio cuochi – 1.450 euro;

▪ stipendio infermieri – 1.450 euro;

▪ stipendio guardarobieri – 1.450 euro;

▪ stipendio coordinatori amministrativi e tecnici – 1.658 euro;

▪ stipendio direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) – 1.916 euro.

Concorsi Personale ATA 2021: come fare domanda

Per tutti coloro che sono interessati a partecipare ai concorsi ata 2021 ci sono delle procedure da seguire per poter inviare la propria adesione.

Le domande di partecipazione ai vari bandi pubblici dovranno essere inoltrate utilizzando la piattaforma Ministeriale Polis Istanze Online del Miur, per accedere alla piattaforma è necessario effettuare la registrazione, una volta in possesso delle credenziali di accesso ed una volta pubblicati i bandi pubblici la piattaforma verrà abilitata per la raccolta delle candidature, quindi il processo è completamente telematico e si fa tutto comodamente da casa.

Scelta delle Scuole

Altro aspetto importante relativo al Bando del Personale ATA è la scelta delle scuole,

infatti ogni candidato ha facoltà di scegliere fino ad un massimo di 30 scuole dove poter lavorare, tutte le 30 scuole dovranno essere situate nella stessa provincia, quindi non sarà possibile inoltrare la domanda al fine di lavorare in scuole di province diverse.

Molti aspiranti candidati si chiedono quali scuole si possono scegliere? Il bando prevede che i candidati possano scegliere le scuole di istruzione primaria e secondaria, gli istituti d’arte, i licei artistici, le istituzioni educative e le scuole speciali statali. Mentre non è possibile scegliere i Conservatori e le Accademie, le istituzioni annesse a Convitto o Educandato, i Convitti e gli Educandati annessi ad istituto.

Come si sceglie la scuola in cui lavorare? La scelta delle scuole dove lavorare si effettua telematicamente mediante la piattaforma POLIS – Presentazione On Line delle Istanze del MIUR compilando l’apposito Modello D3 (si compila online).

Come cercare le scuole? Per facilitare l’individuazione delle scuole

il MIUR ha reso disponibile questa pagina web da cui si può realizzare la ricerca delle scuole per provincia e da cui si può prelevare il CODICE MECCANOGRAFICO di ciascuna scuola.

Una volta individuato il codice della scuola o delle scuole dovranno essere riportati sui Modelli D1 e D2. Inoltre, consente di scegliere preventivamente le 30 scuole a cui chiedere l’inclusione in graduatoria, che vanno riportate nel Modello D3 da compilare su Istanze online. Queste ultime devono avere sede nella stessa provincia della scuola

a cui è stato presentato il Modello D1 o D2 cartaceo.

Ricordo che la compilazione dei Moduli per la scelta delle scuole avviene in una fase successiva del bando, prima quindi si dovrà inviare la domanda di partecipazione al

Bando, successivamente (quando il Ministero darà comunicazione) si provvederà allacompilazione dei Modello D1,D2,D3.

Modello di Domanda

Per quanto riguarda la presentazione della domanda relativo al Bando ATA ci sono Modelli differenti a seconda dei casi, vediamo di seguito quali sono i Modelli ed in quali casi vanno presentati.

MODELLO DOMANDA D1 Personale ATA, ecco chi deve usarlo:

▪ chi si inserisce per la prima volta;

▪ chi era inserito nelle graduatorie di terza fascia ma non ha rinnovato l’iscrizione nelle

graduatorie del precedente triennio;

▪ chi cambia il titolo di accesso per uno o più profili;

▪ chi aggiunge un nuovo profilo a quelli in cui già figurava nel triennio precedente;

▪ il personale già incluso nelle graduatorie provinciali permanenti/ad esaurimento del personale ATA di una determinata provincia che intenda includersi nelle graduatorie diterza fascia di provincia diversa, previo depennamento dalle suddette graduatorieprovinciali.

MODELLO DOMANDA D2 Personale ATA, ecco chi deve usarlo:

▪ chi era già iscritto nella graduatoria precedente per confermare l’iscrizione anche in scuola o provincia diversa (sezione conferma).

▪ chi era già iscritto in graduatoria ATA precedente e deve aggiungere uno o più titoli culturali (diversi dal titolo di accesso) e/o uno o più servizi (sezione aggiornamento).

MODELLO DOMANDA D4 Personale ATA, ecco chi deve usarlo:

▪ chi è già iscritto nelle graduatorie permanenti (24 mesi) oppure nelle graduatorie ad esaurimento provinciali (II fascia) e vuole presentare domanda di inserimento per la terza fascia in una provincia diversa deve compilare anche il modello D4 per chiedere il depennamento da tali graduatorie. In sostanza il modello di depennamento è rivolto esclusivamente a chi è già inserito in I o II fascia ATA.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

Tabella non ancora definitiva.

Bozza Tabella di valutazionereperibile sul n link:

scuolainforma.it/wp-content/uploads/2021/01/Bozza-III-fascia-ata.pdf

I vari punteggi che saranno riconosciuti per i titoli ed i servizi posseduti

dal candidato alla data di scadenza della domanda presentata.

Data presentazione domanda

Non è stata ancora stabilita una data esatta, il MIUR ha proposto il periodo dal 1° febbraio 2021 al 2 marzo 2021. Si tratta però di una data ancora provvisoria,

Loredana Ferrantino


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postato il 27 dicembre 2020

GUIDA – CALCOLARE LE FERIE SPETTANTI

QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO AI DOCENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO?

L’art. 19/2 del CCNL/2007 dispone che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.

Il docente, sia se assunto a tempo determinato che indeterminato ha diritto a:

30 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;

32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

Nota bene: Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato, pertanto anche un docente neoassunto in ruolo nel 2015/16 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto quest’anno a 32 gg. di ferie.

Se un docente svolge la settimana corta o ha il giorno “libero”, ha meno giorni di ferie rispetto ad un docente in servizio su 6 giorni?

È utile premettere che il giorno “libero” del docente è considerato un giorno lavorativo a tutti gli effetti e quindi non rientra nei giorni “non lavorativi”.

Già nel 1989 l’allora MPI chiarì che il personale scolastico è in servizio 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall’articolazione oraria settimanale.

Con i successivi CCNL e in ultimo quello del 26.11.2007, è stato ribadito che la settimana lavorativa è su 6 giorni compreso l’eventuale “giorno libero”.

Tutti i docenti hanno quindi pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6 gg.

A quanti giorni di ferie ha diritto un docente in regime di part time?

Se si tratta di part time orizzontale: Il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Se si tratta di part time verticale: Il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

È utile quindi chiarire che nel caso di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto solo del numero dei giorni lavorativi e non delle ore settimanali.

Per fare un esempio, il docente in servizio con un part time distribuito in 3 gg. con 9 ore settimanali ha gli stessi giorni di ferie di un docente sempre con un part time distribuito in 3 giorni ma di 12 ore settimanali.

Questo il calcolo:

n. gg. di lavoro settimanali: 6 gg. = x gg. : 32 gg o 30 (a seconda se con un’anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3).

Il caso più comune è il dipendente con un part time verticale di 3 gg. settimanali con anzianità superiore a 3 anni di servizio:

3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.

La formula per calcolare le ferie è la seguente:

360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x (30 per il numero di giorni prestati diviso 360).

Si ricorda che le ferie spettanti devono essere calcolate non in base all’orario di servizio settimanale (che può essere anche uno spezzone orario) ma in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (sono ovviamente esclusi eventuali giorni non retribuiti es. permessi per motivi personali, aspettativa per famiglia ecc.).

IN QUALI PERIODI DELL’ANNO SCOLASTICO È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE MATURATE?

L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

  • dal primo settmbre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni
  • vacanze natalizie e pasquali
  • L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno).
  • Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).

Ricordiamo invece che durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile fruire di 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione.

LE FERIE EVENTUALMENTE NON FRUITE SARANNO MONETIZZATE?

È utile premettere che in materia di ferie i docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8 sono paragonati ai docenti di ruolo. Nel senso che per loro non vi è la possibilità di non fruire delle ferie (a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.). Per tali docenti quindi il problema di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone (se il docente assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto)

Per tutti gli altri docenti assunti a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/6) non vi è invece “obbligo” di fruire delle ferie, pertanto la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

È (purtroppo) utile rilevare che ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.

In breve: se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli. In caso si verificasse un avanzo di

giorni di ferie, le scuole tendono a rifiutare di monetizzarle, ma la legge parla chiaro: L’art. 40 comma 2 del nuovo CCNL sostituisce l’art. 13 comma 15 del CCNL 2007 disponendo:

le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.

Questo significa che , purtroppo, per fa valere anche questo diritto è necessario avviare un’azione legale.

CI SONO DEI GIORNI CHE NON DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA SOTTRAZIONE TRA FERIE SPETTANTI E FERIE RIMASTE E DA MONETIZZARE?

Il principio è quello di sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane (se rimane) andrà monetizzato.

A tal fine NON POSSONO essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli relativi ai giorni di CHIUSURA della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i GIORNI FESTIVI.

Giova infatti ricordare che c’è una differenza tra giorni di “sospensione delle lezioni” ovvero giorni in cui il docente potrebbe fruire delle ferie e quelli invece di totale chiusura della scuola.

In un giorno festivo, infatti, come può essere per esempio il 25 dicembre o la domenica, oppure quando la scuola attua una totale chiusura per altri motivi, non sarebbe possibile fruire delle ferie. Tali giorni quindi non possono essere sottratti.

Per esempio nel periodo di sospensione delle lezioni delle vacanze di Natale la scuola non potrà sottrarre dal numero di ferie spettanti il 25 e il 26 dicembre, le domeniche, l’1 e il 6 gennaio. Così come non potrà sottrarre eventuali altri giorni festivi compresi in un periodo di sospensione delle lezioni o quando la scuola è totalmente chiusa per altre cause (es. chiusa per neve o disinfestazione).

Ovviamente non andranno sottratti neanche i giorni di sospensione delle lezioni in cui comunque il docente è impegnato in attività già programmate (collegi docenti, consigli di classe o altre attività previste) o negli scrutini e negli esami.

POSSONO ESSERE SOTTRATTI I GIORNI IN CUI IL DIPENDENTE NON AVREBBE POTUTO COMUNQUE FRUIRE DELLE FERIE PER CAUSE OGGETTIVE?

L’ARAN ha avuto modo di precisare che il divieto di monetizzazione non opererebbe in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro.

In questi casi – continua l’ARAN – si ritiene che l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo). Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti

specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.

Pertanto se durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie è collocato in un particolare status che gli impedirebbe comunque di fruire delle ferie (il caso più comune è la docente in congedo di maternità), i giorni di ferie non fruite andranno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.

È POSSIBILE CHE LE SCUOLE ATTRIBUISCANO D’UFFICIO LE FERIE EVENTUALMENTE MATURATE?

È illegittimo collocare in ferie d’ufficio il personale. Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire, come in precedenza, solo alla fine del contratto.

Giova infatti ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti.

Alla scuola spetta solo il secondo, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro ed effettuare il calcolo solo alla fine del contratto.

Ogni circolare che prevederà il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni dovrà essere dichiarata illegittima.

Lì, Dicembre 2020

CISL SCUOLA REGIONALE

Loredana Ferrantino – Cisal Scuola TA











postato il 6 settembre 2020

          

RACCOMANDATA A/R o PEC anticipata via E-MAIL (1)

Spett.le Ambito Territoriale Provinciale di______________________________ Via______________________________ n._______ C.A.P.___________Città_______________________

Oggetto: reclamo avverso le graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) e le graduatorie d’istituto (GI) biennio 2020/2021 e 2021/2022.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a __________________ (prov_______) il__________________ residente in_____________________________________ (prov_______) Via _____________________________________ n. _________ telefono ______________ cellulare ________________________ codice fiscale__________________________ e-mail _________________________________________ PEC (2) ___________________________________

PREMESSO CHE

il/la sottoscritto/a ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie d’istituto (GI) del personale docente per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 entro la scadenza del 6 agosto 2020.

In particolare, il/la sottoscritto ha presentato domanda per l’inserimento nella/a seguente/i GPS (3) :

[ ] PRIMA FASCIA GPS INFANZIA

[ ] PRIMA FASCIA GPS PRIMARIA

[ ] SECONDA FASCIA GPS INFANZIA

[ ] SECONDA FASCIA GPS PRIMARIA

[ ] PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO

[ ] SECONDA FASCIA GPS SOSTEGNO

[ ] PRIMA FASCIA GPS ITP

[ ] SECONDA FASCIA GPS ITP

[ ] PRIMA FASCIA GPS PERS. EDUCATIVO

[ ] SECONDA FASCIA GPS PERS. EDUCATIVO

[ ] PRIMA FASCIA GPS I–II GRADO classe/i di concors|__|__|__|__|______________________

classe/i di concorso |__|__|__|__|_____________________

classe/i di concorso |__|__|__|__|____________________________

  • classe/i di concorso |__|__|__|__|____________________________

[ ] SECONDA FASCIA GPS I–II GRADO

classe/i di concorso |__|__|__|__|___________________________________________________

classe/i di concorso |__|__|__|__|__________________________________________________

classe/i di concorso |__|__|__|__|___________________________________________________

classe/i di concorso |__|__|__|__|____________________________________________________

Il/La sottoscritto ha inoltre presentato domanda per l’aggiornamento/inserimento nelle GRADUATORIE D’ISTITUTO delle scuole della provincia in indirizzo dei seguenti insegnamenti di SECONDA e TERZA FASCIA (4) :

[ ] INFANZIA (FASCIA 2a)

[ ] PRIMARIA (FASCIA 2a)

[ ] Classe di concorso |__|__|__|__|_____________________ (FASCIA _____)

[ ] Classe di concorso |__|__|__|__|_____________________ (FASCIA _____)

[ ] Classe di concorso |__|__|__|__|_____________________ (FASCIA _____)

[ ] Classe di concorso |__|__|__|__|_____________________ (FASCIA _____)

PRESENTA FORMALE RECLAMO

avverso le GPS/GI pubblicate da Codesto Spett. Ambito Territoriale per i seguenti motivi (flaggare il/ punto/i di proprio interesse):

  1. Errore dati anagrafici (specificare: _______________________________________________)
  2. Erroneo/mancato inserimento nella/e seguenti GPS (specificare fascia e insegnamento): ________________________________

________________________________

________________________________

  1. Erroneo/mancato inserimento nella/e seguenti GI (specificare fascia e insegnamento): ________________________________

________________________________

________________________________

  1. Erronea/mancata attribuzione di punteggio per il titolo d’accesso______________________ ai sensi della relativa tabella di valutazione titoli.
  2. Erronea/mancata attribuzione nella del punteggio di servizio relativo all'anno/agli anni scolastici ____________________________________________________ 3
  3. Erronea/mancata valutazione dei seguenti titoli culturali_________________________
  4. Erronea/mancata attribuzione di titolo di riserva _______________________________
  5. Erronea/mancata attribuzione di titolo di preferenza ____________________________
  6. Erronea/mancata indicazione dell’elenco delle scuole richieste per l’inserimento in GI .
  7. Altro_______________________________________________________________________

CHIEDE

relativamente al/ai punto/i indicato/i la/e seguente/i correzione/i in autotutela (indicare in maniera analitica): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CON ESPRESSO AVVISO CHE

in caso di mancato accoglimento del presente reclamo, il/la sottoscritto/a non esiterà a intraprendere le azioni necessarie presso le opportune sedi a tutela dei propri diritti e interessi, con annessa richiesta di risarcimento di ogni eventuale danno derivante da perdita di possibilità lavorativa, con tutti gli intuibili aggravi di spese a Vs. carico.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

______________, ____/____/________

(luogo e data)

__________________________________________

(firma)

________________________

1 Inviare – possibilmente entro 5 giorni dalla pubblicazione delle GPS o comunque quanto prima – a mezzo raccomandata A/R o PEC, da anticipare via e-mail, all’ufficio scolastico della provincia di interesse.

2 Se disponibile, inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

3 Flaggare e, ove previsto, compilare la/e voce/i di proprio interesse. Per le classi di concorso del I-II Grado, indicare codice e descrizione estesa, ad esempio: A019 Filosofia e Storia

4 Flaggare e, ove previsto, compilare la/e voce/i di proprio interesse. Per le classi di concorso del I-II Grado, indicare codice e descrizione estesa, ad esempio: A019 Filosofia e Storia.




________________________________________
 postato il 28 agosto 2020

Supplenze: le penalità previste dal Miur si

riferiscono al singolo anno scolastico

Con l’ordinanza ministeriale n.60 del 10 luglio scorso, oltre ad introdurre una piccola rivoluzione nel sistema fin’ora abbastanza rodato delle graduatorie per il conferimento delle supplenze, è stato anche rivisto il procedimento che porta al conferimento del contratto a tempo determinato, sia esso incarico annuale, incarico fino al termine delle attività didattiche o supplenza breve e saltuaria.

Il Ministro si è impegnato a disporre un nuovo Regolamento organico in materia a tutt’oggi non ancora pubblicato; tuttavia sono state rese note le penalizzazioni in caso di rifiuto, abbandono oppure non accettazione di una nomina, GAE e GPS.

Con l’introduzione del nuovo canale di reclutamento a tempo determinato, rappresentato dalle graduatorie provinciali per le supplenze, le ormai note Gps che verranno utilizzate, in subordine alle GAE, per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, è stato rivisto anche l’impianto sanzionatorio per le ipotesi di mancata accettazione o rinuncia di supplenza o di abbandono della stessa. Andiamo con ordine

Supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS

Nel caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche conferite tramite le graduatorie ad esaurimento o tramite le graduatorie provinciali per le supplenze,il diniego ad una proposta di assunzione a tempo determinato comporterà alcune conseguenze con riferimento al relativo anno scolastico, e limitatamente ad esso.

A) Rinuncia ad una proposta di assunzione o assenza alla convocazione

Nel caso in cui l’aspirante dovesse espressamente rinunciare alla proposta o fosse assente alle convocazioni, perderà la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS per il medesimo insegnamento cui si riferisce la convocazione, e sempre limitatamente al relativo anno scolastico.

B) Mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione

Nel caso in cui l’aspirante, dopo aver accettato la proposta di supplenza (anche mediante delega), non dovesse assumere servizio, perderà la possibilità di ottenere supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento cui si riferisce la convocazione, limitatamente al relativo anno scolastico.

C) Abbandono del servizio

Nel caso in cui, dopo aver accettato la proposta ed assunto servizio, il supplente lo dovesse abbandonare, perderà la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito, sempre limitatamente al relativo anno scolastico.

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto

A) Rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma

Nel caso in cui l’aspirante dovesse rinunciare ad una proposta di contratto di supplenza o alla sua proroga o conferma, per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, deriverà la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento limitatamente al relativo anno scolastico.

La mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.

B) Mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione

Nel caso in cui, dopo aver accettato la proposta di contratto di supplenza, l’aspirante non dovesse assumere servizio, questi perderà la possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, limitatamente al relativo anno scolastico.

C) Abbandono del servizio

Il supplente che, dopo aver accettato la proposta ed assunto servizio lo dovesse abbandonare, perderà la possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento, limitatamente al relativo anno scolastico.

L’unico caso in cui non derivano sanzioni per l’abbandono della supplenza conferita tramite le graduatorie di istituto, è quello in cui il supplente dovesse abbandonare una supplenza temporanea per accettarne una annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Cfr. https://www.tecnicadellascuola.it/

_____________

                                                                                                                              Anno Scolastico 2020/21
Postato il 15 agosto 2020

INVIO MAD

È arrivato il momento di inviare la "Messa A Disposizione" (MAD). Riguarda tutti i docenti, educatori e personale ATA che abbiano i titoli per i profili richiesti e vogliano ampliare le possibilità di essere convocati inviando la propria disponibilità anche in altre province, oltre a quella scelta per le GPS.

Raccomando di inviare le MAD solo via PEC , per quanto possibile (va bene anche la PEO)e di non affidarsi ai siti di invio automatico, perchè la posta inviata da quei siti viene quasi sempre identificata come spam dai server di posta, dunque non viene ricevuta.

Il comune di Trento ha pubblicato una richiesta di docenti di ogni ordine e grado, scadenza 31 agosto. Maggiori informazioni cliccando sul lnk:

https://www.orizzontescuola.it/trento-mad-fino-al-31-agosto-domande-aperte-a-docenti-inseriti-in-graduatorie-di-istituto-di-altra-provincia/

DI SEGUITO IL MODELLO MAD

(da integrare modificare in relazione alle proprie esigenze)

______________________________________

Mittente
__________________

________________

________________

EMAIL: _____________@______

TELEFONO:__________________

                                                                                                                                                                    Preg.mo Dirigente Scolastico

                                                                                                      Sede

Oggetto: Messa a disposizione supplenze 2020/2021

__ sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a__________________________ prov.(____) il____/____/_______ C. F. :______________________________________________ residente in _____________ n.___ CAP___________ Comune___________________Prov(____) , consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato e integrato dell'art. 15 della Legge 16/1/2003 n.3

DICHIARA

 Di avere cittadinanza_____________________

 Di godere di diritti civili e politici

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale dai sensi della normativa vigente;

 Di non essere sottoposto a procedimenti penali;

 di non essere inserito in alcuna graduatoria d’Istituto triennale, avendo conseguito il titolo di studio successivamente ai termini perentori previsti dall’apposita O.M./di essere inserita nelle graduatorie GPS della provincia di __________ per il biennio2020/21-2021/22 per le seguenti classi di concorso:
1- _____________________  (1^/2^ fascia)
2- _____________________ 
ecc. ...........

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________________conseguito il_____________________con votazione___________

 Di essere disponibile alla stipula di un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione per le seguenti classi di concorso: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Sostegno (in possesso/non in possesso del titolo di specializzazione)

 Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs. n. 196 del 30/06/2003

Inoltre il sottoscritto dichiara (possesso di eventuali ulteriori titoli culturali , quali Master, LIM, EIPASS, insegnamento, inserimento…):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lì______________

                                                                                          In Fede

                                                                                                                  ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

I LAUREATI CON 24 CFU SONO ABILITATI
PARTECIPA AL RICORSO COLLETTIVO (Vedi note successive) 

 

                                                                               POSTATO IL 9 GIUGNO 2020

5 POSTI DI EDUCATORE A TEMPO INDETERMINATO AL COMUNE DI TARANTO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di educatore asilo nido, categoria C/1, a tempo pieno ed indeterminato. (20E06033). Requisiti: Titolo di studio Diploma Scuola Superiore Area geografica Puglia Provincia Taranto Gazzetta Ufficiale del 22/05/2020 n. 40 Termine di presentazione della domanda 21/06/2020 Link: https://simoneconcorsi.it/bando/concorso-5-educatori-asili-nido-comune-di-taranto/

PRIVATISTI, NOVITÀ PER CHI FA L’ESAME A SETTEMBRE

I candidati privatisti che dovranno sostenere l’Esame del II ciclo nella sessione suppletiva di settembre: in attesa di conseguire il diploma, potranno partecipare con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e ad altre prove previste dalle Università, istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma. Potranno partecipare con riserva anche a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di II grado.

PRECARI, COME CAMBIA IL CONCORSO STRAORDINARIO Cambia il concorso straordinario per l’ingresso nella Scuola secondaria di I e II grado. I docenti che hanno i requisiti per partecipare non sosterranno più una prova a crocette, ma una prova con quesiti a risposta aperta, sempre al computer. La prova sarà diversa per ciascuna classe di concorso. Il bando di concorso, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine aprile, sarà modificato tenendo conto delle novità. Le prove si svolgeranno appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno. Ai vincitori di concorso immessi in ruolo nel 2021/2022 che rientrano nella quota di posti destinati all’anno scolastico 2020/2021 sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del contratto, anche ai fini dell’anzianità, dal 1° settembre 2020.

SUPPLENTI, LE GRADUATORIE DIVENTANO PROVINCIALI E DIGITALI

Le graduatorie dei supplenti saranno aggiornate, ma anche provincializzate e digitalizzate. Si attuerà, perciò, quanto previsto dal decreto scuola di dicembre, ma con un’importante semplificazione per garantire l’attuazione delle nuove regole in tempo per il nuovo anno scolastico: il Ministero potrà emanare un’apposita Ordinanza, anziché muoversi per via regolamentare. La provincializzazione consentirà di sgravare le segreterie delle istituzioni scolastiche: saranno gli Uffici territoriali del Ministero a seguire il processo e assegnare le supplenze. La presentazione delle domande sarà, poi, informatizzata per tagliare i tempi e rendere il processo più efficiente anche a vantaggio degli insegnanti e degli studenti. Con il nuovo modello le supplenze saranno assegnate più rapidamente.

PROCEDURA ABILITAZIONE DOCENTI SECONDARIA. SCADENZA DOMANDE 3 LUGLIO 2020

Sono escluse le classi di concorso a esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti e precisamente: A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33. La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale.

CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA, ENTRO IL 15 GIUGNO MINISTERO DOVRÀ INSERIRE 8.000 POSTI IN PIÙ ALTRIMENTI SLITTERÀ DATA APERTURA DOMANDE

Concorso ordinario secondaria: il bando Decreto n. 499 pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28 aprile ha indicato come finestra temporale utile per la presentazione della domanda il periodo 15 giugno – 31 luglio 2020. Nel frattempo però il Decreto Rilancio, in questo momento all’esame del Parlamento, ha inserito 16.000 posti in più per i concorsi della scuola. 8.000 vanno assegnati al concorso straordinario per il ruolo nella scuola secondaria, 8.000 al concorso ordinario secondaria. I posti per il concorso straordinario per il ruolo passano quindi a 32.000 (24.000 + 8.0009, i posti per il concorso ordinario a 33.000 (25.000 + 8.000).

PUBBLICAZIONE MOBILITÀ DOCENTI: 29 GIUGNO SIA TRASFERIMENTI CHE PASSAGGI DI CATTEDRA O RUOLO, PER TUTTI I GRADI

Il termine ultimo per la pubblicazione dei movimenti, stabilito nell’art.2 comma 4 lettera a) dell’OM, fissato per il 26 giugno 2020, è stato posticipato al 29 giugno 2020, quindi i docenti interessati dovranno aspettare qualche giorno in più per poter conoscere l’esito della loro domanda.

GRADUATORIE D’ISTITUTO: RIAPERTURA A BREVE

Siamo in attesa della data per la riapertura delle graduatorie d’istituto che diventano provinciali. Per la prima volta tutto il procedimento sarà online. Sia domanda, sia scelta delle scuole. Un procedimento che snellirà sia il processo di presentazione che la verifica dei punteggi da parte dell’ufficio Scolastico. La procedura di iscrizione sarà indicata nel decreto. Requisiti di accesso: il titolo di accesso alla II fascia è l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso richiesta. Il titolo di accesso alla III fascia è laurea (con gli eventuali CFU richiesti per l’accesso alla classe di concorso + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017).

GRADUATORIE D’ISTITUTO/PROVINCIALI NUOVI INSERIMENTI ITP

Anche gli ITP dovranno conseguire i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche? Essa non è esplicitamente affrontata nel Decreto Scuola di dicembre, ma va rilevato che i docenti in possesso di diploma ITP accedono al concorso ordinario bandito il 28 aprile 2020 senza i 24 CFU, a fronte dei laureati ai quali sono richiesti. In questo caso il requisito diventerebbe infatti diploma + 24 CFU di cui al dm n. 616/2017, con tutti i dubbi che un requisito del genere (non previsto nella precedente normativa, che associa i 24 CFU alla laurea breve, non al diploma) possa comportare. I legislatori non hanno inserito nella norma il riferimento alla deroga presente nel Decreto L.vo n. 59/2017.

Loredana
                                                                               
                   ________________________

GRADUATORIE D'ISTITUTO
postato il  3 giugno 2020

La VII Commissione Istruzione ha approvato l’emendamento per graduatorie di istituto provinciali per la seconda e terza fascia. Pertanto le graduatorie verranno riaperte e contestualmente aggiornate secondo indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell’istruzione nelle prossime settimane. Ad oggi non esistono però circolari ufficiali del MIUR che annullino quelle precedenti dunque restano fermi gli aggiornamenti nel 2021 fino a prova contraria.

CONCORSI: DATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Procedura straordinaria per l’abilitazione è possibile presentare la domanda da oggi 28 maggio fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

Concorso ordinario infanzia e primaria dalle ore 09.00 del 15 giugno
2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020

Concorso ordinario secondaria I e II grado dalle ore 09.00 del 15 giugno
2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

Con pubblicazione successiva in gazzetta Ufficiale si darà avviso delle date di svolgimento delle prove.

CONCORSO STRAORDINARIO: COSA CAMBIA

La prova del concorso straordinario secondaria per il ruolo prevede una prova scritta da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

La prova sarà computerizzata. Il programma di esame rimane quello previsto dal bando, distinto per classe di concorso e tipologia di posto.

La prova sarà articolata in quesiti a risposta aperta.

Per i posti comuni i quesiti riguarderanno:

  • valutazione delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche,
  • capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

Per i posti di sostegno:

  • metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità
  • valutazione delle conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità
  • comprensione del testo in lingua inglese.

Nel corso della prova, inoltre, saranno accertate le conoscenze informatiche del candidato.

CONCORSO PER ABILITAZIONE I E II GRADO

Il Ministero ha avviato come previsto la procedura finalizzata all’abilitazione per la scuola secondaria di I e II grado. La domanda può essere presentata da oggi fino al 3 luglio 2020.

L’aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive.

A tale piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con un’utenza valida per l’accesso all’area riservata del Ministero e abilitata a Istanze OnLine.

Sono escluse le classi di concorso a esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti e precisamente: A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33.

La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale.

Requisiti di accesso

a. aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).

b.aver svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale si sceglie di partecipare.

E’ possibile far valere il servizio dell’anno scolastico 2019/20, purché entro il 30 giugno 2020 si raggiunga il requisito dell’annualità.

Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c.

c. titolo di studio di accesso idoneo per la classe di concorso scelta.

Servizio misto

Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se prestato, anche cumulativamente:
a. presso le istituzioni statali e paritarie;
b. nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

Tre anni di servizio svolto esclusivamente su posto di sostegno non costituiscono titolo di accesso al concorso straordinario.

Si può partecipare sia al concorso per l'abilitazione che a quello per il ruolo?

Nei bandi non ci sono limitazioni. Chi è in possesso dei requisiti può presentare la domanda. La partecipazione può avvenire per la stessa o per diversa classe di concorso, per la stessa o diversa regione.

L’unico inconveniente è che la decisione andrà presa a priori, perché la presentazione delle domande per le due procedure avviene contemporaneamente, tra il 28 maggio e il 3 luglio.

CONCORSO ORDINARIO

Il docente che partecipa a una o ad entrambe le procedure straordinarie per la secondaria, può partecipare per la stessa o per altra classe di concorso anche al concorso ordinario. In questo caso il requisito è laurea + 24 CFU.

Si può partecipare per una sola classe di concorso

E’ possibile scegliere un’unica regione e una sola classe di concorso per la quale si posseggano i requisiti richiesti. Non è previsto di poter inoltrare la domanda alle regioni Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

I candidati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura a partire dalle ore 09.00 del 28 maggio 2020, fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

Per la partecipare è richiesto un contributo di segreteria di 15 euro.

RIAPERTURA SEDE SINDACALE

L'accesso è consentito solo su appuntamento al fine di evitare gli assembramenti.

Invito i tesserati a telefonare per fissare un appuntamento


____________________________________
Postato il 22 aprile 2020

CONCORSI DOCENTI

Venerdì 24 aprile dovrebbe essere la giornata di pubblicazione dei 4 bandi attesi ormai da anni per dare una svolta al precariato docente.

Svolta che però non darà i suoi frutti a breve. I concorsi attesi sono

  • concorso straordinario secondaria per il ruolo
  • concorso ordinario secondaria
  • concorso ordinario infanzia e primaria
  • procedura straordinaria per l’abilitazione

Il Ministero, dato il persistere dell’emergenza Coronavirus, ha predisposto la presentazione delle domande a partire da fine maggio e con congruo tempo per risolvere eventuali problematiche. Si pensi ad es. ai candidati del concorso ordinario che a causa della sospensione delle attività didattiche nelle Università non hanno potuto conseguire i 24 CFU.

L’unico concorso che potrà essere concluso è quello straordinario per la secondaria, per il quale si sta pensando di far svolgere la prova in maniera scaglionata, per classi di concorso.

MODALITA'

  • procedura per docenti con tre anni di servizio nella scuola statale, di cui uno specifico.
  • prova computer based a risposta multipla
  • 80 quesiti in 80 minuti, da superare con punteggio minimo di 56/80.

Requisiti di accesso

La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).

I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.

Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c, primo periodo;

In ogni caso il Ministro ha assicurato la retrodatazione giuridica della nomina al 1° settembre 2020.

In allegato alla presente i programmi da studiare per ogni disciplina e la ripartizione dei posti disponibili per regione.

c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso, ovvero posseggono i titoli di studio previsti per la fase transitoria dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con riferimento alle classi di concorso a posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, secondo quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella.

d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3.

2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se:
a. prestato nelle scuole secondarie statali;
b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

Possono essere ammessi con riserva gli specializzandi per il sostegno che conseguono il titolo entro il 15 luglio 2020.

Saranno altresì ammessi con riserva i docenti che abbiano conseguito il titolo all’estero ed entro il termine di presentazione della domanda avranno presentato istanza di riconoscimento.

Se in possesso dei requisiti, il docente può partecipare in un’unica regione sia per una classe di concorso, sia per sostegno primo e secondo grado.

la domanda è telematica, potrà essere presentata tramite Istanze on line o con procedura SPID.

I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020 (date da confermare quando il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Quando si svolgerà la prova

L’avviso relativo allo svolgimento della prova scritta sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria.

La prova scritta

La prova scritta computer based è composta da 80 quesiti a risposta multipla (quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta) da svolgere in 80 minuti.

Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.

Argomenti della prova

Per posto comune
a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti;
b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;
c. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

Per posto di sostegno

a. ambito normativo:15 quesiti;
b. ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti;
c. ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti;
d. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

Per superare la prova è necessario raggiungere un punteggio di almeno 56/80.

Loredana

                                                                                                                                     ________________________________________________                                                                                                                          
           

Postato il 22 aprile 2020

CONCORSI DOCENTI

Venerdì 24 aprile dovrebbe essere la giornata di pubblicazione dei 4 bandi attesi ormai da anni per dare una svolta al precariato docente.

Svolta che però non darà i suoi frutti a breve. I concorsi attesi sono

  • concorso straordinario secondaria per il ruolo
  • concorso ordinario secondaria
  • concorso ordinario infanzia e primaria
  • procedura straordinaria per l’abilitazione

Il Ministero, dato il persistere dell’emergenza Coronavirus, ha predisposto la presentazione delle domande a partire da fine maggio e con congruo tempo per risolvere eventuali problematiche. Si pensi ad es. ai candidati del concorso ordinario che a causa della sospensione delle attività didattiche nelle Università non hanno potuto conseguire i 24 CFU.

L’unico concorso che potrà essere concluso è quello straordinario per la secondaria, per il quale si sta pensando di far svolgere la prova in maniera scaglionata, per classi di concorso.

MODALITA'

  • procedura per docenti con tre anni di servizio nella scuola statale, di cui uno specifico.
  • prova computer based a risposta multipla
  • 80 quesiti in 80 minuti, da superare con punteggio minimo di 56/80.

Requisiti di accesso

La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).

I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.

Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c, primo periodo;

In ogni caso il Ministro ha assicurato la retrodatazione giuridica della nomina al 1° settembre 2020.

In allegato alla presente i programmi da studiare per ogni disciplina e la ripartizione dei posti disponibili per regione.

c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso, ovvero posseggono i titoli di studio previsti per la fase transitoria dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con riferimento alle classi di concorso a posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, secondo quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella.

d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3.

2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se:
a. prestato nelle scuole secondarie statali;
b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

Possono essere ammessi con riserva gli specializzandi per il sostegno che conseguono il titolo entro il 15 luglio 2020.

Saranno altresì ammessi con riserva i docenti che abbiano conseguito il titolo all’estero ed entro il termine di presentazione della domanda avranno presentato istanza di riconoscimento.

Se in possesso dei requisiti, il docente può partecipare in un’unica regione sia per una classe di concorso, sia per sostegno primo e secondo grado.

la domanda è telematica, potrà essere presentata tramite Istanze on line o con procedura SPID.

I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020 (date da confermare quando il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Quando si svolgerà la prova

L’avviso relativo allo svolgimento della prova scritta sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria.

La prova scritta

La prova scritta computer based è composta da 80 quesiti a risposta multipla (quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta) da svolgere in 80 minuti.

Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.

Argomenti della prova

Per posto comune
a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti;
b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;
c. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

Per posto di sostegno

a. ambito normativo:15 quesiti;
b. ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti;
c. ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti;
d. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

Per superare la prova è necessario raggiungere un punteggio di almeno 56/80.

Loredana

                                                                                               ___________________________


                                                                                                                                           Postato il 18 aprile 2020

CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA - REQUISITI D'ACCESSO

INSERIMENTO PEC NEL PORTALEE POLIS

I requisiti, per accedere al concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, sono i seguenti:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
  • laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è:

  • il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

Per i posti di sostegno:

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.

CFU per accedere alla classe di concorso

Come sopra evidenziato, la laurea deve essere coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

La laurea, dunque, deve avere tutti i requisiti necessari per accedere alla classe/i di concorso che, attualmente, sono disciplinate dal DPR 19/2016, come modificato dal DM 259/2017.

Ricordo che nella tabella A, allegata al succitato DPR, sono riportate le classi di concorso, i titoli di studio richiesti e le relative note e gli istituti ove insegnare.

Nelle note ai titoli di studio richiesti sono indicate le discipline, i crediti formativi universitari e i relativi settori scientifico-disciplinari necessari per accedere alla classi di concorso di insegnamento.

Per controllare quali e quante materie puoi insegnare con il tuo diploma oppure con la laurea clicca sul link seguente: https://www.classidiconcorso.it/

PREPARAZIONE CONCORSI ORDINARI, STRAORDINARI E TFA SOSTEGNO

E' attivo un corso di formazione a distanza, organizzato da Accademia Docenti, erogato con video conferenze in tempo reale. Per partecipare alle lezioni ci si collega ad una pagina internet privata con il PC, smartphone o tablet. Il prossimo corso di formazione per tutti i concorsi inizierà il 4 maggio.

INFO. PROF.SSA LOREDANA FERRANTINO E-mail: cisalscuolata@libero.it

In allegato alla presente i programmi dettagliati e il modulo di iscrizione.

PRECEDENZA SUPPLENZE

E' attiva la funzione POLIS

DOMANDA DI PRECEDENZA NELL'ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO DI TERZA FASCIA PER CONSEGUIMENTO TITOLO DI ABILITAZIONE

(Riservato agli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione dopo il 01 febbraio 2019, secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.M. 03/06/2015 n. 326 e del D.M. 15 luglio 2019 n. 666)

Gli interessati potranno compilare la domanda accedendo alla propria pagina di Istanze online e troveranno la funzione nella home page. Ricordo che riguarda soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie d'istituto di 3 fascia che hanno conseguito l'abilitazione dopo il 1 febbraio 2019.

INSERIMENTO PEC NEL PORTALE POLIS

Ricordo a tutto il personale docente e ATA che le convocazioni per le supplenze brevi deve necessariamente avvenire per via telematica anche durante l'emergenza sanitaria. Nell'interesse di ogni aspirante è necessario inserire e validare l'indirizzo PEC nel portale POLIS. In allegato alla presente invio un tutorial per effettuare tale inserimento.

GUIDA IN BREVE – INSERIMENTO E VALIDAZIONE INDIRIZZO PEC

1) Accedere alla pagina personale di Istanze online all’indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

2) Dal PC: Cliccare in alto a sinistra su “Funzioni di servizio” Dallo smartphone: cliccare prima sul menu in alto a sinistra (simbolo tre linee orizzontali) quindi su “Funzioni di servizio”

3) Cliccare su “Gestione indirizzo posta certificata”

4) Digitare il proprio indirizzo PEC e cliccare su “INVIA” Sarà richiesto il codice personale per l’invio. In seguito si riceverà un altro codice per la validazione nella propria casella di posta elettronica ordinaria (non PEC). Bisognerà quindi inserire il codice di validazione seguendo i passaggi illustrati di seguito:
                                                                                        ___________________________________


                                                                                                                                                                         POSTATO IL 29 FEBBRAIO 2020

I LAUREATI CON 24 CFU SONO ABILITATI.

Aperte le pre-iscrizioni al ricorso collettivo per l’inserimento in seconda fascia.

Con la sentenza del 20.03.2019 il Tribunale di Roma ha stabilito che i 24 cfu sono titolo abilitante all’insegnamento e consentono l’accesso alla seconda fascia d’Istituto.

La sentenza è del 20.03.2019 con cui il Tribunale di Roma ha sancito il valore abilitante dei titoli in possesso di una docente ricorrente costituti dal diploma di laurea e dai 24 crediti formativi in materie psico-antropo-pedagogiche.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 20.03.2019 ha stabilito che “…La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu …”

La decisione fonda le sue motivazioni sulla non conformità del diritto interno alla norma sovranazionale. Di qui le conclusioni del Giudice nel dichiarare che l’abilitazione all’insegamento è una mera procedura di reclutamento non prevista dalla normativa dell’Unione Europea ed il titolo di laurea +24 CFU rappresentano il nuovo titolo di abilitazione.

Alla luce di tale importante pronunciamento, gli Studi Legali Associati alle Organizzazioni Sindacali CISAL SCUOLA PUGLIA di TARANTO e BARI ha riaperto i termini di pre-adesione dei RICORSI AL GIUDICE DEL LAVORO IN FAVORE DEI LAUREATI CON 24 CFU.

I docenti interessati potranno inviare la loro pre-adesione con una breve descrizione dei titoli posseduti, e recapiti tel./mail al seguente indirizzo Email (saranno contattati successivamente):

Taranto: cisal.scuolata@libero.it alla cortese attenzione di Loredana

Bari: cisalscuolapuglia@libero.it alla cortese attenzione di Vincenzo

La pre-adesione non impegna le parti sia all’adesione al ricorso, sia all’attivazione dello stesso.

Uff. Legale OO.SS.

Avv. Spinelli TA/Avv. Tuberoso BA

                                                                                                                                   ________________________________________________
 


                                                                                                                                                     POSTATO IN DATA 11.02.2020

ANNUNCIO_TFA_2020

                             
CORSO DI PREPARAZIONE AI PROSSIMI CONCORSI DOCENTE INSEGNAMENTO


E' un unico corso, organizzato da Accademia Docenti e prevede la preparazione per le materie di area comune a tutti i concorsi, ivi comprese le simulazioni d'esami scritti e orali, in italiano e in inglese.

Iscrivendosi adesso si riceverà l'intero corso in formato PDF e video lezioni. A breve inizieranno le lezioni in presenza dei docenti presso l'I.C. Dante Taranto secondo il seguente orario:

lunedì ore 15:00-18:00 mercoledì ore 16:00-20:00

Costo del corso per i tesserati CISAL € 300,00 esterni € 400,00

In allegato il programma dettagliato e il modulo di adesione.

CONCORSI A CATTEDRA DOCENTI

Per accedere ai posti comuni (le classi di concorso a cui dà accesso la propria laurea o diploma) bisogna essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

* abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure

* laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Controlla classi di concorso a cui puoi accedere con la tua laurea oppure

* abilitazione per altra classe di concorso per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente oppure

* laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Tale requisito è previsto soltanto in prima applicazione; gli aspiranti che ne sono in possesso potranno partecipare al concorso per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio).

PER I POSTI DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO (ITP) IL REQUISITO RICHIESTO SINO AL 2024/25 È:

* il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

Inoltre, con l'auspicio di fare cosa gradita, ho il piacere di inviare la nuova offerta formativa valida anche per l'A.A. 2019/20, utile ai fini del punteggio per tutte le graduatorie scolastiche.

La brochure allegata alla presente è in formato PDF stampabile. Al suo interno potrà trovare corsi in presenza (per i concorsi docenti con simulazioni d'esame) e a distanza (masters, corsi di perfezionamento, certificazioni linguistiche e informatiche)

I costi per ogni corso sono distinti tra "tesserati CISAL" e "esterni" in quanto i tesserati CISAL usufruiscono di agevolazioni previste dal sindacato.

I masters da 60 CFU consentono di attribuire n.3 punti nelle graduatorie GAE, nelle graduatorie d'istituto docenti di 2 e 3 fascia e 1 punto nelle grad. interne d'istituto, nelle GAE e per la mobilità. Le certificazioni di inglese consentono di aggiungere 1 punto B2, 2 punti C1 e 3 punti C2 nelle stesse graduatorie, mentre per i concorsi docenti i punti riconosciuti sono: 6 punti per il C1 e 9 punti per il C2.

CALENDARIO ESAMI INGLESE:

CALENDARIO ESAMI INGLESE 2020 (iscrizione almeno 30 giorni prima):

22 febbraio (iscrizione entro il 25 gennaio)

28 marzo (iscrizione entro il 22 febbraio)

INGLESE: RATEIZZAZIONI PER CORSO + ESAMI

SEDI D'ESAME:

TARANTO - presso l'I.C. Dante Alighieri in via Dante n.139

Tutti i corsi sono riconosciuti dal MIUR e acquistabili anche con il bonus docenti. I masters e corsi universitari sono rateizzabili in 3 rate.

SCONTI: Iscrivendosi in gruppi minimi di tre persone al medesimo corso si riceve un buono di € 50,00 a testa spendibile per tutti i corsi erogati.
;ISCRIZIONI:

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE, CERTIFICAZIONI E CORSI IN PRESENZA

Compilare il modello allegato alla presente ed inviarlo a questo indirizzo e-mail unitamente alla ricevuta del contributo di partecipazione per il corso scelto.

CORSI UNIVERSITARI, MASTERS E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Compilare il modulo allegato alla presente specificando il codice e il titolo del corso scelto nello spazio indicato con "Altri corsi". Provvederemo ad inviare l'apposito modulo e tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione.

;Per ulteriori informazioni:


www.accademiadocenti.it oppure Segreteria Accademia Docenti via C- Battisti n.137 Taranto. Orari: lunedì mercoledì, e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00

CHIARIMENTI E ULTIME NOTIZIE SUI CONCORSI

Requisiti di accesso

Docenti scuole statali

  • titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso
  • tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno. Come si conteggia l’annualità di servizio
  • almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
  • Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando il requisito dell’anno di servizio specifico.

Il Miur esclude che i docenti con tre anni di servizio esclusivamente su sostegno possano partecipare per posti comuni. Leggi tutto

Il docente che fa valere l’a.s. 2019/20 come requisito accede al concorso con riserva.

Il titolo di studio di accesso per gli ITP è il diploma (+ naturalmente tutti gli altri requisiti di accesso).

Per accedere al concorso per i posti di sostegno è necessario essere in possesso della relativa specializzazione.

Concorso straordinario secondaria: per partecipare su posti di sostegno serve specializzazione

N.B. Il servizio per accedere al concorso straordinario ai fini del ruolo e’ preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali.

Il servizio e’ valido se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni.

Docenti scuole paritarie e IeFP

Sono ammessi a partecipare alla procedura i docenti che hanno gli stessi requisiti (tre annualità, di cui uno specifico) ma con servizio svolto presso le scuole paritarie.

I docenti delle scuole paritarie e della formazione professionale partecipano alla procedura esclusivamente per conseguire l’abilitazione.

Valido, solo a fini abilitanti, anche il servizio misto tra statale e paritaria.

Docenti di ruolo

Possono partecipare – anche senza l’anno di servizio specifico – i docenti di ruolo delle scuole statali con titolo di studio valido per la secondaria e almeno tre anni di servizio svolti tra l’anno scolastico 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20.

Se i docenti di ruolo posseggono gli stessi requisiti dei docenti precari della scuola statale partecipano per ruolo + abilitazione, altrimenti solo per abilitazione.

Docenti precari già in possesso di abilitazione

Si partecipa sia per classe di concorso che posto di sostegno

Ciascun docente può partecipare al concorso straordinario in un’unica regione sia per il sostegno sia per una classe di  concorso.

È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria  sia al concorso ordinario, anche per la  medesima classe di concorso e tipologia di posto.

ITP insegnanti tecnico pratici

Ogni docente può partecipare per una regione. Se in possesso dei requisiti, si può partecipare per una classe di concorso e/o sostegno.

Se in possesso dei requisiti, si può partecipare anche al concorso ordinario.

Come presentare la domanda

Le date di presentazione della domanda verranno indicate nel bando.

Ci si potrà iscrivere tramite Istanzeonline oppure SPID

Le prove e programmi

Il concorso prevede per i docenti della scuola statale

  • prova scritta selettiva computer based con quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche. Il programma di esame è quello previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola  secondaria bandito nell’anno 2016. 80 domande in 80 minuti
  • da superare con 7/10.
  • graduatoria con punteggio prova scritta + titoli
  • immissione in ruolo e anno di prova per 24.000 posti [i vincitori possono comunque conseguire l’abilitazione prima del ruolo se hanno una supplenza al 30 giugno – 31 agosto]
  • conseguimento dei 24 CFU (se non posseduti) con oneri a carico dello Stato
  • prova orale da superarsi con 7/10
  • conseguimento dell’abilitazione a fine anno prova

Prova scritta docenti scuole paritarie, IeFP e docenti di ruolo

I docenti delle scuole paritarie, IeFP e docenti di ruolo svolgono una prova scritta selettiva computer based con quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche
da superare con 7/10.

I quesiti sono così ripartiti:

a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti
b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;
c. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

Le prove per posto comune per le classi di concorso A024, A025, B02 relativamente alla lingua inglese è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 50 quesiti;
b. competenze didattico metodologiche: 30 quesiti.

La prova per posto di sostegno, suddivisa per il primo e il secondo grado, è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:
a. ambito normativo: 15 quesiti;
b. ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti;
c. ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti;
d. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti

La prova si intende superata al raggiungimento di almeno 56/80.

Concorso straordinario secondaria, chi preparerà le domande per la prova scritta e in quanto tempo

Nella prova ci saranno domande di lingua inglese a livello B2

Argomenti di studio per metodologie didattiche

Elenco non graduato

Comprende i docenti con requisiti scuola statale che hanno conseguito 7/10 alla prova scritta ma non sono rientrati in graduatoria e docenti scuole paritarie, IeFP, docenti di ruolo che hanno conseguito 7/10 alla prova scritta.

I docenti dell’elenco graduato potranno conseguire l’abilitazione

  • se hanno un contratto a tempo indeterminato oppure una supplenza al 30 giugno o 31 agosto nelle scuole statali, IeFP o paritarie (previa regolarità versamento contributi) Non c’è scadenza
  • conseguono i 24 CFu
  • Superano la prova orale per il conseguimento dell’abilitazione. La prova orale si svolgerà prima della valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova e dovrà essere superata  con il punteggio di sette  decimi.
  • contenuti e  modalità della prova saranno definiti con decreto. I comitati di valutazione sono integrati con non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, aiquali non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

In allegato trovate il programma dettagliato per ogni singola materia.

INFO: cisal.scuolata@libero.it ( alla c.a. della Prof.ssa Loredana)
           www.accademiadocenti.it


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NOTIZIE DELLA SCUOLA DEL 10 FEBBRAIO 2020

CONCORSI, MINISTERO ANNUNCIA: "BANDI ENTRO FEBBRAIO", MA SONO ANCORA MOLTI I NODI DA SCIOGLIERE
E' sulle procedure concorsuali lo scontro con i sindacati: il Ministero ha rigettato molte delle richieste avanzate per una procedura trasparente e non al buio. L'iter va avanti ma mancano ancora i numeri per classi di concorso e regioni. Al momento i punti fermi riguardano il concorso ordinario per infanzia e primaria, il bando è quasi pronto, con i titoli d'accesso da tempo definiti, i programmi già resi noti, la tabella di valutazione dei titoli consolidata; non essendoci motivi d'attrito sarà il primo bando ad essere emanato.
Concorso straordinario docenti secondaria: definita la partecipazione dei docenti di ruolo con tre anni di servizio; se in possesso di un'annualità di servizio specifico concorreranno per ruolo e abilitazione, senza servizio specifico concorreranno per la sola abilitazione. Permangono i dubbi sulla partecipazione per la classe di concorso da cui sono stati nominati per i docenti con servizio soltanto nel sostegno, uno dei motivi di maggiore scontro (il Miur ha dato risposta negativa); altro scontro sulla pubblicazione della banca dati dei quesiti e sulla tabella di valutazione dei servizi e dei titoli. I bandi del concorso straordinario saranno due, non è stato specificato se in contemporanea: uno per ruolo/abilitazione, il secondo per la sola abilitazione (per chi utilizza come requisito d'accesso il servizio nella paritaria, il servizio misto, il servizio nell'IFP, i docenti provenienti da altro ruolo senza servizio specifico).
Concorso ordinario docenti secondaria: il Miur si è opposto alla proposta di eliminazione della prova selettiva, ha risposto positivamente alla pubblicazione della banca dati; risposta negativa anche alla proposta di definire un voto minimo dell'eventuale prova selettiva per garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale. Le prove scritte saranno due, una sulle discipline, la seconda sulle discipline caratterizzanti i 24 cfu propedeutici all'iscrizione. Dunque si inasprisce il clima; lo scontro non è soltanto sulle procedure concorsuali, lamentiamo anche il mancato avvio dei negoziati sul rinnovo del contratto previsto nel mese di gennaio e la mancata messa in agenda di un nuovo sistema strutturale di abilitazione

BLOCCHI MOBILITA' Riassumiamo lo stato attuale delle tipologie di blocco, al momento vigenti, fatte salve modifiche che potrebbero essere apportate. Blocco triennale su ogni tipo di movimento (è salva solo l'assegnazione provvisoria interprovinciale): - per tutti i docenti che hanno ottenuto mobilità 2019/20 su scuola indicata puntualmente; sono esclusi dal vincolo i docenti con precedenza di cui all'art. 13, che non siano titolari sul comune di precedenza, e i perdenti posto con diritto al rientro. Blocco quinquennale: - docenti della secondaria di I e II grado inseriti nella GM del concorso 2018 ex FIT di cui al D.M. 631/18, con blocco dal 1° settembre 2019 (esclusi dal blocco i docenti che hanno già svolto il FIT nel 2018/19), ma proseguono i negoziati per uno sblocco. - tutti indistintamente i docenti che saranno immessi in ruolo dal 1° settembre 2020, da GaE, concorsi o call veloce.

DECRETO TAGLIA CUNEO FISCALE (LEGGE DI BILANCIO 2020): STIPENDI AL NETTO PIU' ALTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020
Il Bonus Renzi viene elevato a 100 euro per i redditi fino a 28.000 euro lordi, viene introdotto, pari a 80 euro, per i redditi da 28.000 a 35.000 euro lordi, viene esteso a decrescere anche per i redditi fino a 40.000 euro lordi. La variazione al cuneo fiscale viene introdotta da luglio fino a dicembre del 2020. Per il 2021 invece allo studio un taglio al cuneo fiscale che verrebbe percepito in unica soluzione, una sorta di quattordicesima.

RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA
Il recupero di 1/3 degli anni di preruolo eccedenti il quarto perso al momento della ricostruzione della carriera dovrebbe avvenire in automatico, tuttavia consigliamo di inoltrare comunque richiesta all'Amministrazione e alla RTS competente (modelli e compilazione presso nostri uffici, il solo modello lo possiamo inviare via mail). Possono inoltrare richiesta: Docenti laureati di scuola secondaria di II grado: al compimento del 16° anno complessivo di servizio (contando anni di ruolo e di preruolo utile); Docenti secondaria di I grado, docenti ITP, docenti infanzia e primaria, DSGA: al compimento del 18° anno di servizio (ruolo+preruolo); Personale ATA: al compimento del 20° anno complessivo di servizio. Il riallineamento consentirà al detto personale, con più di 4 anni di preruolo utili, di accorciare i tempi per il passaggio alla fascia stipendiale superiore. Per il restante personale, senza le predette anzianità, che voglia il riconoscimento per intero del servizio preruolo eccedente il quarto anno le soluzioni sono due: attendere il riallineamento o anticiparlo ricorrendo al Giudice del Lavoro presso nostri uffici.

TFA SOSTEGNO INCOMPATIBILE CON CORSI UNIVERSITARI EROGANTI CFU
La frequenza dei corsi (non l'iscrizione ai test d'accesso) relativi al V ciclo TFA è incompatibile con l'iscrizione a: - corsi di dottorato di ricerca; - qualsiasi altro corso di acquisizione di CFU/CFA. In caso di superamento delle prove d'accesso al TFA per il sostegno, l'interessato potrà congelare il percorso accademico incompatibile. I candidati con I.C. superiore all'80% sono ammessi in soprannumero a partecipare alla prove scritte.

TRASFERIMENTO DA SOSTEGNO A POSTO COMUNE: NON ESISTE LA PRECEDENZA SULLA SCUOLA DI TITOLARITA'
Il movimento da sostegno a posto nella stessa scuola non integra alcuna precedenza, il movimento sarà disposto in base al punteggio.

FIGLI A CARICO FINO AI 24 ANNI: INNALZATO IL LIMITE
Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall'anno d'imposta 2019, per i figli fino ai 24 anni, il limite di reddito per mantenerli a carico viene innalzato a 4.000 euro. Detrazioni per spese d'istruzione: per l'anno 2019 l'importo massimo è pari a 800 euro.

RISCATTO LAUREA: AGEVOLAZIONE ESTESA, MA OPTANDO PER IL CONTRIBUTIVO PURO
L'agevolazione per il riscatto degli anni di laurea viene estesa: cadono il vincolo d'età e la soglia dell'anno 1996 per i contributi versati. Nel riscatto agevolato si collocano in automatico i lavoratori con contributi versati dopo il 1996; chi ha versato contributi anteriormente al 1996 per poter beneficiare dell'agevolazione deve optare per il calcolo contributivo puro. Considerato che la spesa è pari a 5.260 euro per anno di università consigliamo di farsi valutare con attenzione la convenienza.

IMMISSIONI IN RUOLO SUI POSTI DI QUOTA 100: SARANNO PRIMA DELLA MOBILITA'
Il recupero dei 9.000 posti Q100 non assegnati a settembre 2019 avverrà prima della mobilità, gli immessi in ruolo sceglieranno provincia e sede, il loro ruolo avrà decorrenza giuridica 01.09.2019 ed economica 01.09.2020. Il Ministero sta definendo la distribuzione territoriale dei 9.000 posti.

SERVIZI ONLINE INPS: SI ACCEDE ANCHE CON CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
L'Inps comunica che le modalità di accesso ai servizi del portale sono ora tre: 1. PIN Inps; 2. SPID o credenziali CNS; 3. Carta di identità elettronica (CIE).

TUTTI AL MUSEO, TORNANO LE DOMENICHE GRATUITE
Docenti gratis nei musei di Stato per tutto l'anno, anche non di domenica, esibendo l'attestato debitamente compilato, protocollato e rilasciato dalla scuola. Per tutti gli altri fruitori tornano le domeniche gratuite (la prima domenica di ogni mese).
A cura della segreteria provinciale CISAL Scuola Taranto
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Postato il 17.01.2020

TFA SOSTEGNO V CICLO

Posti disponibili: 21.000

Requisiti di accesso

I requisiti di accesso finora noti:

1. abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure

2. laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione

del concorso+ 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie

e tecnologie didattiche.

3. per gli ITP è secondo il decreto il diploma abilitante (dovrebbe restare invariato fino al 2024/2025) ma è necessario attendere la pubblicazione del bando da parte del Miur per averne la certezza.

CONCORSO ORDINARIO INFANZIA, PRIMARIA E SOSTEGNO

Posti disponibili: 16.959

- 10.624 per l’anno scolastico 2020/2021

- 6.335 per l’anno scolastico 2021/2022.

Requisiti

Potranno accedere al reclutamento esclusivamente coloro che sono in possesso dei requisiti:

1. laurea in Scienze della formazione primaria oppure

2. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa

vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

3. analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal Miur

Per i posti di sostegno è necessario essere in possesso, oltre ad uno dei titoli suddetti, del

titolo di specializzazione sul sostegno per il grado specifico.

Il bando specificherà la possibilità di accesso con riserva per i docenti che stanno partecipando al IV ciclo TFA sostegno. Il titolo dovrà essere conseguito entro il 15luglio 2020.

Non sono ammessi altri titoli di accesso.

Non è possibile accedere con la laurea in Scienze dell’educazione, o qualsiasi laurea triennale, o lauree magistrali/specialistiche che danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria.

CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA DI I E II GRADO

Posti disponibili: 24.000

Requisiti

I requisiti per partecipare al concorso ordinario:

L’ultima parola sulle regole e sui requisiti per prendere parte alla procedura ordinaria dedicata alla scuola secondaria la scriverà il bando. Intanto, però, è possibile fissare alcuni punti, sulla base delle informazioni fatte circolare dal Governo e dal Miur.

Requisiti per i posti comuni

Al concorso per i posti comuni possono partecipare coloro che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Abilitazione specifica sulla classe di concorso;
  2. Abilitazione su altra classe di concorso + titolo di studio coerente con la classe di concorso richiesta;
  3. Laurea magistrale o a ciclo unico coerente con la classe di concorso desiderata + 24 cfu.

Requisiti per i posti di insegnante tecnico pratico (ITP)

Per i posti comuni riservati agli insegnanti tecnico-pratici (ITP), invece, è richiesto un unico requisito (almeno fino all’anno scolastico 2024/2025):

1. Diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore.

Requisiti per i posti di sostegno

Infine, per il concorso sui posti di sostegno, è necessario possedere un requisito aggiuntivo,

oltre a quelli già indicati:

 Titolo di specializzazione sul sostegno.

I limiti alla partecipazione

Ad esempio, il Governo ha già reso noti i limiti alla partecipazione. Ciascun docente, infatti,

se in possesso dei requisiti, potrà avanzare fino ad un massimo di quattro candidature:

 1 classe di concorso per la scuola secondaria di I grado (posti ordinari);

 1 classe di concorso per la scuola secondaria di II grado (posti ordinari);

 posti di sostegno per la scuola secondaria di I grado;

 posti di sostegno per la scuola secondaria di II grado.

CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA I E II GRADO

Posti disponibili: 24.000

Requisiti di accesso

Docenti scuole statali

1. titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso

2. tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno.

Come si conteggia l’annualità di servizio:

  • almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
  • Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso,fermo restando il requisito dell’anno di servizio specifico.

Il docente che fa valere l’a.s. 2019/20 come requisito accede al concorso con riserva.

Il titolo di studio di accesso per gli ITP è il diploma (+ naturalmente tutti gli altri requisiti di accesso).

Per accedere al concorso per i posti di sostegno è necessario essere in possesso della relativa specializzazione.

N.B. Il servizio per accedere al concorso straordinario ai fini del ruolo e’ preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali.

Il servizio e’ valido se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni.

Requisiti per accedere ai posti di sostegno. Leggi tutto

Docenti scuole paritarie e Ie FP

Sono ammessi a partecipare alla procedura i docenti che hanno gli stessi requisiti (tre annualità, di cui uno specifico) ma con servizio svolto presso le scuole paritarie.

I docenti delle scuole paritarie e della formazione professionale partecipano alla procedura esclusivamente per conseguire l’abilitazione.

Valido, solo a fini abilitanti, anche il servizio misto tra statale e paritaria.

Docenti di ruolo

Possono partecipare – anche senza l’anno di servizio specifico – i docenti di ruolo delle scuole statali con titolo di studio valido per la secondaria e almeno tre anni di servizio svolti tra l’anno scolastico 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20.

Se i docenti di ruolo posseggono gli stessi requisiti dei docenti precari della scuola statale partecipano per ruolo + abilitazione, altrimenti solo per abilitazione.

Si partecipa sia per classe di concorso che posto di sostegno

Ciascun docente può partecipare al concorso straordinario in un’unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso.

È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

ITP insegnanti tecnico pratici

ITP partecipano con diploma e tre anni di servizio

Ogni docente può partecipare per una regione. Se in possesso dei requisiti, si può partecipare per una classe di concorso e/o sostegno.

Se in possesso dei requisiti, si può partecipare anche al concorso ordinario.

Concorso docenti di religione

Posti disponibili: (Non vi sono ancora dati ufficiali)

Requisiti

Per diventare insegnante di religione ricordiamo che è necessario avere un titolo di studio che rientri tra quelli stabiliti dalle intese stipulate il 28 giugno del 2012 tra il Cardinale Angelo Bagnasco, il vecchio presidente della CEI, e l’allora ministro dell’Istruzione Francesco Profumo.

Come si legge nel testo, per insegnare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado bisogna essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  1. titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
  2. attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
  3. laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

  1. da insegnanti in possesso di uno dei titoli sopra elencati;
  2. da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso della qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana.
  3. da un insegnante della classe o sezione, ma che sia in possesso di un master riconosciuto dalla CEI

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NOTIZIE DELLA SCUOLA DEL 31 DICEMBRE 2020

DECRETO SCUOLA E' LEGGE, PUBBLICATO IN G.U. BANDI CONCORSI PREVISTI A FEBBRAIO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Scuola è ora Legge, in vigore da oggi. Via libera ai concorsi: il primo in ordine di tempo sarà il concorso ordinario per i docenti della primaria e dell'infanzia (si stanno conteggiando i posti vacanti e disponibili per gli anni 2020/21 e 2021/22). Previsti per febbraio i bandi relativi ai concorsi straordinario e ordinario per i docenti della secondaria. Il concorso straordinario sarà bandito per classi di concorso e posti di sostegno solo nelle regioni in cui si prevedono posti vacanti nel triennio 2020/23. Vi si potrà accedere per una sola classe di concorso e per posto di sostegno. Indispensabile il requisito di 3 anni di servizio su posto comune o sostegno dal 2008/09 all'anno corrente 2019/20 nella scuola secondaria, di cui uno specifico nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta. Utile il servizio nella paritaria, nei percorsi IeFP, nei progetti regionali ma chi farà valere questi servizi, anche per un solo anno, concorrerà ai soli fini abilitanti. Ammessi i docenti di ruolo con 3 anni di servizio: con almeno un anno di servizio specifico concorreranno per ruolo e abilitazione, con servizio non specifico concorreranno per la sola abilitazione. I corsisti del IV ciclo del TFA per la specializzazione nel sostegno potranno partecipare con riserva e scioglimento al conseguimento del titolo (che deve essere conseguito entro il 15 luglio 2020). Concorso ordinario: si potrà partecipare massimo a 4 procedure in una sola regione, per una classe di concorso della secondaria di I grado e per una della secondaria di II grado e per il sostegno nel I e II grado, con relativa specializzazione. Chi ha i requisiti potrà partecipare al concorso straordinario e a quello ordinario, anche per la stessa classe di concorso e anche per regioni diverse.

COLLOCAMENTO IN PENSIONE: DOMANDA DI CESSAZIONE ENTRO IL 10 GENNAIO
La nuova scadenza sostituisce quella del 30 dicembre 2019 stabilita dal D.M. 1137 del 10 dicembre 2019. Requisiti: vedi nostro Notiziario n. 481.

RUOLI 2020, VINCOLO DI PERMANENZA SALE A 5 ANNI
A decorrere dalle immissioni in ruolo 2020/21 per i neoassunti scatta il vincolo quinquennale di permanenza nella scuola: non sarà possibile per i primi 4 anni di servizio richiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola, né sarà possibile utilizzare l'art. 36 (accettazione di supplenza su altra classe di concorso o su altro ordine di scuola). Saranno esclusi dal vincolo i docenti beneficiari di L. 104/92 art. 33 commi 3 e 6, i docenti eventualmente in situazione di esubero o in soprannumero, i docenti assunti prima del 2020 con vincolo triennale.
CONCORSO DOCENTI DI RELIGIONE: SOLO RISERVA DI POSTI
Non ci sarà un concorso riservato per i docenti di religione: Previsto nel 2020 un concorso ordinario per docenti con idoneità diocesana; una quota non superiore al 50% dei posti sarà riservata ai docenti con almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
POSTI LIBERATI DA QUOTA 100 NEL 2019: 9.000 ASSUNZIONI MA NEL 2020
Non ci sarà l'auspicata Decorrenza Giuridica retroattiva 01.09.2019, il parere negativo è della Commissione Bilancio.
TFA SOSTEGNO 2020, V CICLO DI SPECIALIZZAZIONE
A breve partirà il V ciclo del Tfa per specializzarsi su sostegno. Requisiti: abilitazione specifica per la classe di concorso; oppure laurea magistrale o diploma Afam di 2° livello + 24 cfu nelle aree pedagogiche e metodologie; per infanzia/primaria: laurea in SFP o diploma magistrale conseguito entro il 2001/02. Per gli ITP: occorre attendere le indicazioni del Miur, il requisito del solo diploma era una misura transitoria per il solo IV ciclo, non è scontato sia confermata.

DM MANTENGONO SUPPLENZA DOPO SENTENZA SFAVOREVOLE, MA NON CI SARANNO ASSUNZIONI COMPENSATIVE CON DECORRENZA 01.09.2019
I diplomati magistrali con sentenza sfavorevole mantengono la supplenza al 30 giugno, ma non ci saranno le assunzioni compensative degli aventi diritto, in posizione utile in GaE, con decorrenza giuridica 01.09.2019.
ABILITANTI RISERVATI, SE NE DISCUTERA' A GENNAIO
Riguarderà i docenti che abbiano già una pregressa esperienza di insegnamento a qualunque livello.
RINNOVO CONTRATTO: A GENNAIO LE TRATTATIVE
Le somme a disposizione nella Finanziaria lasciano presagire aumenti sugli 80 euro lordi, che scendono a 70 per finanziare il perequativo: cifre che non possono soddisfare le attese.
ISCRIZIONI CLASSI PRIME: DAL 7 AL 31 GENNAIO 2020
Occorrono le credenziali online previa registrazione sul sito di istanze online e il codice della scuole. Iscrizioni alle classi prime: entro le ore 20.00 del 31 gennaio.
ABOLITO BONUS MERITO, CONFLUISCE NEL FIS (MANOVRA 2020)
A partire dal 2020/21 il bonus per il merito confluirà nel Fondo di Istituto e sarà utilizzabile per tutto il personale. Per la fase transitoria 2019/20 il bonus viene esteso anche ai docenti precari.
GRADUATORIE DI ISTITUTO SARANNO PROVINCIALI: PER I NUOVI INSERIMENTI INDISPENSABILI I 24 CFU
Aggiornamenti e nuovi inserimenti nelle G.I. di 2^ e 3^ fascia: previsti nella primavera 2020. Per gli aggiornamenti: i docenti già inseriti potranno far valere nuovi titoli culturali e nuovi servizi, potranno cambiare provincia. Nuovi inserimenti: saranno possibili anche in 3^ fascia, ma sarà indispensabile, anche per gli ITP, aver conseguito i 24 cfu delle aree metodologiche e pedagogiche. Novità: le supplenze al 30.06 e al 31.08 saranno gestite dagli AT Provinciali con convocazioni unificate (calendario pubblicato con anticipo di 20 giorni e indicazione della scuola polo dove avverranno le convocazioni). Il Modello B sarà compilato soltanto per le supplenze brevi, che avverranno tramite le consuete mail di convocazione. Tabella di valutazione: in revisione, potrebbero esserci modifiche.
BONUS 18ENNI: NEL 2020 SCENDE A 300 EURO CARTA DOCENTI: SOMME NON SPESE 2018/19
Le somme non spese dell'a.s. 2018/19 devono essere spese entro il 31 agosto 2020.
BONUS BEBE', BONUS ASILO NIDO, BONUS MAMME
Bonus bebè: esteso a tutto il 2020, da minimo 80 euro a massimo 160 euro al mese, con presentazione modello Isee. Bonus asilo nido: sale fino a 3000 euro, lo percepiranno tutti ma in base al reddito. Bonus mamme: sarà di 800 euro una tantum, riservato alle mamme che nel 2020 entrano nel settimo mese di gravidanza o adottano.
ANNO PROVA: AMBIENTE INDIRE SEMPLIFICATO
Diversamente dagli anni scorsi, quest'anno non è previsto il caricamento nel portfolio di materiale multimediale (che diventa facoltativo). Tagliato anche il "bilancio finale delle competenze". Novità anche per l'accesso: si accederà tramite SPID. Le ore da dedicare alla formazione online sono conteggiate forfettariamente in 20 ore.
CODING, SI POTRA' CONSEGUIRE ANCHE NEL PERIODO DI PROVA
La nuova metodologia, indispensabile al ruolo potrà essere acquisita o nell'ambito delle metodologie didattiche interne ai 24 cfu formativi, o durante il periodo di formazione e prova legato al superamento del concorso, o nell'ambito dei corsi di laurea in SFP.
ASSUNZIONI LAVORATORI DITTE ESTERNE SLITTA AL 1° MARZO 2020
Domande tramite istanze online entro le ore 14.00 dell'8 gennaio 2020. Le assunzioni slittano al 1° marzo 2020, mettendo fine agli appalti di pulizia nelle scuole. I lavoratori con 10 anni di servizio andranno ad occupare posti già accantonati, non ci saranno ripercussioni su ruoli e mobilità 2020.
DOCENTI ITP: ORDINANZA INTERLOCUTORIA DEL CDS
Il Consiglio di Stato, con ordinanza interlocutoria del 27 novembre 2019, ha espresso dubbi sul suo precedente orientamento di escludere gli ITP dalle Graduatorie di Istituto di 2^ fascia. Il CdS ha chiesto chiarimenti al Miur: per quale motivo il Ministero valuta il titolo come abilitante ai fini dell'accesso ai concorsi fino al 2024/25, opponendosi all'inserimento in 2^ fascia in virtù dello stesso titolo, ritenendo il CdS contradditorie le due posizioni del Ministero.
CASSAZIONE: PRERUOLO PER INTERO
Riconoscimento per intero di tutto il servizio preruolo, compreso quello dopo il quarto anno, senza dover attendere tra i 16 e i 20 anni (a seconda dell'ordine di scuola) per il riallineamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione - IV Sezione Lavoro - che ha emesso il 28 novembre u.s. due sentenze, la n. 31149/2019 e la 31150/2019. Il rilevante parere della Cassazione, che recepisce la clausola 4 della direttiva n. 70/99 dell'UE sulla parità di trattamento, sovverte gli articoli 485 (docenti) e 569 (personale ata) del D. Lgs. 297/94 (T.U.) i quali riducono di 1/3 i servizi preruolo eccedenti il quarto anno
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Aggiornato al 7 dicembre 2019

IN BREVE

Confermata la professionalità della nostra consulente legale e sportello delle  FAQ proposte dai nostri iscritti e simpatizzanti: BARI, ANNULLATA DAL GIUDICE DEL LAVORO LA SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO COMMINATA AD UN DOCENTE DALL’USP.

Patrocinata anche dall’Avv. Caterina SERVEDIO si è concluso un contenzioso proposto davanti al Giudice del Lavoro con l’annullamento della sanzione disciplinare (sospensione dall'insegnamento) comminata dall'Uffico Scolastico Provinciale ad un docente;  spese a carico della parte soccombente:

L’avvocato Caterina Servedio , che si ringrazia per la gratuita consulenza legale relativa allo sportello FAQ del Web regionale della Cisal Scuola Bari, rappresenta da tempo un punto di riferimento per i diritti negati a Scuola e dalla politica scolastica nazionale e dei suoi Organi periferici.

Da evidenziare anche l’attività dell’Avv. Francesco Tuberoso del Foro di Trani in materia di tutela del personale della scuola. E’ sua la recente attività che ha visto annullare una sanzione disciplinare ad una docente della Scuola primaria.
                                                                                                         
                                                                                                     
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AGGIORNATO AL 03 AGOSTO 2019

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IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI: PUBBLICATI I CONTINGENTI

Pubblicati i contingenti per le immissioni in ruolo 2019/20, divisi per regioni e province, ordini di scuola e classi di concorso, tipo di posto comune/sostegno, ripartiti per GaE e GM concorsi 2016 e 2018.

Invitiamo tutti gli interessati, inclusi nelle succitate graduatorie, a controllare quotidianamente le convocazioni sui siti USR e USP o sugli altri siti istituzionali regionali e provinciali di relativo interesse.

Vincolati alla nomina sul sostegno gli specializzati, in posizione utile in graduatoria, di cui ai corsi riservati sul sostegno ex D.M. 21/05.

L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente di accettarne un'altra, nello stesso anno scolastico, per una diversa classe di concorso, diverso posto o per una diversa tipologia di posto (comune o sostegno) anche nella stessa provincia da altro tipo di graduatoria.

L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente di accettarne un'altra anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto in una diversa provincia in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria.

I docenti che accettano da FIT non saranno immediatamente cancellati dalle altre graduatorie, ma solo a seguito del positivo superamento dell'anno di prova.

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE ATA SU PESARO

Le proiezioni su Pesaro: DSGA 4, Assistenti Amministrativi 10, Assistenti tecnici 5, Collaboratori Scolastici 32, tutti dalle graduatorie permanenti di 1^ fascia.

CARTA DOCENTE BONUS 500 EURO

Gli importi non spesi, o generati ma non spesi, entro il 31.08.2019, relativi al bonus a.s. 2018/19 si sommeranno al bonus 2019/20.

Eventuali resti del 2017/18 vanno invece spesi entro il 31 agosto 2019.

ASSEGNI FAMILIARI, DAL 2019 LA RICHIESTA E' ONLINE

La richiesta per gli assegni familiari 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 si presenta online dal sito NoiPA.

Percorso: Modulistica > Amministrati > Richiesta assegno al nucleo familiare (per il dipendente).

La domanda va inviata alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio tramite la scuola di servizio.

ATTIVITA' AGGIUNTIVE ED ESAMI DI STATO 2019:

PAGAMENTO NON E' SULLA RATA DI AGOSTO

Gravi ritardi nell'erogazione del MOF 2018/19 alle scuole impediscono alle medesime il pagamento delle attività aggiuntive.

Non risulta sulla rata di Agosto neanche il pagamento ai commissari degli Esami di Stato 2019.

SPID ANCHE DA PORTALE NoiPA

E' possibile ottenere l'identità digitale SPID, per chi non lo abbia già fatto, tramite il portale NoiPA.

Vai sul portale, su funzione "Ottieni SPID", dall'area riservata.

Accesso > Self Service > Servizi > Ottieni SPID > segui procedura.

SOSTEGNO, LE RIFORME IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2019

Entreranno in vigore dal 1° Settembre 2019 le seguenti novità, derivanti dal Decreto di revisione del D.Lgs. 66/2017 in materia di inclusione scolastica:

  • continuità didattica con conferma docente supplente specializzato sul sostegno;
  • richiesta ore di sostegno: competente il GLHO a livello di singola istituzione scolastica;
  • domanda accertamento handicap e composizioni commissioni mediche;
  • profilo di funzionamento che comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale;
  • nuovi gruppi per l'inclusione: GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) presso ciascun USR e GIT (Gruppi Inclusione Territoriale) provinciali.

ESTERO, PUBBLICATE LE GRADUATORIE

Sul sito del MIUR sono pubblicate integralmente le Graduatorie per l'estero riguardanti il personale dirigente, docente e ata.

NUOVI DIRIGENTI: INDICAZIONE DELLE REGIONI ENTRO IL 4 AGOSTO

1.984 neo-dirigenti potranno indicare entro le 23.59 di domani 4 Agosto, tramite POLIS, l'ordine di preferenza delle 17 regioni (è esclusa anche la Campania, posti 0, oltre alle 2 regioni autonome). Dal 5 Agosto la scelta della sede all'interno della Regione di destinazione (in questa 2^ fase rileva la eventuale precedenza).

Finalmente le scuole in reggenza della Regione avranno un dirigente. In provincia di Pesaro resteranno in reggenza solo IC Apecchio e IC Mercatino Conca e C.P.I.A. di Urbino.

GRADUATORIA DI ISTITUTO, QUARTA FINESTRA, NOVITA'

Riguarda coloro che abbiano conseguito l'abilitazione o la specializzazione nel sostegno dopo il 24 giugno 2017 ed entro il 1° Agosto 2019.

La finestra permette ai nuovi abilitati l'inserimento in un ulteriore elenco aggiuntivo alla seconda fascia, agli specializzati nel sostegno di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di sostegno.

C'è una novità: il D.M. 666/2019 ha modificato il D.M. 326/2015. La finestra da semestrale (febbraio e agosto) diventa annuale con inserimento entro il 1° ottobre di ciascun anno.

DM 631/2018: DOCENTI III ANNO FIT

I docenti FIT, le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31.08.2018 ed entro il 31.12.2018 sono stati destinatari di un'apposita misura ai fini dell'assunzione in ruolo, introdotta dal DM 631/2018: hanno effettuato la scelta della provincia con decorrenza 01.09.2019.

La misura serviva per recuperare I posti non assegnati in ruolo lo scorso anno scolastico, ma si è rivelata controproducente, perché ha precluso agli interessati la possibilità di una sede migliore.

Ancora nessuna apertura da parte del Ministero alle pressanti richieste delle parti sociali di far scegliere nuovamente le sedi ai docenti evidentemente penalizzati.

Le Istruzioni operative riguardanti le immissioni in ruolo 2019/20 non hanno dato indicazioni che lascino uno spazio di manovra agli uffici scolastici regionali.

DIPLOMATI MAGISTRALI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO:

SE GIA' DI RUOLO DA GaE, POSSONO CHIEDERE LA STESSA SCUOLA

L'accordo riguarda i diplomati magistrali, già assunti in ruolo con riserva dalle GaE, riconvocati per una nuova immissione in ruolo per l'a.s. 2019/20 dalle GM del concorso straordinario 2018 e dalle GM del concorso 2016, laddove ancora vigenti.

Ai docenti, che si trovino nelle condizioni succitate, sarà possibile chiedere l'utilizzazione nella stessa scuola di servizio dell'a.s. 2018/19.

Il personale può presentare domanda di utilizzazione entro 2 giorni lavorativi dall'assegnazione della sede all'UST di destinazione.

BONUS BEBE' 2019

Per i figli nati o adottati o affidati nel corso del 2019. Requisito: ISEE inferiore a 25.000 euro.

Domanda entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia; trascorsi i 90 giorni il bonus spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il bonus viene erogato fino al compimento del 1^ anno di età o di ingresso nel nucleo familiare.

CONCORSO ORDINARIO DOCENTI INFANZIA/PRIMARIA:

IL BANDO ERA PRONTO, MA TUTTO E' RIMANDATO ALL'AUTUNNO

PAS E CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI SECONDARIA:

DECRETO ATTESO PER IL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 9 AGOSTO,

ATTESA PER I REQUISITI DI ACCESSO

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AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2019

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI DOMANDE DAL 9 AL 20 LUGLIO

Personale docente in modalità online; Personale ata, docenti FIT e docenti licei musicali in modalità cartacea.

Docenti 3^ anno FIT 2018/19, nominati da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto, possono produrre domanda di mobilità annuale provinciale e interprovinciale; il loro movimento sarà trattato in ultima fase.

Possibilità di richiedere assegnazione provvisoria interprovinciale su posti di sostegno per i docenti senza specializzazione, ma con almeno un anno di servizio sul sostegno o con TFA in corso di ultimazione.

Novità: a. p. per tutti, indipendentemente dall'esito della mobilità, cade ogni tipo di limitazione.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: DOMANDA PER EVITARE SOSPENSIONE DAL 1° LUGLIO

Gli interessati possono inoltrare domanda per gli ANF dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, con i dati della dichiarazione 2019 riferita ai redditi 2018, da trasmettere alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

DOMANDA DISOCCUPAZIONE NASPI

Requisiti: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la domanda e almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono la disoccupazione.

Modalità di presentazione: tramite Contact Center (803164 da fisso, 06.164.164 da rete mobile); tramite PIN attraverso il portale; tramite Enti di Patronato.

Necessario allegare: Modello SR163 compilato dalla banca o ufficio postale di riscossione dello stipendio; copia cedolino; copia ultimo contratto di lavoro.

Conviene inoltrare domanda entro ottavo giorno dalla cessazione dal servizio, ogni giorno di ritardo dall'ottavo non viene recuperato.

Importante: la Regione Marche ha predisposto una specifica funzione che consente di effettuare un inserimento DID automatizzato.

PAS DOCENTI SECONDARIA CON 3 ANNI DI SERVIZIO: DECRETO APPOSITO

Il percorso legislativo per definire il PAS riservato ai docenti della Secondaria con 3 anni di servizio non è stato inserito nel Decreto Crescita.

Nulla è perso, potrebbe essere approntato un decreto apposito.

Riguarda o può riguardare: 1. docenti con 3 annualità di servizio nelle scuole statali, paritarie e percorsi di formazione professionale limitatamente all'obbligo scolastico; 2. dottori di ricerca senza servizio; 3. docenti di ruolo in altro ordine di scuola o altra classe di concorso. Tutto ovviamente da definire e confermare nell'iter parlamentare.

Valido, salvo mutazioni, anche servizio non specifico o su sostegno. Da attivare entro e non oltre il 2019.

CONCORSO ORDINARIO DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA

A breve la pubblicazione in G. U. Non riguarderà tutte le regioni, sicure Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, più altre con posti disponibili.

Requisiti: laurea in SFP; diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/02; diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito presso istituto magistrale entro a.s. 2001/02.

Prove: selettiva se domande saranno superiori a 4 volte il numero dei posti a concorso; prova scritta; prova orale; valutazione dei titoli.

MOBILITA' SECONDARIA: ALCUNI TRASFERIMENTI POTREBBERO ESSERE REVOCATI O ANNULLATI

Il MIUR avrebbe dimenticato di accantonare i posti per il FIT, potrebbero esserci modifiche alla mobilità riguardante i docenti della Secondaria pubblicati in data 24.06.2019, dall'annullamento del trasferimento alla revoca con nuova titolarità in altra scuola. Nelle prossime ore notizie più aggiornate.

IMMISSIONI IN RUOLO 2019/20 SU SCUOLA, CHIAMATA DIRETTA IN SOFFITTA

L'iter del DDL che elimina la chiamata diretta sta giungendo a conclusione. Di conseguenza tutte le immissioni in ruolo 2019/20 saranno su scuola.

GRADUATORIE DI ISTITUTO DI I FASCIA: SCELTA SCUOLE DAL 15 LUGLIO

Graduatorie di istituto di I fascia, aggiornamento triennio 2019/22 (riguarda i docenti inseriti nelle GaE che hanno recentemente aggiornato il punteggio), tramite Modello B.

Dal 15 al 29 luglio (ore 14.00).

COMPENSI AGGIUNTIVI ENTRO IL 31 AGOSTO

I compensi aggiuntivi per il personale docente e ata del 2018/19 dovrà essere saldato in busta paga entro il mese di agosto. Riguarda il Fondo di Istituto e il Fondo per il MOF.

MATURITA' 2019, I COMPENSI

Compenso correlato alla funzione (per ogni commissione):

Presidente 1249 euro; Commissario esterno 911 euro; Commissario interno 399 euro.

Compenso aggiuntivo correlato alla distanza della sede d'Esame dal luogo di servizio o di residenza

(si prende in considerazione il mezzo di linea extraurbano più veloce):

raggiungibile entro 30 minuti 171 euro; tra 31' e 60' euro 568 euro; tra 61' e 100' euro 908; oltre i 100 minuti euro 2.270.

CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI SECONDARIA: NON SI SA ANCORA QUANDO PARTIRA'

Requisiti: docenti con 3 annualità di servizio nella scuola statale, negli ultimi 8 anni; almeno un anno di servizio deve essere stato svolto nella classe di concorso per la quale si concorre.

Prove: scritta, computer based; orale non selettiva (non è previsto voto minimo); valutazione servizio.

A tutti gli idonei sarà conferita l'abilitazione. Previste 24.000 immissioni in ruolo.

Sarà bandito a livello regionale, nelle regioni con posti liberi per il biennio 2020/22; dopo iter sarà diffusa distribuzione per regione e classi di concorso.

GRADUATORIE DI ISTITUTO: AD AGOSTO LA 4^ FINESTRA SEMESTRALE

Il D.M. 326/2015 prevede che nel periodo di vigenza delle graduatorie di istituto (2017/20) siano previste 2 finestre annuali, una a febbraio, una in agosto per consentire:

- ai docenti che conseguono l'abilitazione l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla 2^ fascia;

- ai docenti che conseguono la specializzazione nel sostegno di inserirsi negli elenchi aggiuntivi per il sostegno.

Prossima finestra: agosto 2019 (ogni elenco aggiuntivo è cronologicamente sottostante al precedente).

POSTI DISPONIBILI PER I RUOLI 2019/20: PUBBLICATI I PROSPETTI

Pubblicati i movimenti dei docenti per l'a.s. 2019/20, sono disponibili i prospetti dei posti disponibili per i ruoli, divisi per ordine e grado di scuole, classi di concorso, tipo di posto, Regione e Province.

VINCOLO TRIENNALE PER TRASFERITI SU SCUOLA

I docenti che hanno ottenuto mobilità per l'a.s. 2019/20, provinciale o interprovinciale, su preferenza analitica, sono vincolati a permanervi per un triennio.

Non possono essere sottoposti al vincolo triennale i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata e i docenti beneficiari di una delle precedenze, se trasferiti in una scuola fuori del Comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza.

                                                                                                                           __________________________________________________________

                                                                                           aggiornato al 19 maggio 2019

PRECARI CON 36 MESI DI SERVIZIO: DOPPIA POSSIBILITA',

CONCORSO ORDINARIO E PROCEDURA STRAORDINARIA

Dopo l'intesa del 24 aprile i precari con 36 mesi di servizio e i docenti di ruolo in altro ordine e grado potranno ottenere l'immissione in ruolo tramite due possibilità, anche su due regioni diverse:

  • tramite concorso ordinario, con quota riservata (da decidere tra il 35% e il 50%) senza selettiva e senza necessità di conseguire i 24 cfu trasversali;
  • tramite corsi abilitanti speciali, presso le Università, in numero corrispondente al numero dei posti vacanti, con sicura immissione nell'a. s. successivo;

Atteso per domani il parere del Governo alle proposte delle parti del 16 maggio.

CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA

Pubblicato il D.M. 327/2019, è imminente il bando. Il concorso è bandito nelle regioni le cui G.M. dei concorsi 2016 risultino esaurite o non sufficientemente capienti sul biennio di riferimento.

Ammessi i docenti abilitati, sul sostegno i docenti con relativa specializzazione.

Materie di studio già disponibili nell'Allegato A.

Eventuale selettiva, computer based, con un numero di candidati superiori a 3 volte il numero dei posti disponibili, su capacità logiche, comprensione del testo, conoscenza della normativa scolastica.

Punteggio aggiuntivo di 7,50 punti sui posti comuni per i laureati in SFP e di 5 punti sui posti di sostegno per chi ha conseguito la specializzazione con accesso tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami.

Sarà possibile conseguire l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese, con almeno 3 punti conseguiti nell'ambito dell'accertamento della lingua suddetta.

CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA 2019: PRIMA PROVA SCRITTA SULLE DISCIPLINE

Il bando è atteso in estate, previste 2 prove scritte e 1 orale.

La prima prova scritta avrà l'obiettivo di valutare le conoscenze e competenze del candidato sulle discipline attinenti la classe di concorso.

Nel caso di classi di concorso riguardanti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta.

Punteggio utile al superamento della prova: 7/10 o equivalente.

Il concorso non sarà bandito per le classi di concorso soppresse: A-66, A-76, A-86; B-29, B-30, B-31. B-32, B-33.

Blocco di 5 anni nella scuola dell'anno di formazione e di prova.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, AGGIORNAMENTO PROROGATO AL 20 MAGGIO

Aggiornamento prorogato entro le ore 14.00 di domani.

Scelta delle scuole di I fascia dal 15 al 29 luglio (Modello B online). I docenti inclusi anche in II e/o III fascia d'istituto saranno obbligati a confermare le stesse sedi, fatti salvi gli effetti del dimensionamento.

MOBILITA', LE DATE

La pubblicazione dei movimenti per i docenti è prevista per il 20 giugno, per il personale ATA il 1° luglio.

Revoca domanda : La domanda, dunque, può essere revocata non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Conseguentemente la revoca dell’istanza per il personale docente deve avvenire entro il 20 maggio 2019.

La domanda di revoca va inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente.

; il personale ATA ha tempo fino al 1° giugno.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE, I POSSIBILI BLOCCHI

Il 28 maggio avrà luogo l'incontro decisivo tra le parti. Potrebbero non essere previsti blocchi per chi ottiene il trasferimento provinciale (ma la titolarità non potrà essere spostata per un triennio); possibile blocco, invece, per i trasferiti da altra provincia alla provincia di ricongiungimento, fatta eccezione per chi si avvale di una qualsiasi precedenza tra quelle previste all'art. 13 del CCNI sulla Mobilità del 6 marzo 2019.

I docenti del terzo anno FIT non potranno chiedere assegnazione provvisoria per il 2019/20.

ATA 24 MESI, SCELTA DELLE SCUOLE DAL 3 AL 24 GIUGNO

Compilando il modello G su istanze online del Miur.

CHIAMATA DIRETTA, FERMO IL DdL GRANATO

Il ddl Granato, in materia di abrogazione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali, è ancora fermo al Senato.

Un accordo Ministero-Sindacati potrebbe ovviare la lacuna legislativa, ma purtroppo non per i neoassunti 2019/20.

ESTERO, GLI ELENCHI DEGLI AMMESSI AL COLLOQUIO

Sul sito del Miur elenchi e calendario dei candidati (Dirigenti, Docenti e Personale ATA) ammessi alla prova orale, per la procedura di selezione del personale da destinare all'estero. Colloqui a Roma a partire dal 20 maggio 2019 (vedi calendario sul sito del Miur).

Pubblicati anche gli elenchi degli esclusi per mancanza dei requisiti o per non aver raggiunto il punteggio minimo richiesto dal bando.

RINNOVO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21:

RISORSE NELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020

Il Governo si è impegnato a reperire le risorse per l'aumento degli stipendi del personale della scuola per il triennio 2019/21.

Si potrebbe arrivare a un recupero dell'inflazione programmata 84,1% sul triennio) con un incremento lordo fino a 120 euro.

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Prima si invia la dichiarazione dei redditi prima arriverà l'eventuale rimborso.

La dichiarazione dei redditi precompilata è già disponibile sul sito Agenzia delle Entrate: il 730 può essere trasmesso oppure modificato e trasmesso entro il 23 luglio 2019, il modello Redditi entro il 30 settembre 2019.

Ricordiamo che il comma 252 della Legge di bilancio 2018 ha elevato a 4.000 euro annui il limite di reddito dei figli per essere considerati a carico dei genitori fino ai 24 anni. Oltre i 24 anni il limite rimane di 2.840,51 euro annui.

Sono considerati a carico oltre ai figli, anche adottivi o affidati, altri familiari se conviventi con il contribuente: genitori, suoceri, generi, nuore, fratelli, sorelle.

LICEI MUSICALI: DAL 10 MAGGIO RIPRISTINATA 2^ ORA DI STRUMENTO

I posti sono andati a supplenza dal 10 maggio al 30 giugno 2019.

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News:   le imminenti novità per la Scuola/Aggiornamento GAE

ACCORDO FIRMATO PER LA SCUOLA: ECCO LE NOVITA'

A cura della prof.ssa Loredana

Trovato un accordo di massima che vede:

  • Più risorse per il prossimo rinnovo contrattuale, per garantire stipendi adeguati agli insegnanti.
  • Soluzioni mirate per il precariato: chi insegna da più di 36 mesi avrà percorsi dedicati per l’immissione in ruolo.
  • Mantenimento dello stato giuridico del personale della scuola in relazione alla regionalizzazione.

Precari con 36 mesi di servizio: PAS selettivi e fino al 50% posti concorso [ANTEPRIMA]

In via transitoria il Governo si impegna a prevedere percorsi abilitanti e selettivi riservati al personale docente che abbia una pregressa esperienza di servizio pari ad almeno 36 mesi, finalizzati all’immissione in ruolo.

Stabilizzazione precari

In base all’accordo raggiunto, i docenti precari con almeno tre annualità di servizio potranno arrivare all’immissione in ruolo con due possibilità:

  • il concorso ordinario, con particolari agevolazioni (posti quota riservata tra il 35 – 50%, no preselettiva, no 24 CFU)
  • il corso abilitante speciale, svolto presso le Università.

Entrambi i percorsi si prefiggono l’immissione in ruolo dei docenti: il concorso prevede una procedura più lunga, mentre il PAS una più snella.

Docenti di ruolo

Ai succitati percorsi abilitanti (PAS) potranno accedere anche i docenti di ruolo per il conseguimento di un’ulteriore abilitazione.

Il provvedimento è quanto mai necessario considerato che, dopo l’abolizione dei corsi previsti dal D.lgs. 59/2017, l’unico canale per abilitarsi sarebbe rimasto soltanto il concorso.

L’abilitazione è necessaria per coloro i quali intendono chiedere passaggio di ruolo o di cattedra nell’ambito delle procedure di mobilità.

Caratteristiche

Entrambi i percorsi saranno selettivi, i docenti potranno seguirli entrambi o solo uno dei due. Entrambi portano al ruolo, il PAS è a pagamento e si svolgerà presso le Università.

N.B. Per 36 mesi di servizio, verosimilmente si intenderanno tre annualità (180 giorni per anno scolastico o servizio ininterrotto almeno dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini).

Test TFA sostegno, il 6 maggio si ripetono le prove annullate. Decreto Miur

La data scelta dal Ministero per il nuovo test di accesso ai percorsi di specializzazione sostegno nelle Università in cui si è proceduto all’annullamento, è il 6 maggio. Decreto Miur

Con decreto rettorale del 24 aprile 2019 il Miur comunica la nuova data del test, che si svolgerà

  • presso l’Università di Bari per la scuola primaria
  • presso l’università della Basilicata per la secondaria di II grado
  • presso l’università della Calabria per la secondaria di I grado

La data scelta è il 6 maggio 2019 ore 11.

GRADUATORIE GAE / ISTITUTO 1 FASCIA: AGGIORNAMENTO E NUOVI INSERIMENTI

La domanda, completa delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 16 maggio 2019 esclusivamente con modalità telematica. Di seguito l’indirizzo di posta elettronica su cui reperire il Decreto del MIUR. Si ricorda che è possibile recuperare l’iscrizione nelle GAE per coloro i quali risultano depennati per non aver presentato domanda di conferma negli anni precedenti.

Il Decreto MIUR: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM_374.pdf/fbf73af4-467b-466f-9b7e-5c23309f0bb7

Graduatorie ad esaurimento: calcolo servizio

il servizio è valutato nella maniera seguente:

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni P. 2
fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di P. 12

Si possono sommare tutti i giorni di servizio prestati nell’arco di un anno scolastico, fino a raggiungere il punteggio massimo di 12 punti:

  • da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
  • da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
  • da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
  • da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
  • da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
  • da 166 gg. in poi uguale p. 12.

Lunedì 29 aprile la sede sindacale riapre regolarmente. Invito tutti gli interessati alle graduatorie GAE che per la compilazione è necessario presentarsi muniti di:

- credenziali d'accesso a "Istanze online"

- eventuali autocertificazioni e altri documenti in formato PDF (file)

- codice personale per l'inoltro della domanda

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Notiziario mensile Aggiornato al 14 aprile 2019

24 MESI ATA: DOMANDE ENTRO IL 19 APRILE

Inserimento riservato a chi ha raggiunto i 24 mesi di servizio nel profilo, aggiornamento per i già inclusi.

GaE: AGGIORNAMENTO DA FINE APRILE, POSSIBILE IL CAMBIO DI PROVINCIA

Le Graduatorie ad Esaurimento saranno rinnovate tra la fine di aprile e la seconda metà di maggio (attese le date definitive) per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, tramite Istanze online: da aggiornare i titoli e i servizi conseguiti dopo il 10 maggio 2014.

Le novità: 1. possibilità di trasferirsi in province le cui graduatorie sono già vuote; 2. possibilità di reinserimento per i docenti depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento; 3. valutazione, per i docenti di infanzia e primaria, del servizio svolto nelle sezioni primavera.

Le operazioni possibili: permanenza/aggiornamento del punteggio; reinserimento (esclusivamente per i depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento); trasferimento da una provincia all'altra, anche per gli inseriti con riserva; conferma dell'iscrizione con riserva o scioglimento della stessa. 

DIPLOMATI MAGISTRALI ENTRO 2001/02: ESITO CASSAZIONE IL 12 MAGGIO

L'esito delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è atteso per il 12 maggio. Per i DM entro il 2001/02 è l'ultima possibilità per l'inserimento in GaE.

MODELLO 730 PRECOMPILATO DISPONIBILE DAL 15 APRILE

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate (si accede con lo SPID).

ESITI MOBILITA' DOCENTI IL 20 GIUGNO, EVENTUALE REVOCA ENTRO IL 21 MAGGIO;

PERSONALE ATA: DOMANDE ENTRO IL 26 APRILE

I docenti interessati a revocare la domanda di mobilità hanno tempo fino al 21 maggio, tramite la scuola di servizio o direttamente presso Ufficio Provinciale.

CONCORSO DSGA, DATE PROVA SELETTIVA: 11-13 GIUGNO 2019

Almeno 20 giorni prima delle date sopra indicate, sul sito del Ministero, sarà pubblicata la banca dati di 4000 quesiti da cui verranno estrapolati i quesiti oggetto della prova selettiva computer based. Le sedi saranno comunicate almeno 15 giorni prima delle prove sul sito del Ministero e degli Uffici Regionali.

GM CONCORSO 2016 SCADONO NEL 2020

Alcune graduatorie di merito dei concorsi 2016, in scadenza nel 2020, sono ancora piene di docenti idonei. Fino al 2020 non ci sarà un limite alle assunzioni.

COMANDI E DISTACCHI PER DIRIGENTI E DOCENTI:

DOMANDE ENTRO IL 3 MAGGIO

Con nota 11233 del 10 aprile 2019, è stata emanata l'annuale circolare su comandi e distacchi del personale docente e dirigente a beneficio di progetti di rete, Enti di prevenzione del disagio, associazioni professionali e Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Domande entro il 3 maggio 2019.

INPS METTE FINE AL BONUS BABY SITTER

L'Inps con msg. 1353 del 3 aprile 2019, ha messo fine al Bonus baby sitter. L'ultima Finanziaria non prevede più il capitolo di spesa che consentiva alle neo-mamme di sostituire il congedo parentale di 6 mesi con un bonus semestrale fino a 600 euro mensili per il pagamento di asilo nido o baby sitter.

CONGEDI DI PATERNITA': L'ITALIA DEVE ADEGUARSI ALL'UE ENTRO 3 ANNI

Il Parlamento europeo ha introdotto 10 giorni di congedo di paternità e 2 mesi di congedo retribuiti (a un livello non inferiore all'indennità di malattia) per i papà nei giorni successivi al parto, come requisito minimo in tutti gli Stati dell'UE.

Attualmente in Italia il congedo di paternità è pari a un massimo di 5 giorni. Le nuove norme devono essere recepite da tutti gli Stati dell'Unione entro 3 anni.

EMENDAMENTI AL DECRETONE: RISCATTO LAUREA AGEVOLATO SENZA LIMITI DI ETA'

Rimane comunque il limite temporale del 1996, possono fruire del riscatto agevolato e della detrazione del 50% soltanto coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

La circolare Inps consente da subito la presentazione della domanda online per il riscatto agevolato della laurea a tutti gli under 45, senza contributi versati prima del 1996, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, autonomi o gestione separata), con vigenza 2019-2021, con onere agevolato e deducibilità dell'intero importo versato dal computo del proprio reddito imponibile.

AUGURI DI BUONA PASQUA

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 Aggiornato al 10 marzo 2019


MOBILITA': LE DATE

Pubblicata in data 8 marzo l'O.M. 203 sulla mobilità del personale Docente e Ata. Modalità e scadenza delle domande:

Docenti - modalità online dall'11 marzo al 5 aprile;

Docenti Licei Musicali - modalità cartacea dal 12 marzo al 5 aprile;

Personale Ata - modalità online dal 1° al 26 aprile.

CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO: IL BANDO DI UNIBA.

PROVE SELETTIVE IL 15 E IL 16 APRILE

Bandito da UNIBA con Decreto del Rettore n. 1414 del 4/3/2019 il TFA per la specializzazione sul sostegno da parte dell'Università di BARI

Ammessi alle prove in numero doppio rispetto ai posti disponibili più, in aggiunta, tutti coloro a pari punti con l'ultimo ammesso; non c'è punteggio minimo per il superamento delle prove selettive.

Preselezioni: 15 aprile (al mattino per Infanzia, al pomeriggio per la Primaria); 16 aprile (mattino per la Secondaria di I grado, pomeriggio per il II grado).

Possono iscriversi i docenti abilitati, non abilitati con 3 anni di servizio negli ultimi 8, non abilitati in possesso dei 24 cfu utili a concorso, i docenti già di ruolo.

Iscritti in soprannumero al corso i docenti che abbiano già superato le prove selettive dei precedenti cicli di Tfa di sostegno e non ne abbiano frequentato il corso.

Da conseguire 60 cfu, in almeno 8 mesi di corso, per un impegno orario di 768 ore (possibile un 20% di assenza solo sulle 288 di corso relativo alle materie).

Possibile iscriversi alle selezioni per tutti gli ordini di scuola per i quali si è in possesso dei requisiti, ma immatricolarsi per un solo ordine.

Iscrizione incompatibile (art. 3 comma 6 D.M. 249/2010) con l'iscrizione ai corsi di dottorato e con qualsiasi altro corso che dia diritto all'acquisizione di cfu o cfa.

Possibile l'ammissione in ateneo diverso da quello delle prove di accesso (art. 4 comma 5 del D.M. 92/2019): "Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con i collocati in posizione non utile nelle graduatorie di altri atenei, che ne facessero richiesta".

ESAMI DI STATO

Pubblicata lunedì 11 marzo il Miur l'O.M. degli Esami di Stato, con le date relative alla presentazione delle domande per i commissari esterni

Obbligati alla presentazione del Modello online ES1 i docenti della Secondaria di II grado di ruolo o con contratto al 30.06 o al 31.08 che insegnano materie d'esame nelle classi terminali e non terminali.

I docenti in regime di part time e i docenti beneficiari dei permessi di cui alla Legge 104/92 ne hanno facoltà e non obbligo.

PART TIME PERSONALE DOCENTE E ATA: DOMANDE ENTRO IL 15 MARZO

Il part time dura 2 anni scolastici, con decorrenza 01.09. Al termine dei 2 anni non è necessaria la richiesta di proroga, che va in automatico.

Deve essere esplicitamente richiesto, invece, il ritorno al tempo pieno.

Durata minima pari ad almeno il 50% dell'orario a tempo pieno, possibile il part time verticale, orizzontale, derivante dalla combinazione delle 2 modalità.

Il personale in regime di part time è escluso dalle attività aggiuntive, le ore funzionali sono ridotte in proporzione.

RISCATTO LAUREA AGEVOLATO PER GLI UNDER 45:

DOMANDE DOPO CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO

Le domande di riscatto di laurea agevolato, riservato a chi non abbia compiuto i 45 anni alla data di pubblicazione del Decreto Legge 4 del 28.01.2019 e frequentato gli anni universitari dopo il 1° gennaio 1996, saranno possibili soltanto a seguito della conversione in Legge del citato D.M.

Il costo si ridurrebbe da oltre 12.000 euro a circa 5.241 per anno, con detrazione al 50% dell'onere rateizzato che si andrà a pagare.

Tra gli emendamenti al D.M. anche quello che allargherebbe l'agevolazione anche agli over 45 con un costo che si alzerebbe con l'età.

QUOTA 100: DIRITTO CONSEGUITO ENTRO 31.12.2021 ESERCITABILE ANCHE IN SEGUITO

Chi matura i requisiti richiesti per Quota 100 entro il 31.12.2021 (62 anni di età + almeno 38 anni di contribuzione) potrà esercitare il diritto conseguito anche successivamente alla predetta data (D.M. 4/2019).

ESTERO, EMANATO IL DECRETO DI COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

Gli elenchi degli ammessi al colloquio saranno diramati in aprile. Gli interessati saranno informati, tramite comunicazione individuale, della data di convocazione per il colloquio con l'indicazione del punteggio assegnato a seguito della domanda.

POSTI DI POTENZIAMENTO 2019/20: RESTANO INVARIATI

CONCORSO ORDINARIO DOCENTI INFANZIA/PRIMARIA: A BREVE IL BANDO

ATA 24 MESI: BANDI REGIONALI ENTRO IL 20 MARZO

I modelli cartacei riguardano inserimento (B1), aggiornamento (B2), priorità nella scelta delle sede (H), rinuncia alle supplenze (F).

La scelta delle scuole per la prima fascia avverrà online successivamente.

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE INTERNE: DAL 6 AL 20 APRILE 2019

COME SONO INDIVIDUATI I SOPRANNUMERARI SU SOSTEGNO

Per i posti di sostegno, ai fini dell'individuazione del perdente posto, vanno compilate graduatorie distinte per ciascuna tipologia (vista - udito - psicofisici) per Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Graduatoria unica, invece, per i docenti di sostegno della Secondaria di II grado.

VINCOLO TRIENNALE: DECORRENZA E MODALITA'

Il vincolo di permanenza triennale decorre dal 1°.09.2019, sulla scuola ottenuta a seguito di mobilità territoriale o professionale volontaria, a prescindere dalla provincia, per i docenti che saranno accontentati su una delle scuole espresse analiticamente tra le preferenze o su una delle scuole indicata sinteticamente nel comune di titolarità o, per le grandi città, nel distretto subcomunale (art. 2 comma 2 CCNI Mobilità 2019/21).

I docenti di cui sopra non potranno fare domanda di mobilità e/o di assegnazione provvisoria nei successivi 3 anni, salvo future modifiche.

Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari di una delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune, o distretto subcomunale per le grandi città. dove si applica la precedenza.

Il vincolo non si applica ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

ADUNANZA PLENARIA: NO AI D.M. IN GaE

Per la seconda volta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a seguito della seduta del 20 febbraio 2019, ha emesso sentenza sfavorevole per i diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/02: non possono essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento.

La sentenza ha efficacia sui procedimenti ancora pendenti, non sulle sentenze passate in giudicato.

I docenti saranno esclusi dalle GaE solo a seguito di sentenza individuale negativa.

CERTIFICAZIONE UNICA SU NoiPA ENTRO IL 1° APRILE

SCADENZE MOD. 730 2019: MODELLO PRECOMPILATO DAL 15 APRILE

Il Modello 730 precompilato dall'Agenzia delle entrate sarà a disposizione del contribuente a partire dal 15 aprile (tramite il sito internet dell'Agenzia).

Per il 2019/Redditi 2018 i termini di presentazione sono i seguenti:

8 luglio, in caso di presentazione tramite il Sostituto di imposta;

23 luglio, in caso di presentazione diretta (precompilato) o tramite CAF/intermediario.

CONCORSO SECONDARIA 2019: PIU' PUNTI AL SERVIZIO

Emendamento già approvato al Senato in data 27 febbraio 2019. Al concorso per i docenti della scuola Secondaria di I e II grado previsto nel 2019, fino al 40% del punteggio complessivo sarà riservato ai titoli, fino al 50% del punteggio riservato ai titoli sarà attribuibile ai servizi svolti.

Ai precari con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10: riserva 10% dei posti.

SUPERAMENTO DEL CONCORSO ORDINARIO 2019 PER LA SECONDARIA

EQUIVALE AD ABILITAZIONE

Al momento resta questa l'unica possibilità per conseguire l'abilitazione da parte di docenti già di ruolo per altro ordine di scuola. Non sono previste sessioni riservate. Consegue l'abilitazione chi supera le prove concorsuali, pur non rientrando tra i vincitori di cattedra.

Sarà possibile partecipare al concorso ordinario 2019 per una classe di concorso alle medie e per una classe di concorso alle superiori ai docenti in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni o in possesso della certificazione universitaria relativa ai 24 cfu su 3 delle 4 aree trasversali.

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Aggiornato al 10 febbraio 2019

 

PUBBLICATO IL D.M. CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SU SOSTEGNO

Pubblicato in data 8 febbraio il D.M. 92 che regolamenta il corso di specializzazione su sostegno per tutti gli ordini di scuola.

Potranno partecipare alle selezioni per la scuola dell'infanzia e primaria i laureati in SFP e i diplomati magistrali o con diploma sperimentale ad indirizzo linguistico entro l'a.s. 2001/02, per la scuola secondaria i docenti abilitati, i laureati non abilitati con i 24 cfu, i laureati con almeno 3 anni di servizio alla data di uscita del bando negli ultimi 8 anni, gli ITP in possesso di diploma, tutti i docenti di ruolo.

Previsto il test di accesso: 60 quesiti con 5 opzioni di risposta.

Le Università pubblicheranno i bandi entro giugno 2019.

QUOTA 100: DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Il D.L. 4 del 28.01.2019 prevede la possibilità di andare in pensione con un'opzione tra i seguenti requisiti:

Quota 100: 62 anni anagrafici + 38 di contributi al 31.12.2019.

42 Anni e 10 mesi di contributi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne) versati entro il 31.12.2019.

Nuova opzione donna: 58 anni e 35 di versamenti al 31.12.2018, con decurtazione del 30% sull'assegno pensionistico.

Ape sociale: 63 anni + 30 di contributi per i beneficiari di Legge 104/92, per il personale con invalidità pari o superiore al 74% e per gli attualmente disoccupati; 63 anni + 36 per il personale che negli ultimi 10 ha svolto 7 anni di attività gravose (per la scuola: opzione prevista soltanto per i docenti di scuola dell'infanzia).

Quota 100: liquidazione TFR/TFS subito fino a 30 mila euro; fino a 67 anni: divieto di cumulo pensione quota 100 + altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui.

Il minore assegno pensionistico deriverà dal coefficiente previsto in base all'età e dal minor gettito contributivo.

GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI: INTEGRAZIONI PER LA II E III FASCIA:

FINESTRA DI FEBBRAIO: TUTTE LE SCADENZE

Nota Miur prot. 3934 del 29.01.19 (D.M. 73/2019):

Inserimento in II fascia elenco aggiuntivo: per chi ha conseguito l'abilitazione entro il 1° febbraio 2019; modello A3 cartaceo entro il 16.02.2019, invio tramite PEC, A/R, consegna a mano.

Presentazione titolo di specializzazione di sostegno: conseguito entro il 1° febbraio 2019, modello A5 tramite Istanze online, entro le ore 14.00 del 22 febbraio.

Priorità III fascia: per gli inseriti in III fascia che conseguano l'abilitazione nelle more dell'inserimento nelle finestre semestrali di pertinenza.

Scelta sedi: online dal 25 febbraio entro le ore 14.00 del 15 marzo 2019.

CANCELLATO IL FIT, PER I VINCITORI DEL CONCORSO 2019 E 2018 NON AVVIATI AL FIT

TORNERA' ANNO DI PROVA E FORMAZIONE

Abolito dalla Legge di Bilancio il FIT, torna il percorso di formazione e di prova tradizionale. I vincitori dei concorsi torneranno ad essere assunti a tempo indeterminato con l'anno di prova, superato il quale sarà vincolato per altri 4 anni, fino a un totale di 5, a rimanere nella scuola di assunzione.

Anche se l'emendamento relativo al blocco dei 5 anni è al momento saltato, probabilmente la disposizione sarà introdotta in un apposito disegno di legge.

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI: ABBREVIAZIONE ITER E' LEGGE;

AUMENTATO A 2.900 IL NUMERO DEI VINCITORI

I candidati ammessi al corso conclusivo di formazione e tirocinio saranno dichiarati direttamente vincitori e assunti con decorrenza 01.09.2019.

Il numero dei vincitori dai previsti 2416 viene aumentato a 2900 effettivi. Inizio prove orali previsto a partire dalla metà di aprile.

CONCORSO DSGA, CI SARA' LA PRESELETTIVA:

Il 15 marzo saranno rese note le date e le sedi del concorso.

UNIVERSITA' DI BOLOGNA, MASTER DI SECONDO LIVELLO "L'ITALIANO L2"

SCADENZA DOMANDE 28 FEBBRAIO

Domande entro il 28 febbraio 2019, selezione prevista il 6 marzo;

periodo di svolgimento: dal 3 maggio al 16 novembre 2019, 12 ore settimanali (venerdì ore 14-18; sabato ore 9-13 e 14-18);

costo: 2.250 euro in 2 rate; finanziabile parzialmente con la Cartadeldocente.

RISCATTO AGEVOLATO PER IL PERIODO DI LAUREA PER GLI UNDER 45

La misura è nel D.L. del 17.01.19 e sarà vigente per tutto il triennio 2019/21. Possibile riscattare fino a un massimo di 5 anni per il corso legale degli anni universitari finalizzati alla laurea.

Condizioni: non aver maturato alcun contributo entro il 31 dicembre 1995, non aver superato al momento della domanda i 45 anni di età.

Detraibilità del 50% dell'onere di riscatto in 5 quote annuali; rateizzazione: fino a 60 rate.

Stesse agevolazioni per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Esempio di risparmio: per il riscatto di un anno si pagherebbero 5.185 euro anziché 11.550 euro.

Il riscatto laurea non aumenta la misura dell'assegno pensionistico, è utile per l'anzianità contributiva ai fini del diritto pensionistico.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO: L'AGGIORNAMENTO SLITTA AL 2020

La proroga consente il riallineamento con l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto di I, II, III fascia, previsto anch'esso nel 2020.

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI: ULTERIORE PROROGA AL 2021

Ulteriore proroga al 31.12.2021 per la prescrizione relativa alla sistemazione dei contributi dei dipendenti della scuola da parte dell'Amministrazione.

Le scuole hanno dunque tempo circa altri 3 anni per trasmettere all'INPS i relativi dati e regolarizzare le posizioni.

ESTATE INPSieme 2019 ITALIA E ESTERO: DOMANDE ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Il bando Estate INPSieme mette a disposizione borse di studio per soggiorni in Italia riservate agli studenti figli di dipendenti della P.A. che nell'a.s. 2018/19 stiano frequentando la scuola primaria (eccetto la classe prima) o la scuola secondaria di I grado; soggiorni all'Estero presso college e campus o famiglie ospitanti per i frequentanti la Scuola Secondaria di II grado.

Domande entro le ore 12.00 del 28 febbraio. Partenze e soggiorni nel periodo giugno-agosto. Soggiorni di 8-15 in Italia, 15 giorni all'estero.

Info: 0541.1741120; inpsieme@salescuolaviaggi.com .

BONUS ASILO NIDO: PER IL 2019 DOMANDE DAL 28 GENNAIO

Per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016 bonus fino a 1500 euro annui (12 rate da 125 euro) per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici o privati. Domande online, corredate con la documentazione necessaria, dallo scorso 28 gennaio al 31 dicembre 2019 tramite apposita funzione sul sito dell'Inps oppure tramite un CAF o un Patronato, oppure tramite Contact Center (803164 da rete fissa, 06.164164 da rete mobile). Fino ad esaurimento del budget stanziato.

PREMIO NASCITA 2019, REQUISITI E IMPORTO

Importo di 800 euro, non concorre alla formazione del reddito complessivo, alla nascita o all'adozione di un figlio, corrisposto dall'Inps in unica soluzione, su domanda della futura mamma, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Per ulteriori dettagli vedi sul sito dell'Inps.

ALIQUOTE MOBILITA' TRIENNIO 2019/22

A.S. 2019/20: 40% destinato alla mobilità territoriale interprovinciale, 10% alla mobilità professionale;

A.S. 2020/21: 3 0% destinato alla mobilità territoriale interprovinciale, 20% alla mobilità professionale;

A.S. 2021/22: 25 % destinato alla mobilità territoriale interprovinciale, 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate, fatti salvi gli accantonamenti (FIT) e la sistemazione del soprannumero provinciale.

DIPLOMATI MAGISTRALI IN GaE: SONO DUE LE DATE IMPORTANTI

Decisione dell'Adunanza Plenaria prevista per il 20 febbraio prossimo.

Decisione della Cassazione: 12 marzo 2019. La sentenza n. 11 dell'Adunanza Plenaria del CdS del 20 dicembre 2017, negativa per i diplomati magistrali, era stata impugnata in Cassazione.

Nelle more della decisione finale non saranno possibili nuovi inserimenti cautelari a seguito di ulteriori ricorsi.

CARTA DEL DOCENTE: CONFERMATA PER A.S. 2019/20

E ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI

Nella Legge di Bilancio 2019 sono stati inseriti i fondi necessari a finanziare la carta del docente sia per il 2019/20 sia per gli anni scolastici successivi.

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Aggiornato al 01.01.2019

CONCORSO DSGA: DOMANDA ONLINE ENTRO IL 28 GENNAIO

Bando pubblicato in G.U. il 29 dicembre scorso, per 2004 posti messi a concorso, di cui 49 per le Marche.

Titoli di accesso: laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; lauree specialistiche LS 22, 64, 71, 84, 90, 91; lauree magistrali LM corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della Tabella allegata al D.I. del 9 luglio 2009;

in deroga possono inoltrare domanda gli Assistenti Amministrativi con almeno 3 anni interi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8, svolti nelle mansioni di DSGA alla data del 17 dicembre 2017.

Domanda in una sola regione, tramite Istanze online del Miur, entro il 28 gennaio 2019.

Il 30 % dei posti in ciascuna regione è riservato ai facenti funzione e agli ATA già di ruolo in possesso di una laurea indicata come titolo di accesso.

Prova selettiva, computer based, se a livello regionale il numero dei candidati supera di 4 volte il numero dei posti disponibili; due prove scritte, la prima da 6 domande a risposta aperta, la seconda teorica-pratica (risoluzione di un caso concreto) e una prova orale.

Materie d'esame: Diritto costituzionale e Diritto amministrativo, con riferimento al diritto dell'UE; Diritto civile; Contabilità pubblica in riferimento alla gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche; Diritto del lavoro con riferimento al contratto del pubblico impiego; Legislazione scolastica; Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche; Stato giuridico del personale scolastico; Diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione.

QUOTA 100 NON STRUTTURALE, AVRA' DURATA TRIENNALE

Decreto per Quota 100 atteso tra il 10 e il 12 gennaio, non ci sarà una misura strutturale, la durata sarà triennale, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti.

Nel triennio 2019-2021 toccherà a coloro che avranno 62 anni di età + 38 di contributi di poter lasciare il lavoro.

Previste le seguenti tempistiche: 1. finestra trimestrale dal mese di aprile 2019 per i dipendenti del privato; 2. uscita semestrale da ottobre 2019 per i dipendenti pubblici.

La prima uscita per il personale scolastico sarà dunque possibile non prima di settembre 2020.

SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO: ACCESSO ANCHE CON LA SOLA LAUREA E I 24 CFU

La Legge di Bilancio è intervenuta sui requisiti di accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno. Requisiti di accesso:

1. abilitazione per i docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola; 2. anche la sola laurea + i 24 cfu in discipline antro-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche per i docenti della secondaria.

DDL GRANATO: TITOLARITA' TORNA SU SCUOLA

I docenti attualmente titolari su ambito, dopo l'abolizione degli ambiti, diventano titolari nella scuola di attuale servizio, con decorrenza retroattiva 01.09.2018 e con precedenza sulle operazioni di mobilità.

GIA' AMMESSI AL FIT: TITOLARITA' SU SCUOLA DI ATTUALE INCARICO;

AMMESSI AL FIT ENTRO IL 31.12.2018: ACCANTONAMENTO DEI POSTI

I docenti già ammessi al percorso FIT, superato il percorso, avranno la titolarità nella scuola di attuale incarico, con precedenza sulla mobilità.

Ai docenti ammessi al percorso FIT dalle GMRE 2018 approvate entro il 31.12.2018, verrà accantonato il posto a livello provinciale al termine delle operazioni di mobilità, con decorrenza economica e giuridica 01.09.2019.

Saranno accantonati i posti anche per i docenti delle classi di concorso le cui GMRE per abilitati non sono state ancora pubblicate.

MOBILITA', C'E' LA FIRMA: 40% DEI POSTI ALLA MOBILITA' INTERPROVINCIALE

Firmato il CCNI sulla mobilità, ha validità triennale 2019-2022.

Il personale docente può partecipare ai movimenti annualmente, eccetto coloro che otterranno la mobilità su una delle scuole richieste: i soddisfatti su una sede indicata nelle preferenze dovranno rimanerci per almeno 3 anni.

Per il 2019/20: 40% ai trasferimenti interprovinciali, 10% alla mobilità professionale.

Tornano le 3 fasi: comunale/provinciale/interprovinciale.

Preferenze esprimibili: scuola, comune, distretto, provincia.

Pubblicazione in un'unica data per tutti gli ordini e gradi.

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI: DIFFERIMENTO TERMINI AL 1° GENNAIO 2020

Con circolare 107 dell'11.12.2018 l'Inps ha differito al 1° Gennaio 2020 il termine sulla prescrizione dei contributi fissato dalla precedente circolare n. 169/2017.

In ogni caso nessun rischio per i dipendenti della P.A., anche in caso di contributi mancanti: provvederà l'Amministrazione a regolarizzare ogni posizione.

SPID, ORA SI PUO' RICHIEDERE SU NoiPA

E' possibile, per gli utenti di NoiPA richiedere un'identità SPID direttamente dalla propria area privata del portale, tramite la funzione "Ottieni SPID".

Percorso da seguire: AMMINISTRATO/SELF SERVICE/SERVIZI/OTTIENI SPID.

DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO: COME CHIEDERLE SU NoiPA

Ricordiamo che le detrazioni spettano per i familiari conviventi privi di reddito o con reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro.

Si richiedono (solo se la situazione familiare o reddituale dei familiari a carico è variata) utilizzando il self service di NoiPA "Detrazioni familiari a carico".

Se il coniuge non è a carico, inserendo il codice fiscale dello stesso (senza selezionare la voce "a carico') nella pagina dedicata ai dati anagrafici del coniuge, si agevolerà la dichiarazione del Modello 730 precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate.

DIPLOMATI MAGISTRALI. SENTENZA DELLA PLENARIA IL 20 FEBBRAIO

La sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è attesa per il 20 febbraio, ma non riguarda l'intera platea dei ricorrenti diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/02.

Riguarderà soltanto i docenti con procedimenti ancora pendenti, non quelli con sentenze passate in giudicato e non impugnate al TAR entro i 6 mesi di tempo.

 CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA/PRIMARIA: PROVA SOSTEGNO INFANZIA NEL LAZIO

Il calendario di svolgimento della prova concorsuale straordinaria per i docenti dell'infanzia e primaria sarà comunicato dall'USR competente, tramite posta elettronica, all'indirizzo indicato dal candidato nel modulo di domanda, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento.

Ciascun candidato estrarrà la traccia almeno 24 ore prima dell'orario programmato.

La prova per Infanzia posto di Sostegno per i candidati nelle Marche avrà luogo nel Lazio (accorpamento), nelle Marche le altre prove.

DUE ORE SETTIMANALI DI MOTORIA ALLA PRIMARIA

2 ore di Educazione Motoria alla primaria, in orario curricolare, riservate ai docenti laureati in Scienze Motorie e titoli equiparati.

Per loro stato giuridico ed economico degli insegnanti della primaria, con 24 ore di servizio settimanali (delle quali 2 di programmazione), ma con una loro classe di concorso specifica.

Saranno assunti 11.800 docenti in 3 anni.

Al concorso specifico per il ruolo potranno accedere i docenti abilitati di Educazione Motoria, ma il primo reclutamento avverrà attingendo tra i docenti già in servizio nella primaria e in possesso di laurea in Scienze Motorie e titoli equiparati.

Si parte già dall'a.s. 2019/20 con le classi quarte e quinte per andare poi a regime.

LEGGE DI BILANCIO: STOP APPALTI DI PULIZIA, 12.000 ASSUNTI DA CONCORSO

Stop agli appalti esterni di pulizia nelle scuole a partire dal 1° gennaio 2020.

Previste 12.000 assunzioni di personale che entrerà a far parte dell'organico delle scuole, tramite concorso riservato ai dipendenti a tempo indeterminato delle imprese di pulizia già titolari di contratti con le scuole.

LEGGE DI BILANCIO: ASSUNZIONE PER 290 EDUCATORI DAL 2019/20

La Finanziaria, al comma 218-ter, predispone l'assunzione di 290 unità di personale educativo a decorrere dall'a.s. 2019/20.

CONCORSO DIRIGENTE SCOLASTICO: PUBBLICATE LE SOTTOCOMMISSIONI

STIPENDIO: ELEMENTO PEREQUATIVO E INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

La Finanziaria ha stanziato i fondi per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019/21, una cifra che non può soddisfare, per la copertura dell'elemento perequativo dal 1° Gennaio 2019 e per l'indennità di vacanza contrattuale, quest'ultima sarà erogata in attesa del predetto rinnovo.

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Aggiornato al 8.12.2018

PENSIONI: DOMANDA CESSAZIONE ENTRO IL 12 DICEMBRE

La domanda di cessazione dal servizio va inoltrata online entro il 12 dicembre 2018 (dopo accertamento del diritto); la domanda di accesso al trattamento pensionistico per il 2019 va compilata successivamente, con scadenza 31.03.2019. I requisiti sono:

Pensione di vecchiaia - 67 anni (compiuti entro il 31 agosto 2019 d'ufficio, entro il 31 dicembre 2019 a domanda);

Pensione anticipata - 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini; 42 anni e 3 mesi di contributi per le donne (d'ufficio con 65 anni al 31.08.2019);

Pensione contributiva - con 64 anni + 20 di contributi partendo dal 1°.01.1996;

Opzione donna con calcolo contributivo puro - 57 anni e 7 mesi compiuti al 31.07.2016 + 35 anni di contributi versati entro il 31.12.2015;

Ape Social - domanda cartacea a seguito di specifica circolare, per docenti infanzia e beneficiari legge 104/92 con 63 anni e 5 mesi di età + almeno 20 di contributi.

Quota 100 (a partire da 62 anni + 38 almeno di contributi) - ancora nessuna domanda da fare, nella Legge di Bilancio la previsione di spesa, occorre attendere la circolare integrativa.

Domanda di trattenimento in servizio per il personale che, pur compiendo 67 anni entro il 31.08.2019, alla stessa data non raggiunge il minimo contributivo di 20 anni, entro il 12.12.2018.

RICOSTRUZIONE CARRIERA: DOMANDA ONLINE ENTRO IL 31.12.2018

Riguarda tutto il personale che abbia superato il periodo di prova (vedi nostro notiziario 469).

CONCORSO ORDINARIO DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA IN ARRIVO

Bando imminente: 5.626 posti comuni e 4.557 di sostegno; vi possono accedere laureati in SFP e diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/02, per il sostegno necessaria la specializzazione. Potranno partecipare anche i docenti di ruolo.

Sarà bandito solo nelle regioni in cui le GM 2016 siano esaurite o non sufficientemente capienti per il biennio di riferimento

Prova selettiva se il numero dei candidati è superiore a 3 volte il numero dei posti

ACCORDO CISAL - CFISCUOLA: CORSI CON CODICE SCONTO 25%

I partecipanti al concorso straordinario per infanzia e primaria, interessati ai corsi di preparazione di CFIScuola, possono utilizzare il codice sconto del 25%, riservato ai nostri iscritti, richiedendolo al numero 347.9010882.

TFA SOSTEGNO 2019

Al momento possono accedere ai corsi di specializzazione i docenti con un'abilitazione, i docenti di ruolo e gli ITP inseriti in 2^ fascia con sentenza definitiva. Attesa per un possibile emendamento e allargamento ai docenti in possesso dei 24 CFU necessari per il concorso docenti della secondaria.

DIPLOMATI MAGISTRALI, NUOVA PLENARIA

Il Presidente del Consiglio di Stato (VI sezione) in data 20 novembre ha nuovamente chiamato in causa l'Adunanza Plenaria per rivalutare l'inserimento in GaE dei diplomati magistrali entro il 2001/02, su istanza di parte, affinché chiarisca se le sentenze favorevoli passate in giudicato debbano o meno intendersi con valenza "erga omnes". il pronunciamento avverrà il prossimo 12 dicembre.

CONCORSO DSGA: BANDO ENTRO FINE MESE

C'è l'OK del MEF, il bando è pronto e sarà presto pubblicato (dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decorreranno 30 giorni per la domanda online).

49 i posti nelle Marche (10 riservati agli Assistenti Amministrativi attualmente facenti funzione).

Circa i titoli d'ammissione, le prove e i programmi d'esame gli interessati possono contattare il numero 347.9010882.

INDICAZIONI OPERATIVE DA USR MARCHE PER SISTEMAZIONE

DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEL PERSONALE

Il messaggio inviato alle scuole è relativo alla lavorazione delle pratiche INPS di computo, riscatto, ricongiunzione e RVPA.

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PENSIONE: CHI DEVE CONTROLLARLI

La prescrizione dei contributi pensionistici al 31 dicembre 2018 interessa solo alcuni insegnanti: il personale che ha prestato o presta servizio presso una scuola elementare parificata e/o una scuola materna comunale, con contributi alla CPI (Cassa Insegnanti).

La CPI non riguarda i dipendenti della scuola statale, iscritti alla Cassa Stato.

L'estratto conto arriva ai docenti iscritti alla CPI in busta arancione o tramite comunicazione sul sito Inps; è dovere dell'insegnante controllare e, in caso di inesattezze, presentare la Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa.

CONCORSO DIRIGENTI: SEMPLIFICAZIONE, NO CORSO DI FORMAZIONE

E ASSUNZIONI A SETTEMBRE 2019

Arriva la semplificazione del percorso per i dirigenti scolastici da assumere nel 2019/20, per consentire le assunzioni a partire dal 1° settembre.

I vincitori non affronteranno il corso di formazione presso le Università, il corso sarà integrato nell'anno di prova.

NUOVO SCHEMA MATERNITA' OBBLIGATORIA

Novità in arrivo per il congedo di maternità, ora la mamma potrebbe optare per rimanere al lavoro fino al nono mese e utilizzare i 5 mesi di congedo obbligatorio dopo il parto, MA solo a patto che il medico specialista del SSN e il medico competente della tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi danno alla gestante e/o al nascituro.

Il nuovo schema è in alternativa allo schema tradizionale, che permane (2 mesi prima e 3 dopo il parto, flessibilità 1 prima e 4 dopo il parto).

IN ARRIVO FLESSIBILITA' CONGEDO PARENTALE:

3 MESI AL 60% O 6 MESI AL 30%

La proposta, in Legge di Bilancio, può rivoluzionare i congedi parentali, con innalzamento della fruizione sino a 16 anni (dagli attuali 12) del figlio.

BONUS BEBE' RINNOVATO E MAGGIORATO DEL 20%

E' un assegna mensile per i nati nel 2018, dura un anno, con ISEE non superiore ai 25 mila euro; la domanda va presentata online all'INPS.

FORMAZIONE NEOASSUNTI: PIATTAFORMA INDIRE DISPONIBILE

Per i docenti ammessi al percorso annuale FIT e i docenti in anno di prova e formazione.

Nella fase di auto-iscrizione i docenti in FIT devono controllare che in alto a destra compaia l'etichetta FIT.

Viceversa i docenti nell'anno di prova devono controllare che l'etichetta non compaia.

In caso contrario occorre inviare una richiesta di assistenza per consentire al sistema di back office di correggere celermente il profilo errato.

Alla corretta iscrizione farà seguito una mail di conferma.

INSEGNANTI DI MOTORIA ALLA PRIMARIA: 12 MILA POSTI

PASSA PROPOSTA ALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA

Reclutamento ad hoc di docenti con il titolo per insegnare scienze motorie alla scuola primaria; presto sarà definita una classe di concorso specifica e sarà attivata una procedura concorsuale per 12.000 posti. Ancora da definire l'inquadramento professionale e la relativa retribuzione.

La proposta di Legge è stata approvata dalla Commissione Cultura della Camera.

BONUS DOCENTI DEL 2016/17: DA SPENDERE ENTRO IL 31.12.2018

Ancora pochi giorni per spendere il bonus o il residuo del bonus del 2016/17.

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Aggiornato al 11 novembre 2019

CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA, DOMANDE ONLINE ENTRO IL 12 DICEMBRE

Riservato ai diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/02 (validi anche i diplomi magistrali quinquennali sperimentali a indirizzo linguistico) e ai laureati in SFP con 2 anni di servizio specifico, negli ultimi 8 anni, nella scuola statale. Il DM triennale è utile solo per i posti dell'infanzia.

Domanda unica anche per più procedure: posto comune infanzia, posto comune primaria, sostegno infanzia e sostegno primaria.

Il contributo di partecipazione di 10 euro (per ciascuna procedura) deve essere pagato, tramite bonifico bancario, prima della compilazione della domanda (l'avvenuto pagamento deve essere dichiarato al momento della presentazione), l'IBAN della sezione di tesoreria e la causale sono specificati nel bando.

Allegato C: tabella di valutazione dei titoli, max 50 punti per i servizi (anche anteriori al 2010/11), max 20 punti per i titoli.

Abilitazione: voto rapportato a 100; il voto - 75 diviso per 5 darà il punteggio, punteggio massimo 5 punti; punteggio aggiuntivo per i laureati in SFP.

Specializzazione sostegno: stesso criterio, punteggio aggiuntivo se specializzazione conseguita tramite procedura selettiva.

Occorre scegliere la regione di partecipazione, le graduatorie non avranno scadenza, vincolo triennale nella provincia di assunzione.

La prova valuta per la scuola primaria la comprensione scritta e la produzione orale in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER; per la scuola dell'infanzia lettura e parlato in una delle 4 lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo) a scelta almeno al livello B2 del QCER.

Non è previsto l'esonero dall'insegnamento per i commissari d'esame (art. 11 co. 8 del Decreto). Le commissioni saranno presiedute da un docente universitario o da un dirigente scolastico e composte da 2 docenti.

CONCORSO DSGA: PRONTA BOZZA DECRETO

Nello scorso numero abbiamo indicato i titoli validi per l'accesso. Il concorso sarà regionale o interregionale.

Prova selettiva (se il numero dei candidati è superiore a 4 volte il numero dei posti disponibili): computer based;

Prima prova scritta: 6 quesiti a risposta aperta;

Seconda prova scritta: teorico-pratica;

Prova orale: 45 minuti sulle materie specifiche di sotto indicate, con accertamento competenze informatiche e tecnologie di comunicazione.

Materie prova scritta: diritto costituzionale, diritto amministrativo con riferimenti al diritto dell'UE, diritto civile (obbligazioni, contratti), contabilità pubblica, diritto del lavoro (stato giuridico del personale), ordinamento e gestione delle istituzioni scolastiche.

Materie prova orale: si aggiungono diritto penale (delitti contro la pubblica amministrazione) e legislazione scolastica.

QUOTA 100: NELLA LEGGE DI BILANCIO SOLO LE COPERTURE FINANZIARIE:

POI DECRETO AD HOC (LA VIA PIU' RAPIDA) O DISEGNO DI LEGGE

Per andare in pensione con Quota 100 (62 anni di età e 38 di contribuzione) arriverà un decreto legge ad hoc (tempi più rapidi) o un disegno di legge.

Il Governo rassicura che non ci saranno penalizzazioni sull'assegno pensionistico, potrebbe esserci un ritardo del pagamento del TFS fino a 5 anni (dal compimento del 67esimo anno).

CARTA DEL DOCENTE, BONUS 2016/17 DEVE ESSERE SPESO ENTRO IL 31.12.2018

Il Bonus (o suo residuo) 2016/17 è visualizzabile nello "storico portafoglio" e può essere utilizzato non oltre il 31.12.2018 (art. 6 co. 3 della L. 108/18).

PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO 150 0RE PER ANNO SOLARE 2019:

DOMANDA ENTRO IL 15 NOVEMBRE PER GLI ISCRITTI A CORSI DI STUDIO

Vedi nostro Notiziario n. 479.

CORSI PER SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO: IN ARRIVO PER I DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLE

Novità sui requisiti di accesso: oltre agli abilitati vi potranno accedere anche i non abilitati con i 24 CFU dell'area antropo-pedagogica-psicologica e metodologica-didattica.

Allertate le università perché i corsi dovranno essere espletati entro l'anno accademico in corso (testo legge di bilancio).

ANNO FIT 2018/19: SI POTRA' RIPETERE, POI FIT SCOMPARE

La modifica nella bozza della Legge di bilancio del 29 ottobre 2018, con possibilità di reiterare, per una sola volta, il percorso annuale FIT 2018/19.

Nella bozza dell'art. 58 il FIT viene sostituito con "il percorso annuale di formazione iniziale e prova" per i docenti nelle GMRE 2018, con prova ripetibile per un anno.

FONDI PER RINNOVO CCNL 2019/21 NELLA BOZZA DELLA LEGGE DI BILANCIO

L'art. 34 prevede lo stanziamento dei seguenti fondi per i rinnovi contrattuali: 1.100 milioni per il 2019, 1.425 per il 2020, 1.775 per il 2021.

Prevista la copertura dell'elemento perequativo dal 1° gennaio 2019 e quella per l'indennità di vacanza contrattuale in attesa del rinnovo.

ISCRIZIONI STUDENTI 2019/20 ANTICIPATE: DAL 7 AL 31 GENNAIO (ORE 20.00)

Iscrizioni online per le classi prime della primaria, della secondaria di I e II grado. I genitori devono registrarsi nell'apposita sezione a partire dal 27 dicembre (non occorre per i possessori di identità digitale SPID).

Iscrizione con modalità cartacea invece per la scuola dell'infanzia.

CONCORSO DOCENTI SECONDARIA: CAMBIA TUTTO

Il testo nella Legge di bilancio riforma il DL 59/2017.

Non ci saranno più una procedura riservata e una ordinaria, ma una procedura unica per docenti non abilitati con 3 anni di servizio e non abilitati in possesso dei 24 CFU dell'area antropo-psicopedagogica e metodologico-didattica, che ritornano requisito di accesso.

Ai docenti con 3 anni di servizio (precari storici) sarebbe riservato il 10% dei posti disponibili, solo per questa tornata concorsuale.

Il concorso torna abilitante (finalmente scompaiono le abilitazioni a pagamento), scompare il FIT.

Scompaiono gli ambiti, anno di prova in una scuola, con obbligo di permanenza nella stessa per altri 4 anni dopo il superamento del periodo di prova.

Previste 2 prove scritte e una orale, si torna ad interrogare sui contenuti della disciplina per la quale si concorre. Confermate conoscenza di una lingua straniera almeno al livello B2 e saranno valutate le competenze informatiche e tecnologiche.

Ogni candidato potrà partecipare ad un max di 4 procedure: una per posto comune secondaria di I grado, una per posto comune secondaria di II grado, sostegno I grado e sostegno II grado.

Nella bozza prevista la necessità di presentare un documento di domicilio professionale.

REQUISITI DEL PERSONALE SCOLASTICO DA DESTINARE ALL'ESTERO

(D.I. 634 del 2 ottobre 2018)

Requisiti culturali: 1. certificazione di almeno una lingua straniera di livello non inferiore al B2 del QCER; ; 2. aver partecipato ad attività formative, presso soggetti accreditati dal Miur, su tematiche afferenti all'intercultura e all'internazionalizzazione;

Requisiti professionali: 1. aver prestato servizio in Italia di almeno 3 anni dopo il superamento del periodo di prova nel ruolo di appartenenza; 2. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità per ragioni imputabili all'interessato; 3. non essere incorsi in carriera in un provvedimento disciplinare superiore alla censura (salvo non sia avvenuta una riabilitazione). 

TESTO LEGGE DI BILANCIO: + 400 POSTI NEI LICEI MUSICALI

Anche a seguito dei ricorsi vinti dalla nostra O.S., a decorrere dall'a.s. 2019/20 l'organico del personale docente dei Licei Musicali è incrementato di 400 posti.


Udir - Newsletter del 28 aprile 2018 (continua dalla home page)

Adottare provvedimenti straordinari per evitare che a settembre le scuole diventino ingovernabili: un istituto autonomo su tre, infatti, si ritroverà senza il proprio dirigente scolastico, obbligando quelli in servizio a farsi carico di un numero sempre più alto di plessi in reggenze. Già nel corso del corrente anno scolastico, la situazione si è rivelata al limite della agibilità: quasi 2mila scuole sono state affidate a dei capi d'istituto in forza ad altre istituzioni. Con i pensionamenti in arrivo, volontari e d'ufficio, che si concretizzeranno in estate, tra pochi mesi, anche per colpa di un concorso elefantiaco con precari e neo-immessi in ruolo illegittimamente esclusi, si stima che si sfioreranno le 2.500 reggenze.
Per evitare che la situazione precipiti, lasciando le scuole nel caos, quelle in reggenze e quelle di assegnazione dei presidi reggenti, l'associazione sindacale Udir si è fatta promotrice di una proposta emendativa, attraverso la quale chiede di posticipare di dodici mesi i pensionamenti dei dirigenti scolastici destinati ad andare in pensione il prossimo 1° settembre. Si tratterebbe di una facoltà, quindi su base volontaria, molto utile per limitare i danni, sempre in attesa che venga portato a termine il concorso per selezionare 2.800 nuovi dirigenti scolastici, il cui bando è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre scorso.
Nella proposta, Udir chiede la modifica temporale dell'art.1, Legge 114 dell?11 agosto 2014: dopo aver rilevato l'alto numero delle Scuole in reggenza per il corrente a.s. 2017/2018, quali Istituzioni scolastiche sottodimensionate, normo dimensionate ma risultate vacanti dopo le operazioni di mobilità, ivi compresi i C.P.I.A., e le ulteriori sedi in reggenza da aggiungersi per l'a.s. 2018/2019 conseguente ai pensionamenti d'ufficio dei Dirigenti scolastici disposti ai sensi della L.114/2014 per raggiunti limiti d'età, il giovane sindacato si sofferma sulle note criticità presenti a tutt'oggi nel sistema Istruzione pubblica per l'alto numero di scuole in reggenza perché prive del Dirigente scolastico e l'ulteriore aggravio di problematiche che si prospettano per l'a.s. 2018/2019, conseguente al pensionamento d'ufficio disposto dal 01.09.2018.
Considerando che le reggenze scolastiche, per ragioni oggettivamente intuibili non garantiscono una funzionale organizzazione del servizio sia in termini di qualità, sia in termini di efficienza organizzativa, Udir spiega che la eventuale permanenza volontaria in servizio al 31.08.2019 dei Dirigenti scolastici collocati in pensione dal 01.09.2018 garantirebbe continuità alle istituzioni scolastiche  con un successivo passaggio quasi naturale ai nuovi d.s. vincitori di concorso dal 01.09.2019; eviterebbe di aumentare il bacino delle reggenze, che non veicolano di certo una adeguata organizzazione del lavoro,  didattica e formativa. Inoltre, sul piano finanziario, tale proroga ?comporterebbe un risparmio per la finanza pubblica (mancata assegnazione delle reggenze).
Il giovane sindacato dei presidi, pertanto, chiede di integrare l'art. 1 della legge 114/2014 con l'aggiunta del comma 8: Al fine di garantire l'efficienza e la qualità del sistema Istruzione e di limitare l'uso spropositato delle reggenze che non garantiscono un adeguato sistema formativo e didattico-pedagogico del servizio Istruzione, il personale Dirigente scolastico collocato d'ufficio in pensione dal 01.09.2018, a domanda volontaria è mantenuto in servizio fino al 31.08.2019, considerato che dal 01.09.2019 subentreranno in servizio i vincitori del Concorso dirigenziale in atto.Il presente emendamento, finalizzato a garantire efficienza ed efficacia al servizio istruzione e ad arginare l'attribuzione di reggenze, spesso ingovernabili per le dimensioni gestionali, ha validità temporale perentoria fino al 31.08.2019 e si applica, per la specificità del Comparto, ai soli Dirigenti scolastici; non comporta, alcun aggravio di spesa per la finanza pubblica, considerato il risparmio che si avrebbe sulle mancate attribuzioni delle reggenze.

 

DEL SENATORE LUIGI VITALI - al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca



INTERROGAZIONE  URGENTE
               
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SENATO DELLA REPUBBLICA

presentata l’11 giugno 2018
Premesso che:
 
  • già nel corso del corrente anno scolastico, la situazione si è rivelata al limite della agibilità: quasi 2mila scuole sono state affidate a dei capi d’istituto in forza ad altre istituzioni.
  • con i pensionamenti in arrivo, volontari e d’ufficio, che si concretizzeranno in estate, tra poco tempo,  si stima che si sfioreranno le 2.500 reggenze;
  • per evitare che la situazione precipiti, lasciando le scuole nel caos, quelle in reggenze e quelle di assegnazione dei presidi reggenti, l’associazione sindacale dei  Dirigenti scolastici  UDIR si è fatta promotore di una proposta emendativa, attraverso la quale chiede di posticipare di dodici mesi i pensionamenti dei dirigenti scolastici destinati ad andare in pensione il prossimo 1° settembre 2018. Si tratterebbe di una facoltà, quindi su base volontaria, molto utile per limitare i danni, sempre in attesa che venga portato a termine il concorso per selezionare 2.800 nuovi dirigenti scolastici, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre scorso.
  • Nella proposta, UDIR chiede la modifica temporale dell’art.1, Legge 114 dell’11 agosto 2014: dopo aver rilevato “l’alto numero delle Scuole in reggenza per il corrente a.s. 2017/2018, quali Istituzioni scolastiche sottodimensionate, normo dimensionate ma risultate vacanti dopo le operazioni di mobilità, ivi compresi i C.P.I.A.”, e “le ulteriori sedi in reggenza da aggiungersi per l’a.s. 2018/2019 conseguente ai pensionamenti d’ufficio dei Dirigenti scolastici disposti ai sensi della L.114/2014 per raggiunti limi d’età”; di qui la proposta , di integrare l’art. 1 della legge 114/2014 con l’aggiunta del comma 8: “Al fine di garantire l'efficienza e la qualità del sistema Istruzione e di limitare l’uso spropositato delle reggenze che non garantiscono un adeguato sistema formativo e didattico-pedagogico del servizio Istruzione, il personale Dirigente scolastico collocato d’ufficio in pensione dal 01.09.2018, a domanda volontaria è mantenuto in servizio fino al 31.08.2019, considerato che dal 01.09.2019 subentreranno in servizio i vincitori del Concorso dirigenziale in atto.Il presente emendamento, finalizzato a garantire efficienza ed efficacia al servizio istruzione e ad arginare l’attribuzione di reggenze, spesso ingovernabili per le dimensioni gestionali, ha validità temporale perentoria fino al 31.08.2019 e si applica, per la specificità del Comparto, ai soli Dirigenti scolastici; non comporta, alcun aggravio di spesa per la finanza pubblica, considerato il risparmio che si avrebbe sulle mancate attribuzioni delle reggenze”;
  • considerando che “le reggenze scolastiche, per ragioni oggettivamente intuibili non garantiscono una funzionale organizzazione del servizio sia in termini di qualità, sia in termini di efficienza organizzativa”, UDIR  spiega “che la eventuale permanenza volontaria in servizio al 31.08.2019 dei Dirigenti scolastici collocati in pensione dal 01.09.2018
 
SENATO DELLA REPUBBLICA
            
garantirebbe continuità alle istituzioni scolastiche  con un successivo passaggio quasi naturale ai nuovi d.s. vincitori di concorso dal 01.09.2019; eviterebbe di aumentare il bacino delle reggenze, che non veicolano di certo una adeguata organizzazione del lavoro,  didattica e formativa”. Inoltre, “sul piano finanziario”, tale proroga “comporterebbe un risparmio per la finanza pubblica (mancata assegnazione delle reggenze)”.
  • la Segreteria Nazionale della Confederazione CISAL nel suo  comunicato stampa del 14.05.2018 ha condiviso pienamente detta iniziativa e le preoccupazioni di avere migliaia di presidenze vuote da coprire con reggenze, impegnandosi a  sostenere  la necessaria proroga, a domanda, dei pensionamenti d'ufficio dal 01.09.2018 dei dirigenti scolastici;
 
  •  la CISL SCUOLA  nella concertazione sindacale tenutasi presso il MIUR , del 14 maggio 2018  relativa alla attribuzione degli incarichi dirigenziali convocato dall’Ufficio II della “Direzione generale per il personale della scuola,  ha formalmente richiesto all’Amministrazione di fornire agli USR indirizzi affinchè sia facilitato l’accoglimento delle  istanze di mantenimento in servizio dei Dirigenti scolastici destinatari di un provvedimento di pensionamento d’Ufficio. Questa misura, infatti,  ha sottolineato detta O.S., consentirebbe di attenuare il ricorso sempre  più massiccio dell’istituto delle reggenze e risponderebbe all’interesse pubblico di garantire la continuità dell’azione di governo delle istituzioni scolastiche. L’Amministrazione , nel predetto incontro, si è riservata di valutare siffatta richiesta, sottolineando che  la materia  rientrerebbe nelle dirette  competenze dei Direttori Regionali.
 
  • fortemente preoccupati per le forti criticità che si avranno con l’inizio del nuovo anno scolastico, per l’ingovernabilità delle scuole :  un istituto autonomo su tre, infatti, si ritroverà senza il proprio dirigente scolastico, obbligando quelli in servizio a farsi carico di un numero sempre più alto di plessi in reggenze.
  • Tutto ciò premesso,
si chiede di sapere se il Ministro interrogato
  • è a conoscenza di siffatta situazione ;
se intende adottare provvedimenti straordinari per evitare che a settembre le scuole diventino ingovernabili: un istituto autonomo su tre, infatti, si ritroverà senza il proprio dirigente scolastico,
se, in linea con le richieste avanzate dalle  forze sociali, e dai sottoscritti condivise pienamente, intende fornire  subito, considerate le operazioni  di mobilità imminenti dei Dirigenti scolastico,  agli USR indirizzi affinchè sia facilitato l’accoglimento delle  istanze di mantenimento in servizio dei Dirigenti scolastici destinatari di un provvedimento di pensionamento d’Ufficio. Questa misura, infatti,  consentirebbe di attenuare il ricorso sempre  più massiccio dell’istituto delle reggenze e risponderebbe all’interesse pubblico di garantire la continuità dell’azione di governo delle istituzioni scolastiche, senza alcun costo aggiuntivo pe la P.A. che risparmierebbe sulle reggenze.
                                                                                                    F.to Sen. Luigi Vitali

 
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